Tra quali condomini si ripartiscono le spese condominiali inerenti il cavedio interno all?edificio
Tra quali condomini si ripartiscono le spese condominiali inerenti il
cavedio interno all'edificio?
A questo quesito ha dato risposta il
Tribunale di Genova con una sentenza resa lo scorso 20 gennaio.Prima d'ogni cosa è bene ricordare che
cosa debba intendersi per cavedio.Esso, secondo la
definizione comunemente accolta che coincide tra le altre cose con quella adottata dalla giurisprudenza, è che talvolta è altresì denominato chiostrina, vanella o pozzo luce altro non è che
un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (
Trib. Genova 20 gennaio 2011).In ragione di ciò prosegue l'ufficio giudiziario del capoluogo ligure esso è
sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall'art. 1117, n. 1 cod. civ. tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario (
Trib. ult cit.).Essendo un
bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. verrebbe da concludere che in relazione alle spese di conservazione di tale parte condominiale, tutti i condomini sono tenuti a parteciparvi sulla base dei millesimi di proprietà, ai sensi di quanto disposto dall'
art. 1123, primo comma c.c.La risposta, a ben vedere, è giusta solo parzialmente.Proprio come evidenziato dal
Tribunale genovese, infatti, ai fini della verifica della proprietà di quella parte comune è sempre necessario verificare se tutte le unità immobiliari traggono utilità dalla stessa.Detto più semplicemente:
se una della porzioni di piano di proprietà esclusiva non beneficia dell'affaccio sul cavedio, il titolare della stessa dovrà comunque partecipare ai costi di manutenzione?
Nel caso sotteso alla sentenza in esame un condomino proprietario d'un negozio completamente autonomo rispetto al piccolo cortile interno lamentava che erano state poste a suo carico le spese di manutenzione di quella parte comune; chiedeva quindi che venisse dichiarata l'illegittimità della delibera che disponeva ciò, in quanto egli non si riteneva comproprietario di quella parte comune.
Il tribunale genovese, accogliendo la domanda e quindi dando risposta all'ultimo dei quesiti che abbiamo posto, ha specificato che
alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria orale, è emerso che il negozio di proprietà attorea non è in alcun modo collegato nà collegabile con il cavedio con la conseguenza che le spese di manutenzione della pavimentazione dello stesso non possono essere legittimamente poste a carico di parte attrice che non trae utilità da tale bene, ex art. 1123 uc. c.c. (
Trib. Genova 20 gennaio 2011).
Riepilogando: il cavedio, ossia il piccolo cortile interno che ha la funzione di dare luce ed aria ai vano secondari delle unità immobiliari ubicate in condominio, è parte comune ai sensi dell'
art. 1117 c.c. ai soli condomini che ne traggono utilità.In ragione di ciò ed in osservanza del
terzo comma dell'art. 1123 c.c., le spese di manutenzione di quel bene dovranno essere poste a carico solamente di quei condomini.