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Come ogni anno, l'arrivo della bella stagione porta con sé il problema della protezione della propria abitazione, dall'ingresso di zanzare e altri (non sempre piacevoli) insetti che accedono presso le nostre case tramite le finestre e che sovente resistono alle varie piastrine e altri prodotti in commercio.
Da qui, inizia la caccia al produttore che assicura il miglior prodotto a un prezzo conveniente nonché la ricerca di informazioni circa la possibilità di avere sconti e agevolazioni anche da un punto di vista fiscale.
E qui entra in gioco il bonus zanzariere, che è stato prorogato anche per questo anno 2022.
Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale che consente di portare in diminuzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) per un importo pari al 50%, la spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di zanzariere con schermatura solare, nonché per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti e altre opere accessorie.
Si tratta di una detrazione che rientra nell'Ecobonus 50% a condizione che si raggiunga la schermatura della casa e, conseguentemente, un miglioramento della efficienza energetica.
Il beneficio fiscale si recupera in dieci quote annuali di pari importo.
Come noto, in luogo della detrazione diretta in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Le zanzariere detraibili possono essere installate su immobili di qualsivoglia categoria catastale, a condizione che siano esistenti, regolarmente accatastati e in regola con il pagamento di tributi e oneri ex lege previsti.
Il riferimento alla esistenza dell'immobile comporta l'automatica esclusione dal beneficio fiscale per tutti gli interventi su unità immobiliari in corso di costruzione.
Si può usufruire della detrazione fiscale zanzariere solo allorquando queste rispettino specifici requisiti.
In particolare le zanzariere devono essere:
Non è possibile usufruire della detrazione fiscale zanzariere nei casi di mera sostituzione di singole componenti, come a esempio la rete di protezione.
È previsto un limite massimo di spesa detraibile pari a euro 60.000 per:
Possono accedere al beneficio fiscale del bonus zanzariere i proprietari di unità immobiliari, siano essi persone fisiche o giuridiche, ma altresì nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull'immobile (usufrutto o altro diritto reale, comodatario sia che si tratti di abitazioni private, sia locali commerciali o produttivi, utilizzati per attività professionali e le associazioni di professionisti.
Devono ritenersi comprese anche le case popolari e gli enti pubblici e privati che versano l'IRES.
Previo accordo con il proprietario, può essere ammesso alla detrazione fiscale zanzariere anche l'affittuario, a condizione che sostenga le spese.
Prima di procedere alla installazione delle zanzariere con schermatura solare e sostenere i relativi costi è opportuno e consigliabile ottenere il nulla osta dall'assemblea condominiale.
Ciò in quanto, le zanzariere, insistendo sulla facciata esterna dell'edificio condominiale, rientrante nella classificazione di parte comune espressamente prevista dall'art. 1117 c.c. la relativa installazione deve essesuperare l'esame dei condomini.
In ogni caso, si precisa che, per quanto consta, unico impedimento all'installazione delle zanzariere potrebbe essere contenuta nel regolamento condominiale.
Per completezza si precisa altresì che anche il condominio può accedere al beneficio del bonus zanzariere per la schermatura di finestre allocate in parti comuni dell'edificio condominiale.
Come nella maggior parte dei bonus fiscali, afferenti il settore casa, anche nel caso della detrazione fiscale zanzariere per vedersi riconosciuto il beneficio occorre rispettare specifici obblighi dichiarativi e di versamento.
In altri termini, occorre procedere al pagamento delle spese nel rispetto di specifiche prescrizioni, che facilitino la tracciabilità in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e, altresi, di obblighi informativi.
Come anticipato, vi sono specifici obblighi di pagamento, che devono essere rispettati al fine di fruire della detrazione fiscale zanzariere.
In tal caso è importante operere un distinguo: le persone fisiche o, in ogni caso, soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico postale o bancario, ovverosia con il c.d.bonifico parlante, ove sono indicati tutti gli elementi identificativi principali del lavoro agevolabile.
I soggetti titolari di redditi di impresa possono procedere al pagamento anche con altre forme di pagamento, diversi dal bonifico, a condizione che, in caso di controlli, siano in grado di fornire prova del pagamento.
In particolare, deve risultare: il codice fiscale del contribuente o la partita IVA del soggetto beneficiario; estremi della fattura (data e numero); causale di pagamento.
Come rilevato, al fine di opporsi a eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, occorre adempiere a uno specifico obbligo di conservazione della documentazione, per almeno dieci anni.
La documentazione da conservare è quella che attesta il sostenimento della spesa detraibile (fatture, ricevute e copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online).
Ma anche la certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che sia prova del rispetto dei requisiti tecnici, la documentazione in originale inviata all'ENEA, debitamente firmata,le schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore e ricevuta di avvenuto invio della documentazione richiesta a ENEA.
Ultimo adempimento riguarda l'invio entro 90 giorni dal termine dei lavori della comunicazione a ENEA.
Al riguardo, è utile precisare che per termine di lavori, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 244/E del 2007, ha precisato che la decorrenza della data per l'invio della documentazione decorre dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.
Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori.
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