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Con la legge di bilancio 2023 viene rinnovato anche per quest'anno il bonus prima casa dedicato ai giovani under 36 con ISEE minore a 40.000 euro l'anno.
Mediante le agevolazioni prima casa riconosciute ai giovani si vuole favorire l'autonomia abitativa di coloro che si trovano in particolari condizioni economiche.
Le agevolazioni riconosciute trovano applicazione in riferimento agli atti che sono stati sottoscritti nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Per meglio chiarire i benefici di cui taluni cittadini hanno diritto, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito la guida relativa all'acquisto della casa nella sezione l'Agenzia Informa.
Ha altresì provveduto al restyling della brochure dedicata agli under 36 nella pagina Depliant e infografia. Si potrà reperire tutte le informazioni utili in caso di acquisto di una prima abitazione.
Chi ha meno di 36 anni e un ISEE inferiore ai 40.000 euro potrà avvalersi dei seguenti benefici fiscali:
Si precisa che in caso di acquisto prima casa under 36 il credito d'imposta può essere fatto valere dal soggetto giovane in sede della dichiarazione dei redditi successiva alla data di acquisto o in sede di dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato.
Per poter beneficiare del bonus prima casa under 36 occorre il rispetto delle seguenti condizioni:
Si precisa che, in base alle regole in vigore, per gli atti stipulati nel 2022, l'ISEE è riferito ai redditi del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l'ISEE è quello del 2021.
Ai suddetti requisiti occorre aggiungere quelli previsti per godere, più genericamente, delle agevolazioni prima casa. A tal fine è necessario che l'acquirente:
In caso contrario, è necessario vendere l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto, al fine di non perdere il beneficio.
I requisiti sopra evidenziati sono requisiti soggettivi.
Occorre il rispetto anche di ulteriori requisiti oggettivi relativi alla tipologia di immobile considerato.
Non tutti gli immobili sono ammessi all'agevolazione prima casa.
Vi rientrano quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
I benefici si estendono anche per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Nel considerare le pertinenze occorre sottostare a dei limiti.
Rientra nel beneficio una pertinenza per ciascuna categoria che sia destinata a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
Sulla base di quanto affermato sopra possiamo concludere che le agevolazioni prima casa non possono essere applicate se l'immobile acquistato rientra nelle seguenti categorie catastali:
Anche in riferimento alla tipologia di atto sottoscritto occorre spendere due parole.
È bene avere chiaro che non tutti gli atti sono ammessi ai vantaggi fiscali.
I benefici fiscali sono riconosciuti a tutti gli atti che implicano il trasferimento, a titolo oneroso, della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (si pensi a nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione).
Nessuna agevolazione viene riconosciuta per la stipula di contratti preliminari di compravendita.
La notizia buona però è che alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, sarà possibile richiedere il rimborso per recuperare l'imposta proporzionale versata per acconti e caparra).
Sono invece agevolabili gli immobili acquistati all'asta.
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