Quando il familiare convivente può fruire del bonus ristrutturazione per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del familiare. Ecco i chiarimenti del Fisco
Ristrutturazioni e benefici fiscali per il convivente
Viste le somme rilevanti spesso destinate dalle famiglie ai lavori di ristrutturazione straordinaria, non è insolito che i familiari conviventi si accollino le spese al posto dei proprietari degli immobili, magari in forza di una migliore capacità di reddito.
Vediamo quali sono i requisiti affinché il familiare convivente possa fruire della detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio.
Tramite una risposta data ai dubbi sollevati da un contribuente sulla questione, l'Agenzia delle Entrate fornisce un principio chiaro in merito alle condizioni da rispettare affinché il familiare convivente possa fruire delle suddette agevolazioni.
Vediamo meglio le conclusioni cui è giunto il Fisco.
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che affinché il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), possa fruire delle detrazioni fiscali è necessario che abbia sostenuto le spese relative.
È altresì d'obbligo che le fatture attestanti l'esborso e i bonifici di pagamento siano a lui intestati. Non è necessario invece che l'immobile oggetto di ristrutturazione debba essere adibito ad abitazione principale, in quanto il proprietario e il convivente possono risiedere altrove.
Tuttavia, si deve evidenziare che la detrazione spetta al familiare convivente purché le spese siano state sostenute per lavori eseguiti in un'abitazione nella quale comunque si esplica la convivenza. Deve trattarsi di un immobile a disposizione dei conviventi, come una seconda casa al mare o in montagna.
I benefici fiscali spettano anche qualora i titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori risultino intestati al proprietario dell'abitazione e non al familiare che fruisce del beneficio fiscale.
Riferisce l'Agenzia delle Entrate che per familiari si intendono (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Si segnala inoltre che sempre a parere delle Entrate, non è necessario un contratto di comodato sottoscritto dal familiare convivente, essendo sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la convivenza tra proprietario dell'immobile e beneficiario della detrazione. Importante è che la convivenza sussista a far data dall'inizio dei lavori di ristrutturazione ma non deve necessariamente permanere per l'intero periodo di fruizione della detrazione.