Bonus zanzariere: proroga anche per il 2022

Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale al 50% delle imposte sui redditi che può essere riconosciuta solo in presenza di specifiche condizioni. Ecco quali.
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Bonus zanzariere 2022


Come ogni anno, l'arrivo della bella stagione porta con sé il problema della protezione della propria abitazione, dall'ingresso di zanzare e altri (non sempre piacevoli) insetti che accedono presso le nostre case tramite le finestre e che sovente resistono alle varie piastrine e altri prodotti in commercio.

Vantaggi installazione zanzariere bonus zanzariere
Da qui, inizia la caccia al produttore che assicura il miglior prodotto a un prezzo conveniente nonché la ricerca di informazioni circa la possibilità di avere sconti e agevolazioni anche da un punto di vista fiscale.

E qui entra in gioco il bonus zanzariere, che è stato prorogato anche per questo anno 2022.


Cosa è la detrazione zanzariere?


Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale che consente di portare in diminuzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) per un importo pari al 50%, la spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di zanzariere con schermatura solare, nonché per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti e altre opere accessorie.

Si tratta di una detrazione che rientra nell'Ecobonus 50% a condizione che si raggiunga la schermatura della casa e, conseguentemente, un miglioramento della efficienza energetica.

Detrazione fiscale zanzariere
Il beneficio fiscale si recupera in dieci quote annuali di pari importo.

Come noto, in luogo della detrazione diretta in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Le zanzariere detraibili possono essere installate su immobili di qualsivoglia categoria catastale, a condizione che siano esistenti, regolarmente accatastati e in regola con il pagamento di tributi e oneri ex lege previsti.

Il riferimento alla esistenza dell'immobile comporta l'automatica esclusione dal beneficio fiscale per tutti gli interventi su unità immobiliari in corso di costruzione.


Bonus zanzariere a quali condizioni?


Si può usufruire della detrazione fiscale zanzariere solo allorquando queste rispettino specifici requisiti.

Bonus zanzariere requisiti tecnici
In particolare le zanzariere devono essere:

  • fisse, cioè installate in modo stabile all'edificio, non potendo essere ammesse al beneficio le zanzariere montabili e smontabili;

  • installate su una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) in qualsiasi modo esposta;

  • regolabili, ovverosia consentire un facile utilizzo;

  • rispettose delle normative nazionali e locali in materia di efficienza energetica;

  • provviste di marcatura CE;

  • rispettare le esigenze di trasmittanza termica, avere un valore Gtot (il g tot è il fattore solare dato dalla combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d'insieme), maggiore di 0,35. Tale parametro deve essere rispettato allorquando con le zanzariere vengano montate anche vetri di tipo D n. 4/16/4 dotati di gas argon.



Non è possibile usufruire della detrazione fiscale zanzariere nei casi di mera sostituzione di singole componenti, come a esempio la rete di protezione.


Spese detraibili bonus zanzariere


È previsto un limite massimo di spesa detraibile pari a euro 60.000 per:

  • l'acquisto e l'installazione di sistemi schermanti;

  • la rimozione di eventuali sistemi preesistenti;

  • altre eventuali opere accessorie;

  • l'onorario del professionista incaricato per la comunicazione ENEA (Agenzia nazionale efficienza energetica).


Bonus zanzariere: ambito soggettivo di applicazione


Possono accedere al beneficio fiscale del bonus zanzariere i proprietari di unità immobiliari, siano essi persone fisiche o giuridiche, ma altresì nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull'immobile (usufrutto o altro diritto reale, comodatario sia che si tratti di abitazioni private, sia locali commerciali o produttivi, utilizzati per attività professionali e le associazioni di professionisti.

Bonus zanzariere con schermatura solare
Devono ritenersi comprese anche le case popolari e gli enti pubblici e privati che versano l'IRES.

Previo accordo con il proprietario, può essere ammesso alla detrazione fiscale zanzariere anche l'affittuario, a condizione che sostenga le spese.


Bonus zanzariere in condominio


Prima di procedere alla installazione delle zanzariere con schermatura solare e sostenere i relativi costi è opportuno e consigliabile ottenere il nulla osta dall'assemblea condominiale.

Ciò in quanto, le zanzariere, insistendo sulla facciata esterna dell'edificio condominiale, rientrante nella classificazione di parte comune espressamente prevista dall'art. 1117 c.c. la relativa installazione deve essesuperare l'esame dei condomini.

In ogni caso, si precisa che, per quanto consta, unico impedimento all'installazione delle zanzariere potrebbe essere contenuta nel regolamento condominiale.

Per completezza si precisa altresì che anche il condominio può accedere al beneficio del bonus zanzariere per la schermatura di finestre allocate in parti comuni dell'edificio condominiale.


Procedura per ottenere il bonus zanzariere


Come nella maggior parte dei bonus fiscali, afferenti il settore casa, anche nel caso della detrazione fiscale zanzariere per vedersi riconosciuto il beneficio occorre rispettare specifici obblighi dichiarativi e di versamento.

In altri termini, occorre procedere al pagamento delle spese nel rispetto di specifiche prescrizioni, che facilitino la tracciabilità in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e, altresi, di obblighi informativi.

Zanzariere detrazione: come effettuare il pagamento?


Come anticipato, vi sono specifici obblighi di pagamento, che devono essere rispettati al fine di fruire della detrazione fiscale zanzariere.

In tal caso è importante operere un distinguo: le persone fisiche o, in ogni caso, soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico postale o bancario, ovverosia con il c.d.bonifico parlante, ove sono indicati tutti gli elementi identificativi principali del lavoro agevolabile.

I soggetti titolari di redditi di impresa possono procedere al pagamento anche con altre forme di pagamento, diversi dal bonifico, a condizione che, in caso di controlli, siano in grado di fornire prova del pagamento.

In particolare, deve risultare: il codice fiscale del contribuente o la partita IVA del soggetto beneficiario; estremi della fattura (data e numero); causale di pagamento.

Obblighi dichiarativi delle zanzariere detrazione


Come rilevato, al fine di opporsi a eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, occorre adempiere a uno specifico obbligo di conservazione della documentazione, per almeno dieci anni.

La documentazione da conservare è quella che attesta il sostenimento della spesa detraibile (fatture, ricevute e copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online).

Ma anche la certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che sia prova del rispetto dei requisiti tecnici, la documentazione in originale inviata all'ENEA, debitamente firmata,le schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore e ricevuta di avvenuto invio della documentazione richiesta a ENEA.


Ultimo adempimento riguarda l'invio entro 90 giorni dal termine dei lavori della comunicazione a ENEA.

Al riguardo, è utile precisare che per termine di lavori, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 244/E del 2007, ha precisato che la decorrenza della data per l'invio della documentazione decorre dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.

Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori.

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Bonus zanzariere 2022
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  • Monica
    Monica
    Giovedì 28 Aprile 2022, alle ore 18:16
    Per la detrazione la zanzariera che tipo di schermatura solare è?
    Cioè nell' ENEA nel tipo di schermatura solare cosa va inserito?
    rispondi al commento
  • Giovanni
    Giovanni
    Giovedì 12 Agosto 2021, alle ore 16:14
    L'Enea nel suo vademecum scrive che soltanto per le chiusure oscuranti è valido tutti gli orientamenti, mentre per le schermature solari è escluso il nord, nord-est e nord-ovest.
    Mentre Voi dite: installate su una superficie vetrata (finestre, porta-vetrata) qualunque sia l'esposizione.
    Mi potreste segnalare per cortesia la fonte, perchè sono interessato ?
    Grazie
    rispondi al commento
  • Carmine Pastore
    Carmine Pastore
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 17:10
    Purtroppo devo commentare negativamente l'articolo in quanto le zanzariere sono detraibili solo teoricamente; in primis perché tra i requisiti tecnici, come giustamente elencate nell'articolo, è prevista la regolazione della quantità di luce che la può attraversare (ovviamente fisicamente impossibile per la natura stessa del prodotto); inoltre il portale dell'Enea prevede per la compilazione del format l'inserimento del valore "fattore solare" il quale, per la zanzariera, è nullo in quanto la stessa non ha caratteristiche di tenuta all'aria. Va da se, per quanto detto, che non è possibile annoverare le zanzariere tra le "schermature solari
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Carmine Pastore
      Mercoledì 5 Maggio 2021, alle ore 11:02
      La questione relativa alla riconducibilità della zanzariera nell’ambito della definizione di schermatura solare è stata fortemente dibattuta qualche anno fa a seguito della introduzione del bonus e della Legge di stabilità 2015.
      Diverse associazioni di categoria si erano espresse sul punto, negando in primis la possibilità di ricondurre la detraibilità nel caso di interventi afferenti l’installazione di zanzariere.
      Successivamente, come indicato nella normativa EN 13561 e EN 13659 la schermatura solare è una tenda o uno schermo mobile come indicato nelle normative EN 13561 e EN 13659.
      Nelle prima categoria EN 13561 è ricompresa, fra gli altri, anche le zanzariere, ovviamente con determinate caratteristiche tecniche.Ad abundantiam, si aggiunga che, in senso analogo, si è anche espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 10/2020.
      Con tale provvedimento di prassi, relativo a ulteriori fattispecie fiscali, quali il trattamento Iva, l’Amministrazione ha affermato che le zanzariere rientrano tra le schermature solari.
      Alla luce di quanto sopra, è orientamento condiviso (in tale senso, si vedano le ulteriori principali testate online a cartacee) che le zanzariere, giova ribadire, purché dotate di specifichi requisiti, come riportato nell’articolo, può rientrare nella definizione di schermatura solare.
      Ciò posto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere emessi in futuro provvedimenti di prassi che escludano chiaramente la riconducibilità della zanzariera nella schermatura solare, che, a quanto costa, a oggi non sussistono (diversamente La invito a indicarmeli al fine di poterli studiare), in quanto mai emessi da parte dell’Amministrazione finanziaria, confermo in toto il contenuto dell’articolo.
      rispondi al commento
      • Carmine Pastore
        Carmine Pastore Debora mirarchi
        Venerdì 7 Maggio 2021, alle ore 07:51
        Ho finalmente avuto risposta dall'Enea in merito all'annosa questione "detrazione zanzariere", purtroppo le righe a disposizione per il commento sono poche, se mi manda un recapito le invio tutta la documentazione che conferma la mia perplessità sulla possibilità della detrazione.
        La ringrazio anticipatamente per lo spazio concessomi.
        rispondi al commento
        • Debora Mirarchi
          Debora Mirarchi Carmine Pastore
          Venerdì 7 Maggio 2021, alle ore 11:06
          Certamente. Cerchiamo di capire come procedere per lo scambio dei recapiti, nel rispetto della riservatezza.Con una risposta dell'Enea, che conferma la sua perplessità e cioè che le zanzariere non sono detraibili, si potrebbe anche presentare una istanza di interpello o, forse meglio, attivare il servizio di consulenza giuridica fiscale dell'Agenzia.L'Amministrazione potrebbe anche "tornare sui suoi passi".La Sua, come da Lei giustamente e chiaramente precisato, è una sua personale "perplessità" che io, mi pregio di leggere e studiare, una volta ricevuta la documentazione e che può consentire di fare ulteriore chiarezza sulla questione, se necessario.Ciò detto, mi preme personalmente ribadire,  perchè è importante che sia chiaro, per ovvie ragioni che Lei certamente comprenderà, che l'orientamento maggioritario è nel senso di risconoscere tale detraibilità.Quanto sopra non è un mio "commentare negativamente" ma solo la necassaria e doverosa precisazione di quella che confermo essere l'attuale posizione, riportata nel mio articolo che, ribadisco a oggi, confermo in toto.  
          rispondi al commento
          • Fabrizio
            Fabrizio Debora mirarchi
            Giovedì 20 Maggio 2021, alle ore 15:04
            Gentile Debora, sto cercando un aiuto per districarmi in questo argomento, relativo alla detrazione dell'acquisto zanzariere.
            Non mi è chiaro chi certifica che il prodotto acquistato in combinazione con il vetro installato raggiunge certi parametri richiesti, soprattutto nel momento in cui i vetri sono stati installati in precedenza.
            rispondi al commento
            • Debora Mirarchi
              Debora Mirarchi Fabrizio
              Martedì 25 Maggio 2021, alle ore 19:13
              Se ho ben inteso la sua domanda la certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) 
              rispondi al commento
      • Matteunipi
        Matteunipi Debora mirarchi
        Giovedì 24 Febbraio 2022, alle ore 09:06
        Buongiorno Debora, torno sull'argomento perchè non riesco a trovare l'interpello da lei citato.
        Potrebbe essere piu precisa, citando numero e data?
        Grazie.
        rispondi al commento
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