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Il Decreto Legge, 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto fisco-lavoro, collegato alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022, hanno recentemente modificato la disciplina in materia di tributi locali e, in particolare, l'imposta municipale unica (Imu).
Nel complesso, le novità apportate all'imposta hanno nature diverse: da una parte, sono state previste importanti misure a sostegno di determinate categorie di soggetti passivi, considerate più “deboli” da un punto di vista finanziario, quali pensionati o contribuenti maggiormente colpiti dalla situazione di emergenza economico-sanitaria; dall'altro sono stati inseriti importanti correttivi alla disciplina base dell'Imu, volti a chiarire il controverso ambito applicativo della norma.
La prima importante modifica riguarda i pensionati residenti all'estero, titolari di un diritto reale (proprietà e usufrutto) su immobili siti nel territorio italiano.
La Legge di Bilancio 2022 prevede che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria è ridotta al 37,5%.
Si tratta di un beneficio già previsto dall'articolo 1, comma 48, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio 2021) per l'Imu e la TASI.
Lo scorso anno la riduzione era pari al 50%.
Le nuove disposizioni hanno rivisto al ribasso la percentuale che è ulteriormente ridotta al 37,5%.
Per effetto di tale abbassamento dell'aliquota applicabile, il calcolo imu e il conseguente pagamento imu, per tali soggetti passivi sarà certamente meno gravoso.
Da un punto di vista soggettivo, i beneficiari di tale misura sono i pensionati non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Come già in precedenza previsto, non è contemplato fra le condizioni applicative, anche l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
L'immobile interessato dall'applicazione della nuova aliquota ridotta deve essere sito nel territorio italiano e non deve essere locata o concessa in comodato d'uso.
Altra importante manovra è stata prevista, in via sperimentale, ed è finalizzata a limitare lo spopolamento di piccoli centri abitati e a favorire determinate categorie di soggetti che si ritiene siano state maggiormente colpite dall'attuale crisi economico-sanitaria.
Per il solo biennio 2022 e 2023 è riconosciuto, per gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, un contributo per il pagamento imu.
Tale contributo, da molti definito bonus IMU, sulla scia delle numerose norme fiscali che hanno introdotto ormai diversi bonus ai fini delle imposte, è stato inserito dall'art. 1, comma 353, Legge di Bilancio 2022 e consiste essenzialmente in un esonero dal pagamento imu.
Il bonus Imu 2022 è rivolto a favore di tutti i contribuenti di piccoli Comuni che utilizzano gli immobili in possesso come beni strumentali per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, artigiani, e soggetti similari.
I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione non sono state ancora rese note e saranno stabiliti da un successivo DM, nel rispetto dei limiti sugli aiuti de minimis.
Un tema che da qualche anno è al centro del dibattito politico e giurisprudenziale, riguarda l'esenzione dal pagamento IMU, con riferimento a immobili adibiti ad abitazione principale.
Come noto, l'esenzione IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale è stata disposta soltanto a partire dal periodo di imposta 2014, a seguito della specifica previsione di cui alla Legge n. 147/2013.
La previgente formulazione, ai fini dell'accesso all'esonero IMU, richiedeva che l'immobile fosse iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Successivamente, a seguito di diversi interventi legislativi, l'esenzione dal pagamento imu è stata circoscritta alle sole ipotesi in cui sia il possessore sia il nucleo familiare siano residenti e abbiano stabilito la residenza presso la medesima abitazione.
Per effetto di tali modifiche normative, l'abitazione principale esente da Imu doveva essere esclusivamente l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
A questo punto è però sorto il problema, relativo all'esonero Imu, nelle ipotesi in cui il nucleo familiare e, nello specifico i coniugi, a esempio per ragioni lavorative, avessero stabilito la residenza e il domicilio in abitazioni diverse, nel medesimo Comune o in Comuni diversi.
I dubbi applicativi, in merito alla possibilità di esentare gli immobili, dove i coniugi risiedono e dimorano abitualmente era stato alimentato da posizioni nettamente contrapposte fra la giurisprudenza, da sempre attenta a una interpretazione del dato letterale della norma e, pertanto, restia a riconoscere l'esonero (Cass., 17 gennaio 2022, n. 1199; Cass. 17 giugno 2021 n. 17408; Cass., 19 febbraio 2020 n. 4166; Cass., 19 febbraio 2020 n. 4170; Cass., 24 settembre 2020 n. 20130; Cass. 15 dicembre 2020 n. 28534) e il Ministero che, a contrariis, aveva riconosciuto tale possibilità di non pagamento IMU.
In particolare, con la circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF, la Direzione federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel precisare che il dettato normativo non consente l'esenzione dal pagamento dell'IMU con riguardo a due abitazioni principali dello stesso nucleo familiare site nel medesimo Comune, aveva stabilito che analoga previsione non era stata prevista con riferimento a unità immobiliari site in territori comunali diversi.
Ne conseguiva, secondo il Ministero, che se gli immobili si trovavano in Comuni diversi, poteva ritenersi operante l'esenzione dal pagamento imu.
L'annosa questione sembra aver trovato una soluzione, introdotta dal Decreto fisco – lavoro, collegato alla Legge di Bilancio 2022.
L'art. 5 decies, Decreto fiscale modifica l'art. 1, comma 741, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio per il 2020), stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
In altri più specifici termini, nel caso in cui il nucleo familiare e, nello specifico, i due coniugi risiedano e dimorino abitualmente in immobili siti nello stesso Comune o in Comuni diversi, è possibile riconoscere l'esenzione per una sola unità abitativa a scelta.
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