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Il bonus facciate esclude il bonus mobili

A fronte di lavori sula facciata di un edificio si godrà anche del bonus mobili solo se gli interventi si fanno rientrare tra quelli di recupero del patrimonio edilizio
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Il bonus facciate esclude il bonus mobili


Il bonus mobili e grandi elettrodomestici è possibile a fronte di lavori di ristrutturazione per i quali si gode della relativa detrazione fiscale e non a fronte del nuovo bonus facciate, ossia la detrazione del 90% delle spese relative al rifacimento dell'esterno degli edifici esistenti. Occorre, dunque, stare attenti a qualificare bene l'intervento di recupero dell'immobile, visto che i lavori sulla facciata esterna possono rientrare sia tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 50%) sia nel nuovo bonus (sgravio del 90%).

Bonus facciate e bonus mobili
Tale precisazione è di fondamentale importanza poiché il bonus mobili è ammesso unicamente per i contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ossia:

  • lavori di manutenzione straordinaria (installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; costruzione di scale interne; sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare)

  • ristrutturazione edilizia (modifica della facciata; realizzazione di una mansarda o di un balcone; trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; apertura di nuove porte e finestre; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti)

  • restauro e risanamento conservativo (adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti; ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio)

  • manutenzione ordinaria su parti condominiali (tinteggiatura pareti e soffitti; sostituzione di pavimenti; sostituzione di infissi esterni; rifacimento di intonaci; sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazione o sostituzione di cancelli o portoni; riparazione delle grondaie; riparazione delle mura di cinta).

Sia la detrazione per opere di recupero del patrimonio edilizio sia quella nuova per il rifacimento della facciata vanno beneficiate in 10 quote annuali di pari importo da riportare in dichiarazione dei redditi di anno in anno. Pertanto se, ad esempio, un contribuente esegue nel 2020 lavori sulla facciata e acquista anche mobili, questi, per godere altresì della detrazione legata a quest'ultimo acquisto dovrà qualificare i lavori come interventi di recupero del patrimonio edilizio. Laddove, invece, questi voglia far rientrare tali lavori nel bonus facciate allora non potrà godere del bonus mobili.

riproduzione riservata
Bonus mobili legato anche al bonus facciate
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  • Gigi
    Gigi
    Sabato 13 Febbraio 2021, alle ore 16:17
    Perchè complicarsi la vita?
    Per il BONUS MOBILI è necessaria almeno la manutenzione straordinaria ossia una CILA, mentre per la ritinteggiatura e/o rifacimento della facciata si ricade in manutenzione ordinaria che non da diritto a Bonus.Mobili.
    Da glossario pubblico dei lavori, noto che se il mio intervento su facciata include anche l'inserimento di un marcapiano, devo necessariamente presentare una CILA di manutenzione straordinaria ( in caso contrario scatta la sanzione comunale, tipicamente 1000 € ) e quindi ho anche il Bonus Mobili.
    In sintesi: il glossario determina il tipo di manutenzione per cui se ordinaria si bonus facciate, no bonus mobili, mentre se straordinaria si bonus facciate, si bonus mobili.
    L'esempio del marcapiano è puramente esplicativo, qualsiasi altro intervento per cui è necessaria almeno la CILA, va bene ( installazione pluviale e/o scossalina va bene, mentre l'installazione di inferriata alle finestre no - Vedi GLOSSARIO 2020 )
    rispondi al commento
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