|
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo contiene una serie di prescrizioni che –già da oggi e a maggior ragione una volta intervenuta la legge di conversione – hanno lo specifico obiettivo di favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali.
Una delle misure che, anche ai fini che ci occupano, merita particolare attenzione, è quella relativa alla possibilità di accedere ad edifici privati per l'installazione e manutenzione di reti in fibra ottica.
Prima di soffermarci sulla novità legislativa è bene inquadrare il contesto nel quale è stata inserita.
Il d.lgs. n. 259/03 contiene disposizioni atte a disciplinare i vari aspetti riguardanti le comunicazioni elettroniche e quindi anche lo sviluppo della tecnologia digitale.
L'art. 91 del succitato decreto è dedicato alle limitazioni legali alla proprietà che s'è inteso imporre al fine di favorire l'installazione delle infrastrutture elettroniche e quindi lo sviluppo della tecnologia.
La norma rubricata, per l'appunto, Limitazioni legali della proprietà, recita:
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Tale limitazione è completata dall'art. 209 del medesimo decreto che recita:
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
Si tratta del famoso diritto d'antenna; in sostanza i condomini possono installare un'antenna sulle parti comuni e nelle parti di loro proprietà o addirittura nell'altrui proprietà al fine di ricevere il segnale radiotelevisivo o digitale.
Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione, intervenuta varie volte sull'argomento, in una delle più recenti pronunce in tema ha avuto modo di specificare che con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli art. 1 e 3 l. 6 maggio 1940 n. 554 e 231 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (ed attualmente regolato dagli art. 91 e 209 d.lg. 1 agosto 2003 n. 259), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di installazione dell'antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio, in quanto era possibile collocarla sul torrino scala condominiale) (Cass. 21 aprile 2009 n. 9427 in Giust. civ. 2010, 11, I, 2629).
Leggermente diverso il discorso per quanto riguarda gli operatori del settore telecomunicazioni (telefonia, internet, ecc.).
Fino ad ora il diritto di accesso all'altrui proprietà, sotto forma di limitazione del diritto di proprietà (art. 91 d.lgs n. 259/03) o di servitù (art. 92 d.lgs n. 259/03), è stato limitato al passaggio di cavi, fili, ecc.
Per installazione di antenne e simili, come sottolineato dal quinto comma dell'art. 209 d.lgs. n 259/03 è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
Il succitato decreto n. 179/12 ha introdotto una rilevante novità per ciò che concerne le reti in fibra ottica attraverso una novella del più volte citato art. 91.
In esso è stato aggiunto il comma 4-bis che, allo stato attuale, recita:
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.
Una norma del genere ha un effetto dirompente in quanto, impone ai condomini, ed ai singoli proprietari di palazzi di accettare ogni ingresso ed installazione finalizzati allo scopo previsto dalla norma.
Pare evidente che tali operazioni dovranno essere effettuate quanto meno nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 91 d.lgs n. 259/03.
Si tratta di una novità legislativa che non è passata indenne da critiche anche sotto i profili della costituzionalità in quanto assoggetta troppo fortemente la proprietà privata ad un interesse economico altrui.
|
||