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Il 15 marzo 2018, a seguito del Provvedimento N. 305134 dell'Agenzia delle Entrate, gli attuali modelli per la dichiarazione e voltura catastale, approvati il il 15 giugno 2017, verranno sostituiti da nuovi modelli. L'aggiornamento è stato necessario al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di agevolazione per l'acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici.
Nel provvedimento è anche indicato che fino al 31 dicembre 2018, per consentire un graduale aggiornamento delle procedure dei sistemi informatici interessati, sarà possibile utilizzare, per la presentazione della dichiarazione di successione, presso gli uffici competenti dell'Agenzia delleEentrate, la precedente modulistica cartacea.
Si ricorda, infine, che la dichiarazione di successione cartacea continua a essere l'unica modalità per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo.
La versione aggiornata del modello, a seguito del pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, consente di richiedere il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica.
Nell'attestazione, rilasciata in formato PDF, è riportato l'apposito contrassegno, detto glifo, il codice identificativo del documento e il Codice di Verifica del Documento (CVD); queste informazioni permettono di verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'originalità del documento stesso.
L'utente che ha trasmesso telematicamente il modello al Sister (Sistema Territorio) il portale web dell'Agenzia delle Entrate, (ex Agenzia del Territorio), dunque, potrà ottenere l'attestazione, a seguito della verifica dell'avvenuto versamento e della regolarità della dichiarazione stessa.
Il modello deve essere utilizzato nel caso si debba adempiere agli obblighi fiscali in materia di imposta di successione.
Riportiamo di seguito i casi per i quali è dovuta l'imposta di successione:
- trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
- casi di immissione nel possesso dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta;
- tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.
Ripetiamo che nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello e inoltre che per tutte le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello occorre continuare a utilizzare tale modulistica seguendo le relative modalità di presentazione.
Una delle novità collegate all'utilizzo della nuova modulistica è che, salvo i casi in cui il contribuente non dia diversa indicazione, la voltura catastale verrà eseguita in automatico.
Ci sono però alcuni casi particolari in cui la dichiarazione, se pur con il nuovo modello, non permetterà la voltura in via automatica, ma continuerà a richiedere la procedura attuale.
I casi sono:
- immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare);
- Immobili gravati da Oneri reali;
- casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust.
L'obbligo di dichiarazione di successione riguarda:
• i chiamati all'eredità, cioè tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, che non hanno ancora accettato l'eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota;
• gli eredi, che diventano tali con l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, il cui effetto risale al momento dell'apertura della successione;
• i legatari, destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione. I legatari, nel presentare la dichiarazione, sono obbligati a indicare oltre ai propri dati, tutte le informazioni riguardanti l'oggetto del proprio legato e alle eventuali donazioni a proprio favore, anche i dati del defunto e dei chiamati all'eredità e le eventuali accettazioni o rinunce intervenute;
• i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
• gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, cioè coloro che nel caso in cui una persona è scomparsa da almeno due anni, richiedono al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
• gli amministratori dell'eredità, nei casi particolari quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva;
• i curatori dell'eredità giacente, nominati dal Tribunale a curare l'eredità, quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari;
• gli esecutori testamentari, coloro a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;
• i trustee, istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente, o settlor, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l'amministratore, trustee, dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo.
Nel caso in cui più soggetti siano obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi per tutti, fornendo una descrizione analitica di tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario con i rispettivi valori, compresi quelli oggetto di legato, qualora presente.
Il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, così come approvato dall'Agenzia delle Entrate, è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it seguendo le indicazioni inserite nella home.
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a cura di:
• dichiarante;
• intermediari abilitati, come i professionisti e Caf;
• ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione in relazione all'ultima residenza nota.
L'Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione degli utenti, sempre sul sito, un programma software gratuito specifico dedicato alla compilazione, al calcolo e pagamento telematico delle imposte dovute, all'invio e alla stampa del modello.
La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia e viene emessa la ricevuta di invio.
Dopo l'invio, viene restituita una prima ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione; una seconda ricevuta è rilasciata a seguito del controllo sui dati inseriti.
Nella seconda ricevuta sono riportati gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale nella cui circoscrizione ricade l'ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione.
Se l'esito è positivo, la ricevuta è la prova dell'avvenuta presentazione e registrazione del modello. Se l'esito è negativo viene data evidenza delle motivazioni relative al diniego.
Nei casi in cui non sia possibile avvalersi della procedura automatica o non sia stata espressa la volontà della procedura automatica, dal momento della registrazione della dichiarazione decorrono 30 giorni per presentare la domanda di volture presso i competenti Uffici.
Nel caso di pagamento delle imposte dovute con modalità di addebito in conto corrente, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l'esito del pagamento.
Solo dopo i dovuti controlli da parte dell'ufficio, il servizio telematico fornirà, con ulteriore ricevuta, una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante e dei beneficiari.
Infine, il sistema telematico fornirà una quintaricevuta, contenente l'esito della domanda di volture catastali, che potrà essere di tre tipi:
a) tutti gli immobili sono stati volturati;
b) solo parte degli immobili sono stati volturati, con indicazione delle incongruenze riscontrate;
c) nessun immobile è stato volturato.
Tutte le ricevute sono rese disponibili all'interno della sezione Ricevute presente nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia.
Se il defunto risiedeva all'estero o non è noto dove risiedeva e mai in Italia, l'ufficio competente è l'Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur, della Direzione provinciale II di Roma.
Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia.
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