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Come funziona l'Imu per gli italiani residenti all'estero che possiedono degli immobili situati nel nostro Paese?
Quali sono le regole?
Già il 2020 aveva portato consistenti novità ma lo scenario si appresta a cambiare ulteriormente con la Legge di Bilancio 2021.
Ma procediamo con ordine. Con l'Imu 2020 coloro che avevano trasferito la residenza all'estero e che risultavano iscritti all'Aire hanno dovuto ingoiare un boccone amaro.
Se, infatti, fino al 2019 erano esonerati dal pagamento dell'Imu in riferimento all'immobile posseduto in Italia, dal 2020 la musica è cambiata. Con la riforma relativa alle tasse sulla casa, approvata con la Legge di Bilancio 2020, anche gli iscritti AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero) hanno dovuto versare l'imposta.
Siamo di fronte a un problema particolarmente sentito poiché, sulla base dei dati presentati dall'Aire, una parte considerevole dei pensionati emigrati all'estero mantengono comunque una casa di proprietà su territorio italiano.
L'abolizione dell'esenzione è una misura che il Governo ha dovuto prendere a fronte di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, avviata dall'UE, a seguito della violazione commessa dall'Italia del principio di non discriminazione in ambito di agevolazioni fiscali.
Con la suddetta esenzione si agevolavano i cittadini italiani residenti all'estero a scapito degli stranieri in possesso di un immobile in Italia.
A partire dal 2015 i pensionati residenti all'estero che erano iscritti all'Aire non dovevano pagare l'Imu sull'immobile posseduto in Italia.
Tale esenzione era regolamentata dall'articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo n.201/2011 come modificato dal DL 47/2014.
Dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, pensionati nei Paesi di residenza, che abbiano la proprietà o l'usufrutto in Italia, purché non sia data in affitto o comodato.
L'agevolazione non era prevista per i pensionati in Italia residenti in un Paese estero poiché in questo caso l'immobile non veniva assimilato ad abitazione principale.
Per poter beneficiare dell'esenzione erano necessari i requisiti di sotto elencati e contenuti nella risoluzione n.6 del 2015 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
L'esenzione IMU veniva riconosciuta pur nel caso in cui il cittadino risultasse titolare di due pensioni, una estera e una italiana e a prescindere dall'ubicazione dell'immobile in questione.
In caso di possesso di più immobili, il pensionato Aire aveva la facoltà di scegliere quale degli immobili (uno solo) equiparare all'abitazione principale. Su questo il pensionato all'estero beneficiava di esenzione Imu e riduzione di Tasi e Tari.
La normativa di favore prevista fino al 2019 per gli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE è stata definitivamente cancellata.
Anche costoro saranno obbligati al pagamento della nuova Imu sugli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto.
Due le date da tenere a mente quindi: il 16 giugno (prima rata di acconto) e il 16 dicembre, termini di pagamento per la nuova Imu, derivante dall'accorpamento della tasi e dell'imu.
Per l'immobile (ad uso abitativo o non abitativo) posseduto in Italia da un pensionato all'estero iscritto all'Aire vige l'obbligo di pagamento dell'imposta, in base ad aliquota ordinaria come da delibera del Comune di ubicazione.
Con la Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte alcune novità. Previsto a partire da quest'anno uno sconto sul versamento dell'imposta per i pensionati all'estero che percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale.
In presenza di tale condizione, unitamente alle altre per le quali era stata prevista l'esenzione, il contribuente pensionato sarà legittimato a versare la metà dell'importo dell'imposta.
I pensionati all'estero continuano a beneficiare dello sconto sulla Tari.
Resta infatti in vigore la riduzione di due terzi della Tassa sui rifiuti, in quanto la disposizione che la prevede (articolo 9-bis comma 2 Dl 47/2014) non è stata espressamente abrogata.
La disposizione è stata confermata anche dalla Manovra economica da poco varata.
Per i pensionati residenti all'estero le scadenze sono quelle ordinarie.
Si raccomanda di appurare se, a fronte dell'emergenza sanitaria da coronavirus, il Comune di appartenenza abbia deliberato una proroga dei termini di pagamento.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, si deve tener presente che i pensionati con residenza all'estero non possono avvalersi del modello F24 per effettuare il versamento. Dovranno provvedere al pagamento della prima rata di acconto del 16 giugno mediante bonifico bancario al Comune dove sono situati gli immobili.
Per conoscere le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sarà necessario rivolgersi al Comune di riferimento, in particolare l'ufficio tributi.
Nella causale di versamento si dovranno riportare il Codice Fiscale o la partita iva del contribuente, la tipologia di tributo per cui si sta facendo il pagamento e se si tratta di acconto o saldo.
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