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Dopo diverso tempo, sono state pubblicate le attese istruzioni dell'Agenzia delle Entrate in merito al bonus accumulo 2022.
La crisi energetica causata in primis dalla guerra, ci ha messo davanti prepotentemente la scarsa preparazione e attenzione da sempre riservata dall'Italia sul tema dell'approvvigionamento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e la massiccia dipendenza del nostro Paese (ma non solo) rispetto alle forniture provenienti da altri Stati, in tal senso più ricchi.
In questi mesi si sta cercando di recuperare un ritardo molto importante, anche attraverso la previsione di benefici fiscali nel caso di installazione di accumulatori energia elettrica, provenienti da fonti rinnovabili.
Una di tali misure è rappresentata dal bonus accumulo fotovoltaico 2023.
Il Bonus, meglio noto come Bonus fotovoltaico o bonus pannelli solari, pur essendo previsto già da un anno, in realtà sarà effettivamente operativo a partire dal 2023, poiché soltanto nel prossimo anno si potrà presentare la domanda per ottenere gli incentivi pannelli fotovoltaici.
L'attuale Governo uscente, considerando il passato, sembra aver puntato molto su tale misura, stanziando un fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Come noto, l'art.1, comma 812, Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un bonus accumulatori energia elettrica per le persone fisiche che hanno sostenuto le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici con accumulo, ovverosia di sistemi di accumulo per accumulare energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili.
Nello specifico, si tratta di un contributo sotto forma di detrazione fiscale dalle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) per l'installazione di accumulatori di energia elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici ad accumulo o da altre fonti rinnovabili, ancorché già funzionanti e incentivati.
Gli incentivi pannelli solari riguardano tutte le spese sostenute, per l'installazione di accumulatori di energia, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Condizione necessaria per usufruire di tale agevolazione è che tali accumulatori energia elettrica siano integrati da impianti per fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
Le prime indicazioni in ordine alle modalità attuative del bonus fotovoltaico sono state fornite dal decreto 6 maggio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022).
Il decreto stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta direttamente utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.
L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta, come chiarito con il decreto, non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Il Decreto, infine, aveva anticipato l'emanazione delle istruzioni da parte dell'agenzia delle entrate, finalizzate all'invio della domanda in forma telematica.
Ultimo provvedimento in materia diincentivi statali fotovoltaico è rappresentato dalle istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell'11 ottobre 2022, che chiarisce taluni punti rimasti in precedenza non definiti e approva i modelli per la presentazione della domanda per l'ottenimento del credito di imposta.
Come anticipato, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate fornisce le prime linee guida per presentare la domanda per l'ottenimento del bonus fotovoltaici.
In particolare, la domanda deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.
Come rilevato, le istanze potranno essere inviate a partire dal 1 marzo al 31 marzo 2023. Entro 5 giorni dall'invio della domanda il sistema rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
In caso di errori o integrazioni entro il mese di marzo è possibile sostituire integralmente la domanda in precedenza trasmessa.
Nessuna chiara indicazione per ora in ordine all'ammontare complessivo del credito di imposta che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi.
Per tale informazione, occorrerà ancora attendere il prossimo anno e, nello specifico, la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
Come chiarito, infatti, nello stesso provvedimento, l'Agenzia delle Entrate precisa che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, è comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto richiedente.
Ciò al fine di garantire il rispetto del limite di stanziamento dei fondi per il bonus pannelli solari 2022.
Anche se si dovrà attendere il prossimo anno per capire l'entità del credito d'imposta che potrà essere utilizzato ai fini Irpef, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento di qualche giorno fa, hai in ogni caso fornito linee guida sulle modalità che saranno utilizzate per determinare l'importo.
L'agenzia al punto 3.2 stabilisce che la percentuale detraibile sarà calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze inviate telematicamente nei termini.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Ulteriori e copiose informazioni sono fornite nell'ultima parte del provvedimento con riferimento alla trattamento dei dati personali, l'indicazione dei soggetti responsabili di tale trattamento nel rispetto della normativa vigente.
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