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La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Bonus verde fino al 31 dicembre 2024.
Ricordiamo di cosa si tratta e per quali interventi può essere richiesto.
Il Bonus Verde è una agevolazione fiscale che prevede una detrazione pari al 36% su un ammontare complessivo di spese sostenute che non superi i 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Le predette spese, ovviamente, devono essere documentate e devono essere rimaste a carico dei contribuenti che siano in possesso - o detengono - l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi per la sistemazione del verde.
In pratica, per ogni unità immobiliare, la detrazione massima è di 1.800 euro (il 36% di 5.000 euro).
Il Bonus Verde può essere utilizzabile solo se i pagamenti sono tracciabili (bonifico, assegno, carte di credito o debito). Inoltre, nel documento di spesa, va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione nonché la descrizione dell'intervento effettutato.
Il diritto alla detrazione viene riconosciuto più volte al contribuente se questo esegue gli interventi su più unità immobiliari.
La detrazione relativa al Bonus verde spetta anche ai condomini, per quelle spese relative agli interventi effettuati sulle parti comuni esterne, sempre fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Nel caso specifico del condominio, la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, ammesso che la stessa sia stata versata al condominio medesimo entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Rientrano nella detrazione i seguenti interventi:
Tra le spese da portare in detrazione rientrano anche quelle sostenute per la progettazione e la manutenzione relative all'esecuzione degli interventi appena specificati.
La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile soltanto se permanente.
La detrazione del Bonus Verde non spetta invece per le spese relative a:
La detrazione del Bonus Verde viene ridotta del 50% nel caso in cui:
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