Cessione del credito in tre passaggi e molto altro
Nella giornata di ieri, il Decreto Sostegni-ter è stato definitivamente convertito in Legge.
Analizziamo i punti salienti che si leggono nel Testo definitivo.
Come già ormai è noto, i crediti di imposta relativi ai vari bonus edilizi potranno essere ceduti per un massimo di 3 volte.
Le due cessioni successive alla prima, potranno essere effettuate solamente a favore di soggetti qualificati, e quindi banche e assicurazioni operanti sul territorio nazionale. A partire dal 1° maggio saranno vietate le cessioni frazionate.
Restano invece valide le regole circa il periodo transitorio, di cui possono beneficiare coloro che hanno comunicato la cessione del credito o lo sconto in fattura entro il 16 febbraio.

Prorogati al 29 aprile i termini per comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta dello sconto in fattura e cessione del credito.
I professionisti colpevoli di aver asseverato il falso o che omettono informazioni rilevanti, verranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una sanzione pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.
Dal 27 maggio 2022, i lavori edili riportati nell'allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, potranno usufruire dei bonus edilizi soltanto se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Tenendo conto del problema sull'aumento dei prezzi dei materiali, sarà possibile aggiornare i prezzi degli accordi quadro, già efficaci tra imprese e stazioni appaltanti, per l'esecuzione dei lavori. Ciò, però, entro i limiti delle risorse stanziate.
I Comuni sotto i 15.000 abitanti che hanno intenzione di far domanda per il bando da 300 milioni di euro per la rigenerazione urbana, potranno presentare i loro progetti entro il termine del 30 aprile 2022.
Viene inoltre esteso il perimetro di applicazione del credito d'imposta dell'80% e del contributo a fondo perduto, a favore delle imprese turistiche. Tra gli interventi agevolabili, rientrano anche le installazioni di unità abitative mobili (ivi comprese quelle dotate di meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate - anche continuativamente - presso strutture ricettive all'aperto (case mobili, roulotte, camper, imbarcazioni etc), purché autorizzate in via preventiva sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico (se previsto).