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Uno degli interrogativi che sono stati più volte riproposti nelle scorse settimane riguarda la possibilità di cedere il credito fiscale di imposta, che origina da interventi previsti da norme agevolative, anche a un familiare.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio che, come noto, ha notevolmente ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della cessione del credito a quasi tutti i bonus fiscali previsti, il dubbio sulla possibilità di far ricomprendere i soggetti privati e, nello specifico, i familiari fra coloro i quali possono acquisire il beneficio è diventato sempre più pressante.
Sul punto, prende finalmente posizione l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito pubblicato su Fisco Oggi.
La domanda formulata, pur riguardando nello specifico il bonus ristrutturazioni, deve ritenersi suscettibile di ampia applicazione e, dunque, esteso anche per le generalità dei bonus per i quali è prevista la possibilità di cedere il credito di imposta.
Vediamo il percorso argomentativo che ha portato l'Agenzia a mettere nero su bianco la possibilità di procedere alla cessione credito in favore di un familiare.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, poiché il dettato normativo dell'art. 121 del Decreto Rilancio, non pone limitazioni in ordine ai soggetti che possono acquisire il credito, è possibile fare rientrare nella definizione normativa di altri soggetti, contenuta nel citato articolo, anche il familiare.
Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, è possibile procedere con la cessione del credito anche, a esempio, nei confronti di genitori, non essendo, dunque, necessaria la sussistenza di un collegamento del cessionario con il rapporto/intervento che ha dato origine alla detrazione.
Lo stesso dubbio si era posto diversi anni indietro, quando il D.L. n. 63/2013, aveva previsto la cessione del credito oltre che ai fornitori e, per gli incapienti, alle banche, anche agli altri soggetti privati.
In concreto, stessa generica formulazione, ma, come vedremo cambia l'orientamento dell'Agenzia.
In quella circostanza, infatti, il dettato normativo faceva riferimento sostanzialmente alla medesima categoria di altri soggetti.
Al riguardo, l'Amministrazione aveva ragionato in modo diametralmente opposto, interpretando in senso restrittivo la definizione di altri soggetti privati, circoscrivendola ai soli soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (in tale senso, circolare 18 maggio 2018, n. 11/E, al paragrafo 3 e conformemente, risposta a istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate, 23 luglio 2019, n. 298).
Chiarito che si può dunque cedere il credito di imposta a favore di un familiare, vediamo come è possibile farlo a livello pratico.
Seguendo il ragionamento posto alla base dell'Amministrazione finanziaria nella risposta al contribuente, cerchiamo di applicarlo anche per individuare le modalità concrete da seguire per effettuare la cessione del credito a un familiare.
Non sussistendo specifiche e diverse indicazioni, quantomeno a oggi, la cessione del credito a un familiare dovrebbe essere eseguita nelle medesime modalità con le quali si procedere alla cessione, per esempio, nei confronti di un fornitore.
Vediamo quali sono queste modalità.
Come noto, nelle ipotesi in cui si opti, in luogo della detrazione diretta, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, questa scelta deve essere sempre comunicata all'Agenzia delle Entrate, mediante apposita comunicazione.
Quest'ultima è reperibile sul sito istituzionale. La comunicazione deve avvenire nel rispetto del termine previsto (per le spese eventualmente sostenute nel 2020 il termine, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 15 di aprile).
In tale comunicazione, il cedente personalmente o tramite professionista abilitato o CAF, oltre all'indicazione della tipologia di intervento eseguito, deve esporre gli estremi e gli elementi identificativi del soggetto (in particolare, codice fiscale) a cui si intende cedere il credito di imposta.
A sua volta, il cessionario (ovverosia il contribuente terzo anche familiare che riceve il credito di imposta) può avere contezza dell'avvenuta operazione di cessione, accedendo al cassetto fiscale, dove sono indicati gli estremi del credito acquistato.
Successivamente, può accettarlo o anche rifiutarlo.
Per completezza è importante precisare che, nel caso in cui i crediti derivino da interventi previsti dal Superbonus 110%, la comunicazione all'Agenzie delle Entrate può essere trasmessa solo dai professionisti abilitati, poiché è necessaria l'apposizione del visto di conformità.
Per tutti gli altri bonus ordinari diversi dal Superbonus, non occorre il citato visto di conformità e, pertanto, il cedente può presentare anche personalmente tale informativa all'Agenzia.
Una volta accettati i crediti, questi sono visibili nel cassetto fiscale e utilizzabili in compensazione dalle imposte sui redditi, tramite Modello F24.
In alternativa alla compensazione, per il tramite della medesima piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.
Oltre ai descritti passaggi salienti della procedura di cessione del credito di imposta, potrebbe in ogni caso essere utile e opportuno regolare tale operazione.
Ad esempio, predisponendo un apposito contratto di cessione del credito, normato civilisticamente dall'art. 1260 c.c., analogamente a come si procederebbe qualora si scegliesse di vendere il credito a un intermediario finanziario e, dunque, con una ordinaria cessione del credito banca.
Si ritiene vantaggioso per entrambe le parti procedere, in via cautelativa, alla conclusione di una scrittura privata con la quale regolare la gestione dell'operazione di cessione del credito di imposta.
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