I casi in cui spetta il Bonus mobili per lavori di adeguamento antincendio del garage pertinenziale, qualificati come interventi di manutenzione straordinaria.
Ristrutturazione del box con Bonus mobili
Riconosciuto Bonus mobili se i lavori di adeguamento antincendio del garage pertinenziale sono qualificabili come interventi di manutenzione straordinaria.
Un contribuente, si rivolge all'Agenzia delle Entrate per richiedere se il box auto di sua proprietà, anche se accatastato autonomamente, può essere considerato una pertinenza dell'immobile principale e, quindi, può seguire il regime fiscale applicabile al medesimo. E in tal caso, se è consentito beneficiare del Bonus mobili per acquisire mobili e arredi da collocare all'interno del suo appartamento.
L'Agenzia delle Entrate risponde che è possibile, a condizione che i lavori di adeguamento antincendio del garage pertinenziale siano qualificabili come interventi edilizi di manutenzione straordinaria. Perché il tal caso possono essere agevolati a norma dell'articolo 16–bis del Testo unico delle imposte sui redditi. A questa condizione, i lavori eseguiti sulla pertinenza consentono di fruire dell'agevolazione per l'acquisto dei mobili da utilizzare nell'unità abitativa principale.
L'Agenzia delle Entrate, con circolare numero 19/E/2020, ha affermato che il Bonus mobili è riconosciuto anche nel caso in cui l'intervento edilizio è posto in essere su una pertinenza dell'immobile e possono essere agevolati gli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici da collocare in locali diversi da quelli interessati dai lavori.
Infatti, a pagina due della guida al Bonus mobili ed elettrodomestici pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è riportato che la detrazione spetta anche quando i mobili (e i grandi elettrodomestici) sono destinati ad arredare l'immobile principale, ma l'intervento cui è collegato l'acquisto è effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, pur accatastata autonomamente.
Il Fisco chiarisce che l'acquisto dei mobili è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare ambienti diversi da quelli oggetto degli interventi, purché i lavori edilizi riguardino l'immobile unitariamente considerato (circolari 7/E/2021 e 29/E/2013, paragrafo 3.4). Infatti, l'agevolazione è calcolata in relazione a ogni singola unità immobiliare oggetto di recupero, comprensiva delle pertinenze, come viene indicato dalla circolare numero 29/E/2013, al paragrafo 3.5.
Su questi argomenti, potrebbero comunque intervenire novità a partire dal 2022, come conseguenza della manovra di Bilancio.