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La cessione del credito per le detrazioni fiscali legate agli interventi di riqualificazione energetica è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2016 in favore dei soggetti detti non capienti o anche rientranti nella cosiddetta no tax area.
Nel 2017 la cessione della detrazione in materia è stata estesa anche ai soggetti capienti, è stata ampliata la categoria dei soggetti a favore dei quali era possibile la cessione, ed è stata prevista una successiva cessione da parte di questi ultimi.
Mentre, con la legge di bilancio per il 2018 si è passati dai soli interventi su parti comuni agli interventi su singole unità immobiliari e si è eliminato il limite temporale delle spese oggetto di cessione.
L'Agenzia delle Entrate, come spesso accade, ha emanato atti di chiarimento ed attuativi delle norme.
I testi normativi di riferimento sono la L. n. 208/2015, L. n. 232 del 2016, il D.L. n.50 del 2017, la L. n. 205 del 2017, mentre i documenti di prassi sono: Provvedimento n. 43434 del 2016, Provvedimento n. 165110 del 2017, Circolare n. 11Ee del 2018 e Circolare n. 17E del 2018.
Vediamo dunque ad oggi cosa prevedono in sintesi norme e documenti di prassi.
Originariamente il credito era cedibile solo da parte dei soggetti appartenenti, nell'anno precedente al sostenimento delle spese, alla categoria degli incapienti, rientranti, cioè, nella cosiddetta no tax area (v. art. 14, co.2ter, D.L. n. 63/2013).
Da un punto di vista normativo, deve trattarsi delle categorie rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 11, co. 2, e 13, co.1, lett. a), e co. 5, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi).
Con la legge di bilancio per il 2017 (n. 232/2016) e la modifica ad opera del D.L. n. 50/2017, la cessione viene estesa anche ai soggetti diversi da quelli incapienti (v. art. 14, co.2-sexies, D.L. 63/2013).
Dunque, ad oggi:
La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (Circ. 11E/2018).
Possono inoltre cedere il credito i soggetti IRES ed i cessionari del credito (che infatti possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto) (v. Circ. n. 11E/2018).
Le condizioni con cui può attuarsi la cessione sono, come vedremo più avanti, parzialmente differenti tra le due categorie di capienti e incapienti.
Le spese inizialmente ammesse alla cessione per i soggetti non capienti erano quelle sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 in relazione ad interventi su parti comuni condominiali.
Successivamente veniva specificato che vi rientravano anche gli interventi di cui al co.2-quater e l'ambito temporale veniva spostato dal 2017 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi di cui al co.2-quater erano sempre su parti e comportavano una riqualificazione energetica particolarmente significativa (riguardanti l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso e miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015).
Infine, con la legge di bilancio per il 2018, la cessione è stata estesa a tutti i lavori di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale.
Per i soggetti diversi dai non capienti la cedibilità riguardava inizialmente gli interventi di cui al comma 2-quater (v. sopra), mentre con la legge di bilancio per il 2018 anche qui è stata estesa a tutti i lavori di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale.
Quindi ad oggi tutti i soggetti possono optare per la cessione per tutti i lavori (su parti condominiali e non) ammessi alla detrazione ed è sparito il limite temporale – della cessione, non della detrazione - del 2021.
I soggetti a favore dei quali poteva essere ceduto il credito, per la categoria dei non capienti erano inizialmente solo i fornitori che avevano effettuato gli interventi; successivamente, la platea dei soggetti nei confronti dei quali poteva essere ceduto il credito si è ampliata a dismisura: venivano infatti ricompresi in maniera indefinita altri soggetti privati; dunque anche gli istituti di credito e intermediari finanziari.
Tali ultimi soggetti restano invece esclusi per i soggetti capienti, per i quali sin dalla previsione iniziale è prevista la cedibilità ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.
Per entrambe le categorie è ammessa la successiva cessione del credito.
Quanto alla successiva cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: può avvenire una sola cessione successiva all'originaria; che gli altri soggetti privati menzionati nelle norme devono essere sì diversi dai fornitori, ma sempre collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che il credito non può essere ceduto da alcun soggetto alle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 (v. Circ. n. 11E/2018).
Quanto alle banche e agli intermediari finanziari, atteso che:
La normativa in esame non individua gli istituti di credito e gli intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari attraverso un esplicito richiamo alla normativa relativa al settore creditizio e bancario (Circ. 11E/2018)
L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la preclusione nel caso di cessione di soggetti capienti:
riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto (v. Circ. n.11E/2018).
Con la Circolare 17E del 2018 l'Agenzia delle Entrate ha poi stabilito che il collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito deve sussistere non solo nel caso della prima cessione ma anche nel caso della cessione successiva.
Con la medesima Circolare l'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che nel caso di subappalto la cessione può essere fatta verso anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera.
Nel caso invece di appalto a più soggetti la cessione può essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, purché rientranti nello stesso contratto di appalto da cui traggono origine le detrazioni in parola.
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