Bonus mobili possibile se riconosciuto il Sismabonus 110%
È possibile fruire del Bonus mobili qualora venga riconosciuto il Sismabonus 110%?
La risposta è positiva ed è fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, il documento di prassi con il quale l'Amministrazione finanziaria chiarisce una serie di dubbi in tema di Superbonus 110%.
Ecco quindi che, dopo le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020 concernenti la proroga del bonus mobili fino al 31 dicembre 2021, nonché l'aumento dei limiti di spesa fissati a 16000 euro (non più a 10.000 euro), arriva anche un'importante interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

Chi effettuerà interventi per la riduzione del rischio sismico potrà beneficiare del bonus mobili, ovvero la detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici A+.
Precisiamo che il bonus mobili spetta ai contribuenti cui venga riconosciuto il Sismabonus 110% ma non spetta in caso di lavori di riqualificazione energetica rientranti nell'Ecobonus 110%, entrambi introdotti dal Decreto Rilancio.
Dunque effetto trainante solo in caso di Sismabonus 110%. Perché questa differenza di trattamento fiscale?
Questo aspetto viene spiegato dall'Agenzia delle Entrate in modo molto semplice. Secondo il Fisco gli interventi di riduzione del rischio sismico fanno parte degli interventi di recupero del patrimonio congiuntamente ai quali è normalmente consentito l'accesso al bonus mobili.
A questo punto vogliamo ricapitolare quella che è la tipologia di arredo ammessa al bonus mobili.
Sotto questo aspetto non si evidenziano novità rispetto agli anni precedenti. Si accede all'agevolazione fiscale per l'acquisto di:
- letti (inclusi i materassi), cassettiere, scrivanie, armadi, lampade, librerie e qualsiasi complemento di arredo;
- elettrodomestici rientranti nella classe energetica A+ o superiore, ad eccezione per i forni ammessi anche se in classe energetica A;
- elettrodomestici per i quali non è previsto obbligo di etichetta energetica.