Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile usufruire del bonus 36% per i lavori eseguiti su tutte le parti comuni del condominio.
Come è noto le detrazioni Irpef del 36% per lavori edilizi, introdotte dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e regolate dalle sue successive modificazioni, possono essere richieste non solo da singoli proprietari di edifici per abitazione, per interventi di manutenzione, recupero o restauro, ma anche da condomini, per interventi che riguardino alcune parti comuni.
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso oggi un comunicato stampa, nel quale viene chiarito che la richiesta di detrazione fiscale del 36% può essere effettuata per l'esecuzione di lavori che interessino tutte le parti comuni dell'edificio e non più soltanto alcune di esse.
Con l'odierna risoluzione n. 7/E, infatti, l'Agenzia ha messo in evidenza che il bonus ristrutturazioni per edifici condominiali riguarda ogni intervento di manutenzione, restauro o risanamento eseguito sulle parti comuni dell'edificio, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1117 del codice civile.
Le ambiguità di interpretazione erano nate dal fatto che la L. 449/97 citava esplicitamente il comma 1 di tale articolo per elencare gli interventi ammessi al bonus, tralasciando le parti elencate ai commi successivi. Diverse indicazioni erano date invece da alcune circolari pubblicate dall'Agenzia.
Per maggiore chiarezza le parti comuni condominiali, come individuate dall'articolo del Codice Civile sono i seguenti:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Con la risoluzione n. 84 del 2007, poi, l'Agenzia aveva specificato che gli interventi agevolati erano solo quelli compiuti sulle parti individuate dal comma 1, escludendo molte altre categorie di interventi.
Da oggi, invece, a seguito della pubblicazione del nuovo documento, è possibile richiedere le detrazioni, anche, ad esempio, per ristrutturare la lavanderia condominiale, il riscaldamento centrale o per installare ascensori.