Bonus ristrutturazioni: quando spetta al familiare convivente

Quando il familiare convivente può fruire del bonus ristrutturazione per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del familiare. Ecco i chiarimenti del Fisco
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Ristrutturazioni e benefici fiscali per il convivente


Viste le somme rilevanti spesso destinate dalle famiglie ai lavori di ristrutturazione straordinaria, non è insolito che i familiari conviventi si accollino le spese al posto dei proprietari degli immobili, magari in forza di una migliore capacità di reddito.

Vediamo quali sono i requisiti affinché il familiare convivente possa fruire della detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio.

Tramite una risposta data ai dubbi sollevati da un contribuente sulla questione, l'Agenzia delle Entrate fornisce un principio chiaro in merito alle condizioni da rispettare affinché il familiare convivente possa fruire delle suddette agevolazioni.
Vediamo meglio le conclusioni cui è giunto il Fisco.

Bonus ristrutturazioni e familiare convivente
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che affinché il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), possa fruire delle detrazioni fiscali è necessario che abbia sostenuto le spese relative.
È altresì d'obbligo che le fatture attestanti l'esborso e i bonifici di pagamento siano a lui intestati. Non è necessario invece che l'immobile oggetto di ristrutturazione debba essere adibito ad abitazione principale, in quanto il proprietario e il convivente possono risiedere altrove.
Tuttavia, si deve evidenziare che la detrazione spetta al familiare convivente purché le spese siano state sostenute per lavori eseguiti in un'abitazione nella quale comunque si esplica la convivenza. Deve trattarsi di un immobile a disposizione dei conviventi, come una seconda casa al mare o in montagna.

I benefici fiscali spettano anche qualora i titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori risultino intestati al proprietario dell'abitazione e non al familiare che fruisce del beneficio fiscale.

Riferisce l'Agenzia delle Entrate che per familiari si intendono (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Si segnala inoltre che sempre a parere delle Entrate, non è necessario un contratto di comodato sottoscritto dal familiare convivente, essendo sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la convivenza tra proprietario dell'immobile e beneficiario della detrazione. Importante è che la convivenza sussista a far data dall'inizio dei lavori di ristrutturazione ma non deve necessariamente permanere per l'intero periodo di fruizione della detrazione.

riproduzione riservata
Bonus ristrutturazioni e familiare convivente: chiarimenti delle Entrate
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Alert Commenti
  • Giulia88
    Giulia88
    Venerdì 30 Ottobre 2020, alle ore 15:32
    Sto acquistando un appartamento soggetto ad affrancazione, posso iniziare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento usufruendo dei bonus prima della conclusione della pratica di affrancazione?
    Il notaio emetterà un atto di preliminare di compravendita dove scriverà da quando la casa sarà in mio possesso (la data del possesso sarà antecedente la pratica di affrancazione, considerando i tempi biblici del comune di Roma.
    rispondi al commento
  • Stella
    Stella
    Giovedì 10 Settembre 2020, alle ore 15:54
    Stiamo ristrutturando casa che abbiamo acquistato nel 2019 , siamo sposati ma non risultiamo nello stesso stato di famiglia ?
    Puo' il familiare cioe' la moglie usufruire delle detrazioni fiscali?
    rispondi al commento
  • Margilio
    Margilio
    Giovedì 28 Febbraio 2019, alle ore 11:22
    Deve esserci vincolo pertinenziale con unità abitativa di proprietà del contribuente che sostiene la spesa.
    rispondi al commento
    • Stefano31
      Stefano31 Margilio
      Venerdì 1 Marzo 2019, alle ore 15:44
      Grazie per la risposta, ma è ovvio che se il box è pertinenziale al mio subalterno e pago io il box è mio.
      il problema nasce dal fatto che è nella zona in comune ai due subalterni, è pertinenziale al subalterno di mio suocero, ma pago io perché lui non può.
      rispondi al commento
  • Stefano31
    Stefano31
    Mercoledì 27 Febbraio 2019, alle ore 22:32
    Sto costruendo un box pertinenziale nella villetta dove vivo con mia moglie su un piano e dove vivono i miei suoceri su un altro piano.
    Il terreno intorno alla villetta dove costruisco il box è in comproprietà.
    Tale box sarà pertinenziale per mio suocero.
    Per motivi di reddito sarò io a pagare mediante bonifico le fatture dei costruttori.
    Ho diritto alla detrazione del 50%?
    Si può dire che convivo con i miei suoceri anche se viviamo in due appartamenti separati nella stessa unità immobiliare (subalterni diversi)?
    rispondi al commento
  • Manuelamargilio
    Manuelamargilio
    Sabato 15 Dicembre 2018, alle ore 10:28
    Gentile Utente per pareri e soluzioni di casi specifici suggeriamo il servizio di consulenza https://www.lavorincasa.it/consulenza-legale-fiscale-e-condominiale-sulla-casa/Cordiali saluti 
    rispondi al commento
  • Francesca5
    Francesca5
    Giovedì 25 Ottobre 2018, alle ore 18:23
    Esempio: la madre è unica proprietaria di una palazzina di 4 appartamenti. La figlia, che vive in uno dei 4 appartamenti pagherà le spese di una ristrutturazione che riguarda le parti comuni dell'edificio: lastrico solare, balconi, angoli del palazzo. Potrà la figlia usufruire dei benefici fiscali sapendo che la madre è residente all’int. 1 e la figlia all’int. 2? Si parla che “La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile oggetto dell’intervento”.  "Non è necessario invece che l’immobile oggetto di ristrutturazione debba essere adibito ad abitazione principale, in quanto il proprietario e il convivente possono risiedere altrove". Bisogna fare un atto notorio di convivenza o non è necessario?
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