Cessione credito detrazioni per riqualificazioni energetiche

Cessione del credito delle detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica: chi può cedere il credito, a chi e per quale tipologia di interventi?
Pubblicato il / Aggiornato il

Che cos'è la cessione del credito per le detrazioni legate alla riqualificazione energetica


La cessione del credito per le detrazioni fiscali legate agli interventi di riqualificazione energetica è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2016 in favore dei soggetti detti non capienti o anche rientranti nella cosiddetta no tax area.

Edificio condominiale e riqualificazione energetica

Nel 2017 la cessione della detrazione in materia è stata estesa anche ai soggetti capienti, è stata ampliata la categoria dei soggetti a favore dei quali era possibile la cessione, ed è stata prevista una successiva cessione da parte di questi ultimi.

Mentre, con la legge di bilancio per il 2018 si è passati dai soli interventi su parti comuni agli interventi su singole unità immobiliari e si è eliminato il limite temporale delle spese oggetto di cessione.

L'Agenzia delle Entrate, come spesso accade, ha emanato atti di chiarimento ed attuativi delle norme.

I testi normativi di riferimento sono la L. n. 208/2015, L. n. 232 del 2016, il D.L. n.50 del 2017, la L. n. 205 del 2017, mentre i documenti di prassi sono: Provvedimento n. 43434 del 2016, Provvedimento n. 165110 del 2017, Circolare n. 11Ee del 2018 e Circolare n. 17E del 2018.

Vediamo dunque ad oggi cosa prevedono in sintesi norme e documenti di prassi.


Detrazioni riqualificazione energetica: chi può cedere il credito?


Originariamente il credito era cedibile solo da parte dei soggetti appartenenti, nell'anno precedente al sostenimento delle spese, alla categoria degli incapienti, rientranti, cioè, nella cosiddetta no tax area (v. art. 14, co.2ter, D.L. n. 63/2013).

Detrazione per riqualificazione energetica

Da un punto di vista normativo, deve trattarsi delle categorie rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 11, co. 2, e 13, co.1, lett. a), e co. 5, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi).

Con la legge di bilancio per il 2017 (n. 232/2016) e la modifica ad opera del D.L. n. 50/2017, la cessione viene estesa anche ai soggetti diversi da quelli incapienti (v. art. 14, co.2-sexies, D.L. 63/2013).

Dunque, ad oggi:

La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (Circ. 11E/2018).


Possono inoltre cedere il credito i soggetti IRES ed i cessionari del credito (che infatti possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto) (v. Circ. n. 11E/2018).

Le condizioni con cui può attuarsi la cessione sono, come vedremo più avanti, parzialmente differenti tra le due categorie di capienti e incapienti.


Cessione del credito dell'ecobonus, i lavori e le spese ammesse


Le spese inizialmente ammesse alla cessione per i soggetti non capienti erano quelle sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 in relazione ad interventi su parti comuni condominiali.

Unità immobiliare con intervento di riqualificazione energetica

Successivamente
veniva specificato che vi rientravano anche gli interventi di cui al co.2-quater e l'ambito temporale veniva spostato dal 2017 al 31 dicembre 2021.

Gli interventi di cui al co.2-quater erano sempre su parti e comportavano una riqualificazione energetica particolarmente significativa (riguardanti l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso e miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015).

Infine, con la legge di bilancio per il 2018, la cessione è stata estesa a tutti i lavori di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale.

Per i soggetti diversi dai non capienti la cedibilità riguardava inizialmente gli interventi di cui al comma 2-quater (v. sopra), mentre con la legge di bilancio per il 2018 anche qui è stata estesa a tutti i lavori di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale.

Quindi ad oggi tutti i soggetti possono optare per la cessione per tutti i lavori (su parti condominiali e non) ammessi alla detrazione ed è sparito il limite temporale – della cessione, non della detrazione - del 2021.


Detrazione efficientamento energetico: a chi si può cedere il credito?


I soggetti a favore dei quali poteva essere ceduto il credito, per la categoria dei non capienti erano inizialmente solo i fornitori che avevano effettuato gli interventi; successivamente, la platea dei soggetti nei confronti dei quali poteva essere ceduto il credito si è ampliata a dismisura: venivano infatti ricompresi in maniera indefinita altri soggetti privati; dunque anche gli istituti di credito e intermediari finanziari.

Tali ultimi soggetti restano invece esclusi per i soggetti capienti, per i quali sin dalla previsione iniziale è prevista la cedibilità ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.

Per entrambe le categorie è ammessa la successiva cessione del credito.


Efficienza energetica, detrazione e successiva cessione del credito


Quanto alla successiva cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: può avvenire una sola cessione successiva all'originaria; che gli altri soggetti privati menzionati nelle norme devono essere sì diversi dai fornitori, ma sempre collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che il credito non può essere ceduto da alcun soggetto alle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 (v. Circ. n. 11E/2018).

Ecobonus e cessione del credito

Quanto alle banche e agli intermediari finanziari, atteso che:

La normativa in esame non individua gli istituti di credito e gli intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari attraverso un esplicito richiamo alla normativa relativa al settore creditizio e bancario (Circ. 11E/2018)


L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la preclusione nel caso di cessione di soggetti capienti:

riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto (v. Circ. n.11E/2018).


Con la Circolare 17E del 2018 l'Agenzia delle Entrate ha poi stabilito che il collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito deve sussistere non solo nel caso della prima cessione ma anche nel caso della cessione successiva.

Con la medesima Circolare l'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che nel caso di subappalto la cessione può essere fatta verso anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera.

Nel caso invece di appalto a più soggetti la cessione può essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, purché rientranti nello stesso contratto di appalto da cui traggono origine le detrazioni in parola.

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Detrazioni fiscali e cessione del credito
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  • Marco Marangone
    Marco Marangone
    Lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 11:16
    In quanto mai espressamente specificato, sto rimbalzando inutilmente da una circolare all'altra senza venire a capo del seguente dubbio:
    l'estensione della cessione del credito ai fornitori estesa alle "singole unità immobiliari" resta sempre circoscritta solo ed unicamente ai condomini o vale anche per le case indipendenti?
    Potete darmi una risposta?
    Marco Marangone
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Marco Marangone
      Lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 16:50
      Ciao Marco Marangone, il tuo caso riguarda la cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica o per sisma bonus? La cosa cambia: nel primo caso dal gennaio 2018 la cessione è stata estesa anche alle singole unità immobiliari (lo dice peraltro chiaramente la guida dell’Ade che ti invio https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it/Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf), nel secondo da quanto ho capito ma non sono un'esperta, mi sembra prevista solo se ci sono le condizioni previste dall’art. 16 co.1 septies D.L. 63/2013. Se sei interessato ad una risposta più sicura sul sismabonus fai la domanda direttamente all’AdE mediante interpello (qui le informazioni sull’interpello https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Scheda+Interpello/Tipologie+di+interpello_/Interpello+ordinario_/?page=istanzecomunicazionicitt), ciao.
      rispondi al commento
      • Marco Marangone
        Marco Marangone Svevavolo
        Lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 17:41
        Le domanda è riferita ad interventi di riqualificazione energetica.
        Quindi confermi che per "singola unità immobiliare" non si intende solo "appartamento in condominio" ma anche "casa singola"? 
        Marco
        rispondi al commento
        • Svevavolo
          Svevavolo Marco Marangone
          Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 11:30
          Guarda, non sono un’esperta, credo che se puoi godere della detrazione (mi risulta che ci sono interventi ammessi alla detrazione solo in condominio o per unità immobiliari all’interno del condominio) puoi godere anche della cessione, perché l’art. 14 D.L. 63/2013 usa l’espressione: “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo” (co. 2ter e sexies). Al tuo posto chiederei conferma del tutto all’Agenzia, ciao. 
          rispondi al commento
          • Marco Marangone
            Marco Marangone Svevavolo
            Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 12:19
            Ho letto il documento dell'Agenzia dell'Entrate cui si riferiva il tuo link ed in effetti solo la cessione del credito è limitata agli appartamenti in condominio.
            Peccato, diversamente ci sarebbe molto più lavoro per le aziende del settore e più opportunità di migliorare la propria abitazione per tante pesone con difficoltà di accesso al credito e/o con l'incognita di un reddito certo nei dieci anni a venire.
            rispondi al commento
            • Svevavolo
              Svevavolo Marco Marangone
              Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 16:50
              E pensare che io invece propenderei per il contrario (p.s. hai visto la mia risposta di oggi?). Cos’è che invece ti fa concludere nel senso che hai detto? Comunque la cosa non è certa, io al tuo posto chiederei una risposta scritta all’Agenzia. Ciao e facci sapere se scopri qualcosa!
              rispondi al commento
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