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La Giunta regionale Toscana il 23 ottobre scorso con delibere n. 1246, ha approvato la proroga dei termini di accatastamento degli impianti a biomasse al 31 luglio 2024.
La pioggia di critiche cadute sul provvedimento ha sorpreso l'amministrazione, ammettendo la mancata sensibilizzazione di una norma che ha toccato un po' tutti, dai comuni cittadini nonché dai rappresentanti degli Enti Locali e dalle stesse istituzioni toscane con la promessa di rendere più chiaro e semplificare gli aspetti procedurali, tecnici e operativi contenuti del dettato normativo.
In ogni caso trattasi di una proroga, l'impianto della norma rimane invariato, questo è quanto contenuto nel provvedimento.
A partire dal 1° di ottobre, nella regione Toscana, erano scattati i controlli da parte dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) per il censimento a tappeto in tutta la regione Toscana di camini, caldaie e stufe a legna, pellet e cippato.
La misura era stata introdotta dalla delibera n. 222 del 6 marzo 2023 della giunta regionale dove veniva fissato quale termine ultimo il 30 settembre scorso, l'obbligo di accatastamento degli impianti a biomasse.
La campagna d'informazione non aveva avuto gli effetti sperati anche perché lo stesso ente istituzionale non era riuscito a fare una azione adeguata di promulgazione della norma e poco mirata al coinvolgimento dei cittadini.
Ancora oggi molti sono ignari di questa norma e con il rischio di incappare multe dai 500,00 euro e fino a 3.000,00 euro senza la proroga, era concreto.
La norma, comunque, prevedeva che al cittadino manchevole della mancata denuncia, sarebbe stata concessa la possibilità di sanare l'irregolarità purché questi si autodenunci online sul sito regionale Siert regione Toscana entro 30 giorni dalla data di accertamento.
Tutti coloro che hanno uno di questi tipi di impianti nella propria abitazione sono tenuti ad inserirlo in un apposito registro.
La procedura è abbastanza semplice, non è richiesta l'assistenza di un professionista, va fatta solo online e non prevede alcun pagamento.
La norma prevede il censimento di tutti i generatori di calore, nuovi e vecchi, alimentati a biomasse (legna, pellet e cippato) con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, come risulta dalla dichiarazione della casa costruttrice.
Chi è tenuto a farlo quindi?
La delibera toscana chiama in causa il “responsabile dell'impianto”, quindi il proprietario dell'immobile (o dall'inquilino, nel caso di un'affitto). Se si superano i 10 kW di potenza, l'impianto deve essere invece accatastato dal tecnico che lo ha installato o da un tecnico abilitato in caso di impianto datato.
Gli impianti che devono essere censiti sono i seguenti:
Sono esentate le cucine a legna destinate alla sola cottura dei cibi e non collegate all'impianto di riscaldamento.
Sono esclusi i camini dismessi e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento per l'abitazione.
Nello specifico è necessario inviare un'autodichiarazione compilando un apposito modulo pdf e inviarlo, allegando a una copia del documento di identità, alla mail [email protected]
La misura è stata introdotta dalla Regione per creare un “catasto” di questi impianti e valutarne così l'impatto sull'inquinamento dell'aria, anche per delineare future azioni anti-smog.
Rappresentazione di Polveri Sottili sprigionate nell'aria dai vari impianti
Secondo le stime scientifiche un camino a legna emette 840 grammi di polveri sottili (Pm 10) ogni giga joule di energia prodotta, contro i 760 di una stufa a legna e i 29 di una pellet. Una caldaia a metano si ferma a 0,2 grammi. In altre parole, a parità di energia prodotta un camino inquina come 4.200 caldaie.
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