Cessione del credito: per gli errori c'è il modello di annullamento

Se in fase di comunicazione di cessione del credito si commettono degli errori, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un modulo per annullare la richiesta
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Cessione dei crediti: come correggere eventuali errori di compilazione


Con nuova circolare (n. 33/E in data 6 ottobre 2022), l'Agenzia delle Entrate indica le procedure da seguire in caso di errori formali e sostanziali nella compilazione della Comunicazione della cessione dei crediti.

La Comunicazione di cessione può essere annullata entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.
Alternativamente, sempre entro il medesimo termine, è possibile inviare nuova comunicazione che va a sostituire interamente quella precedente.

Se non si rispettasse la predetta scadenza, ogni comunicazione successiva andrebbe ad aggiungersi a quelle precedenti.

In caso di errore nella compilazione della richiesta di cessione dei crediti, è possibile richiedere l'annullamento utilizzando un apposito modulo predisposto dal Fisco
I crediti che derivano da cessioni o sconti vengono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, sulla Piattaforma cessione crediti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Colui che riceve il credito, lo può utilizzare in compensazione oppure lo può a sua volta cedere secondo i limiti stabiliti dalle varie norme che si sono succedute nei mesi scorsi.

E se si è sbagliato qualcosa in fase di compilazione, cosa succede?

Tutto dipende dal tipo di errore.

Errori nella compilazione del modello inviato


Basterà trasmettere ulteriore comunicazione che va a sostituire interamente quella precedente entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio. In automatico, la Piattaforma renderà visibili solamente gli importi indicati nell'ultimo modello inviato.

Qualora invece il termine predetto fosse ormai già superato, sarà il cessionario a dover rifiutare il credito attraverso l'apposita funzionalità della Piattaforma.

Errore formale


Trattasi di errori o di omissioni che non vanno a influire sugli elementi essenziali della detrazione spettante.

Errori considerati formali sono, ad esempio, i recapiti (mail e telefono), il codice fiscale del rappresentante del beneficiario, il codice identificativo dell'asseverazione presentata all'Enea, l'indicazione del semestre di riferimento, il SAL, i dati catastali, la tipologia del cessionario.

In tali casi, l'opzione di cessione è considerata valida ai fini fiscali e, quindi, il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o usato in compensazione. L'errore va comunque segnalato unitamente ai dati corretti.

Errore sostanziale


Gli errori sostanziali riguardano il codice dell'intervento, da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, nonché il codice fiscale del cedente.

Per porre rimedio a un errore sostanziale, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti specifico Modello per chiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti.

L'annullamento dell'accettazione dei crediti:

  • può avvenire solamente su richiesta da parte degli interessati

  • va richiesto compilando l'apposito Modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa, allegando copia del documento d'identità di cessionario e cedente

  • va trasmesso all'indirizzo pec [email protected]


Anche se il beneficiario della detrazione avesse già provveduto a inviare comunicazione corretta, è necessario richiedere sempre all'Agenzia l'annullamento dell'accettazione della cessione errata.

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Cessione del credito, il modello annullamento in caso di errori
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