La manutenzione periodica (annuale) delle caldaie e degli impianti di riscaldamento sia ad uso esclusivo o condominiale viene assoggettata all'IVA agevolata al 10%.
Caldaie: IVA al 10% per la manutenzione periodica
La manutenzione periodica (annuale) delle caldaie e degli impianti di riscaldamento sia ad uso esclusivo o condominiale a prevalente destinazione abitativa privata, viene assoggettata all'IVA agevolata al 10% rientrante tra le attività di manutenzione ordinaria, rese obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19.8.2005, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006.
A chiarire l'aspetto fiscale-tributario è proprio l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, spalancando le porte ai rimborsi del tributo versato in eccedenza.
Il comma 1 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 192/2005 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2002/91/ CE del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), afferma inequivocabilmente che, chiunque ed a qualsiasi titolo, sia esso proprietario o affittuario, usufruttuario o comodatario, o altro è tenuto a mantenere in perfetto stato d'uso gli impianti e provvedere alle operazioni di verifica e di manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, assumendosene in tal senso l'onere e la responsabilità.
L'IVA impropriamente addebitata agli utenti, oltre il 10%, può essere chiesta a rimborso entro il termine biennale di cui al secondo comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 dalla data in cui è stata versata l'imposta nella misura ordinaria.
La richiesta di rimborso va inoltrata direttamente dalla Ditta accreditata di tali servizi (installatore, manutentore, ecc.) a condizione che l'abbia già restituita al fruitore finale (committente) del servizio, rilasciando una regolare attestazione.
L'istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate, allegando la fattura della prestazione eseguita ed il rimborso già effettuato al cliente.
Trascorsi i 24 mesi il credito vantato risulterà prescritto.
Resta inteso, in ogni caso, che...
L'aliquota IVA agevolata al 10% non si applica nei seguenti casi:
- su tutte le forniture di materiali o beni acquistati da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- su tutte le forniture di materiali o beni acquistati direttamente dal committente.