Bonus prima casa in caso di separazione dei coniugi

Nel caso in cui per la separazione la casa coniugale venga assegnata al coniuge affidatario dei figli, può l'altro coniuge usufruire nuovamente del bonus prima casa?
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Bonus prima casa per i coniugi separati


Coniugi separati o divorziati: il marito cambia casa perché l'abitazione di cui è proprietario, acquistata con bonus prima casa, viene assegnata all'ex moglie.

Può nuovamente godere dei benefici fiscali per una nuova abitazione?

Ipotizziamo che a seguito dell'avvenuta separazione uno dei due coniugi sia costretto ad andare a vivere altrove. Immaginiamo che il coniuge che deve trasferirsi in un altro immobile abbia usufruito del bonus prima casa per l'acquisto della casa coniugale.

Interessato, o costretto che dir si voglia, all'acquisto di una nuova casa, si chiede se possa beneficiare una seconda volta delle agevolazioni fiscali prima casa.

Separazione coniugi e bonus prima casa
È il caso trattato dalla Corte di Cassazione con sentenza 27088 del 14 settembre 2022 nella quale i Giudici Supremi danno risposta negativa.

Prima di entrare nel merito della questione facciamo un breve ripasso e specifichiamo in cosa consiste il bonus prima casa e quali sono i requisiti per ottenerlo.


Bonus prima casa: in cosa consiste


Per Bonus prima casa si intende quell'insieme di agevolazioni fiscali che sono riconosciute nel momento in cui si acquista un immobile da destinare a prima casa.

Si potrà fruire di una riduzione delle imposte legate alla conclusione della compravendita.

L'imposta di registro è fissata al 2% anziché al 9%, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono stabilite nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Se l'immobile viene acquistato dal costruttore soggetto ad IVA si potrà beneficiare di un'IVA ridotta, pari al 4% anzichè del 10% e si pagheranno imposte ipotecarie e catastali pari a 200 euro.


Bonus prima casa: quali sono i requisiti


Per poter beneficiare del Bonus prima casa occorre accertare la sussistenza di alcune condizioni. In primo luogo non deve trattarsi di abitazione di tipo signorile (A1), villa (A8), castello o immobile di pregio storico e artistico (A9).

In pratica, l'immobile acquistato non deve essere di lusso.

Coniugi separati agevolazioni prima casa
In secondo luogo l'acquirente deve avere la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile agevolato ma non necessariamente allo stesso indirizzo; diversamente la residenza dovrà essere trasferita entro il termine di 18 mesi dalla data di acquisto.

Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorreva:

  • non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; qualora così non fosse l'altro immobile dovrebbe essere ceduto prima di effettuare il rogito;

  • non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni prima casa.


Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.


Quando si decade dal bonus prima casa


Molto importante è anche essere a conoscenza delle situazioni che possono comportare la perdita del Bonus prima casa dopo averne usufruito, con l'effetto di dover pagare per intero le imposte dovute.

Si decade dal bonus prima casa se, entro i 18 mesi previsti dalla legge, non si trasferisce la residenza nel Comune dove è situato l'immobile o se si vende la casa agevolata prima dei 5 anni dal rogito senza che, entro l'anno successivo, se ne acquisti un'altra da destinare a prima casa, in base ai requisiti di legge che abbiamo evidenziato.


Coniugi separati: bonus prima casa per una seconda abitazione


Tornando alla fattispecie descritta all'inizio ci si chiede se, mantenendo la proprietà in quota o esclusiva con la moglie, il marito costretto a lasciare l'immobile assegnato all'ex coniuge affidatario dei figli, possa, per una seconda casa, beneficiare nuovamente del bonus prima casa.

Se in un primo momento l'interpretazione della Corte di Cassazione era stata a favore del contribuente, di recente assistiamo a un cambio di rotta.

I Giudici Supremi finiscono per adottare la posizione più rigida già assunta dall'Agenzia delle Entrate che negava all'ex coniuge tale facoltà.

Per il Fisco infatti tale fattispecie non può ricondursi al concetto di inidoneità dell'immobile, il solo a legittimare, per un nuovo acquisto resosi necessario, l'accesso al bonus prima casa.
Agevolazioni prima casa
Con la recente sentenza n. 27088 del 14 settembre 2022 la Corte di Cassazione ha affermato senza mezzi termini che il marito intenzionato ad acquistare un nuovo immobile, in quanto il primo viene assegnato all'ex coniuge in sede di separazione, non potrà fruire nuovamente delle agevolazioni fiscali.

Le ragioni della Corte di Cassazione


Qual è il principio di diritto sotteso alla sentenza della Corte di Cassazione?

Tra i requisiti per potersi avvalere del Bonus prima casa vi è quello di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni prima casa.

Il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale di altra casa agevolata non può essere inteso, per interpretazione letterale del testo della norma che prevede i requisiti necessari, come semplice mancanza di disponibilità di altro immobile.

Il fatto di non poter disporre della casa perché assegnata dal Giudice all'ex coniuge non giustifica l'applicazione di un nuovo bonus prima casa per l'altro coniuge, in quanto sussiste quella titolarità su un immobile situato nel territorio nazionale (per il quale il bonus è già stato utilizzato), ostativa del riconoscimento del beneficio.

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