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Il bonus mobili o bonus arredi è la detrazione fiscale di cui può usufruire chi acquista beni mobili ed elettrodomestici ed effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall'art. 16, co.2, D.L. n. 63/2013.
La Legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) ha confermato la detrazione anche per il 2019 alle seguenti condizioni: deve trattarsi di spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (in classe A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è ammesso all'agevolazione solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.
Le spese devono essere finalizzate ad arredare l'immobile oggetto di intervento di recupero; sono ammessi alla detrazione per i mobili coloro che usufruiscono della detrazione sugli interventi di recupero.
L'intervento di recupero dev'essere stato iniziato dal 1 gennaio 2018.
La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari ammontare da ripartire tra gli aventi diritto. La detrazione ammonta al 50% delle spese sostenute, che non possono superare 10.000 euro (al netto di quelle per cui si è già usufruito dell'agevolazione nel 2018).
Ai fini della fruizione della detrazione, le spese su mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Non si registrano grandi modifiche rispetto all'anno scorso, salvo il mutamento relativo al periodo di riferimento (lo scorso anno erano ammesse solo le spese sostenute nel 2018 per gli interventi iniziati a partire dal 1 gennaio 2017).
La detrazione in parola solleva spesso dubbi di vario genere a cui l'Agenzia delle Entrate ha tentato di dare risposta negli anni nei vari documenti di prassi e nella sua guida annuale dedicata specificamente proprio al bonus mobili.
Allora, iniziamo con il primo tema, quello riguardante gli interventi edilizi ammessi alla detrazione fiscale a cui possono essere collegate le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici ai fini della fruizione del bonus mobili.
La domanda si è posta perché nelle versioni normative sino alla legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) il testo si riferiva alla
detrazione di cui al comma 1 art. 16, co.2, D.L. 63/2013 ante 2017
laddove il comma 1 menzionava in generale tutti gli interventi che godono della detrazione detta per interventi di recupero e cioè quelli indicati nell'art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986.
Tale espressione portava alcuni a ritenere erroneamente che la detrazione sui mobili valesse per ogni intervento rientrante nell'elenco di cui all'art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986.
Tale elenco, nonostante la dizione usata in gergo ristrutturazioni, comprende anche interventi che con il recupero degli immobili non hanno nulla a che fare.
Ebbene, per tali interventi la detrazione fiscale sui mobili è stata espressamente esclusa dall'Agenzia delle Entrate.
Oramai ciò risulta anche dalla nuova versione normativa già dal 2017 con l'aggiunta dell'inciso:
limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16, co.2, D.L. 63/2013 post 2017
L'intervento di recupero può anche riguardare beni condominiali, però in questo caso gli arredi o gli elettrodomestici acquistati devono riguardare parti condominiali.
Dunque, gli interventi edili collegabili al bonus mobili sono:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (sui singoli appartamenti sono esclusi i lavori di manutenzione lavori di manutenzione ordinaria);
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;
ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle precedenti categorie, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi (fino al 31 dicembre 2014, entro 6 mesi) dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.
Sono esclusi gli interventi di riqualificazione energetica.
È stato anche chiarito che le spese sui mobili possono essere sostenute anche prima di quelle dell'intervento edile. L'importante è che l'intervento risulti iniziato prima.
Dunque, fino al 31 dicembre 2016 le spese ammesse alla detrazione erano quelle sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 e le spese sull'intervento edilizio dovevano essere sostenute dal 26 giugno 2012 (v. ad es. circ. 7E/2017); mentre, dal 2017 al 2019 sono ammesse le spese sostenute nell'anno e i lavori devono essere eseguiti nell'anno e in quello precedente.
Così, per il 2019 sono ammesse le spese sostenute nel 2019 con riferimento a lavori edili iniziati a partire dal 1 gennaio 2018.
Non tutti i mobili e gli elettrodomestici sono ammessi alla detrazione.
L'Agenzia ad esempio ha incluso tra i grandi elettrodomestici i frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti, lavatrici, asciugatrici; mentre tra i mobili vi sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze (v. circ. 7/2017).
Deve sicuramente trattarsi di mobili nuovi, dunque non usati (v. circ. 29/2013).
Sono ammessi anche i beni acquistati all'estero.
Anche i conviventi di fatto possono, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, usufruire, oltre che della detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche della detrazione del bonus mobili (v. ris. 64/2016 e circ. 8/2017).
L'importo massimo su cui detrarre è di 10.000 euro, prescinde dall'importo sostenuto per l'intervento edilizio ed è applicabile ad ogni unità immobiliare: dunque, se il contribuente esegue gli interventi su più immobili può usufruire della detrazione più volte.
Viceversa, se sulla stessa unità sono stati effettuati più interventi l'importo massimo è sempre di 10.000 euro (v. circ. 11/2014, risp. 5.7).
A differenza della detrazione per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili non utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente, né in caso di vendita dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (v. circ. 21/2010 n. 21, risposta 2.2 e circ. 17/2015, risposta 4.6).
Il pagamento va effettuato con bonifico ma non necessariamente con il bonifico appositamente predisposto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, soggetto a ritenuta (v. circ. 29/2013).
È ammesso l'utilizzo di carte di credito o carte di debito, mentre non è consentito l'utilizzo di assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (v. circ. 7 del 2016, punto. 2.4).
Il bonus è ammesso anche in caso di acquisto mediante finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento effettui il pagamento con le modalità previste e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta: - nel caso del bonifico, al momento dell'effettuazione dello stesso; - nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto; nel caso di pagamento tramite finanziamento, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria v. circ. 11 del 2014, risposta 4.4 e circ. 7/2017
Infine, in sintesi, i documenti da conservare per il caso di controlli dell'Agenzia, sono:
Ulteriori informazioni saranno reperibili sono reperibili, oltre che sui documenti di prassi, sulla Guida Mobili dell'AdE.
In caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici va effettuata la comunicazione all'ENEA prevista per le detrazioni per riqualificazione energetica e ristrutturazioni?
Sì, ma solo per alcuni acquisti: dal 2018 è infatti prescritta la comunicazione all'ENEA anche per l'acquisto di (alcuni) elettrodomestici.
Si deve trattare comunque di acquisti collegati ad interventi di recupero.
Sul sito dell'ENEA è possibile trovare maggiori informazioni. In ogni caso, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che la mancata comunicazione non pregiudica la fruizione della detrazione (v. Circolare n. 46E/2019).
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