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Una delle inziative che negli ultimi anni sono state adottate dal Governo in favore degli studenti e della ripresa dei consumi è quella del bonus per l'acquisto di strumenti musicali, chiamato anche da alcuni bonus Stradivari.
La previsione di quest'anno rispetto a quella del 2016 è più amplia, sia quanto all'ambito degli Istituti ammessi, sia quanto all'entità del contributo.
Vediamo dunque più da vicino di cosa si tratta.
Noi considereremo la posizione del consumatore-studente accennando a quella del venditore-produttore.
Innanzitutto ci occupiamo della norma prevista nell'art. 1, co. 626, L. 232 del 11 dicembre 2016, la legge di bilancio per il 2017, il quale prevede la concessione di un contributo una tantum a favore degli studenti frequentanti determinati istituti musicali per l'acquisto di uno strumento musicale.
La norma richiama l'altra precedente (e analoga) contenuta nell'art.1 co.984, L. di stabilità per il 2016 (cioè la L. 208/2015, cui si dovrà fare riferimento per criteri e modalità di riconoscimento).
Inoltre, la norma prevede l'emissione di un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per l'indicazione delle modalità attuative: infatti, è stato emesso il recentissimo Provvedimento (Prot. 50771) dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017.
Il 31 marzo è stata poi emessa la Circolare n. 6E/2017, sempre dell'Agenzia delle entrate che offre ulteriori chiarimenti e specificazioni.
Come sempre, rimandiamo alla lettura integrale dei testi normativi.
In sostanza il beneficio previsto consiste in uno sconto al consumatore del 65% del prezzo finale dello strumento musicale, per un massimo di bonus di euro 2500 euro (l'anno scorso era di 1000 euro e comunque non poteva superare il costo dello strumento) e lo strumento da acquistare deve essere nuovo e coerente con l'indirizzo di studi.
La previsione è circoscritta all'anno 2017.
Il limite complessivo del beneficio ammonta a 15 milioni di euro.
Se si è già sfruttato il beneficio nel 2016, un successivo acquisto è quindi ammesso al netto del beneficio già goduto.
Il beneficio è anticipato dal venditore o produttore, il quale effettuerà lo sconto al consumatore e successivamente godrà del credito d'imposta di pari importo dello sconto.
Chi può beneficiare della norma?
Evidentemente chi studia musica, ma ciò non è sufficiente: gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.
Gli studenti devono poi essere iscritti presso determinati istituti.
Quest'anno la platea degli Istituti ammessi è più amplia rispetto all'anno scorso.
Come osserva l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 6E/2017, nel 2016 il beneficio era fruibile solo dagli
studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, mentre quest'anno possono accedere al beneficio gli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali, e gli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Circolare 6E/2017)
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Detto decreto contiene la
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (DPR 212/2005)
l'art. 11 in particolare si occupa dell'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica alle istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore di quella legge.
In concreto, poi, gli istituti specificamente ammessi sono indicati nell'allegato1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo del 2017 (prot. 50771); l'elenco può subire delle modifiche per conseguenza delle variazioni dell'offerta formativa degli istituti durante l'anno.
Lo strumento da acquistare deve essere nuovo e coerente con l'indirizzo prescelto o affine o complementare: tali qualità devono risultare dalle dichiarazioni di conformità provenienti dagli istituti sulla base di quanto indicato dall'allegato 2, del citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
È ammesso anche l'acquisto di un componente dello strumento, ma non di beni di consumo, come ance o corde.
Per usufruire del beneficio lo studente deve chiedere al proprio Istituto (che è tenuto a rilasciarlo), un certificato d'iscrizione dal quale devono risultare il cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione dello studente nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi).
Chi ha chiesto il certificato per l'anno scorso e intende usufruire nuovamente del beneficio, deve richiedere un altro certificato.
Il certificato è redatto in duplice copia: una viene conservata dall'Istituto emittente e l'altra viene consegnata dallo studente al venditore-produttore al momento dell'acquisto dello strumento.
Il produttore o il rivenditore, a sua volta, conserverà il certificato per tutto il periodo in cui l'Agenzia potrà effettuare controlli; inoltre, la vendita dovrà essere documentata tramite fattura, anche semplificata, ricevuta fiscale o scontrino parlante il quale dovrà indicare oltre agli altri dati richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita includente il contributo e l'IVA, nonché l'importo del contributo.
Come anticipato, il venditore/produttore usufruirà di un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, sempre nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di euro, che verranno assegnate in ordine cronologico.
Per fruire del credito d'imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale proprio, dello studente e dell'Istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale acquistato, il prezzo di vendita includendo il contributo e l'IVA.
Le comunicazioni potranno essere effettuate dal 20 aprile 2017 (la richiesta del certificato da parte degli studenti potrà essere fatta prima) attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati.
Per ogni comunicazione inviata il sistema rilascerà apposita ricevuta attestante l'utilizzabilità o meno del credito di imposta in considerazione della capienza dello stanziamento, della correttezza dei dati inseriti, e della verifica dell'unicità del bonus richiesto; risulterà anche l'eventuale bonus già fruito nel 2016 e la differenza del credito ancora eventualmente spettante; quindi, la ricevuta indicherà la somma pari al 65% del prezzo di vendita dello strumento nel caso di prima fruizione, o l'importo del contributo residuo fruibile nel caso in cui lo studente abbia fruito del beneficio anche l'anno scorso.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile dal venditore-produttore dal secondo giorno lavorativo dopo la data di rilascio della ricevuta; e sarà fruibile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art., 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni.
Se dopo l'emissione della ricevuta la vendita dello strumento musicale non dovesse concludersi, il rivenditore o il produttore invierà una comunicazione di annullamento della vendita affinché lo studente possa usufruire in futuro del beneficio.
In tal caso se il rivenditore-produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo.
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