Bonus mobili 2024: quali sono le novità per l'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sul bonus mobili 2024 aggiornando la guida dedicata a a tale agevolazione fiscale. Vediamo quali sono i limiti per quest'anno
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Bonus mobili 2024: quali sono i nuovi limiti


Con la nuova edizione datata gennaio 2024 l'Agenzia dell'Entrate ha aggiornato la guida relativa al Bonus mobili 2024 illustrando tutte quelle che sono le modalità per poter fruire del bonus finalizzato all'arredo degli immobili in ristrutturazione.

Nel documento il Fisco spiega quelle che sono le condizioni e le modalità per accedere all'agevolazione. In primo luogo precisiamo che Il bonus mobili ed elettrodomestici sarà in vigore per tutto il 2024. Esso consiste nella detrazione pari al 50%, riconosciuta a favore dei contribuenti che acquistano mobili e grandi elettrodomestici in immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È bene avere chiaro che il bonus potrà essere riconosciuto solo in abbinamento a quegli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni. Per quest'anno, l'aspetto importante da evidenziare è dato dai differenti limiti di spesa rispetto allo scorso anno.

La soglia, infatti, si riduce infatti ulteriormente.

Bonus mobili 2024
La detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa entro un limite massimo di spesa complessiva pari a 5.000 euro.
Tale importo, pari a 10.000 euro nel 2022 era già sceso a 8000 euro nel 2023.

Il limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio fiscale. L'importo rimborsato dovrà essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione fiscale riconosciuta con il Bonus mobili riguarda l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ per i forni, classe E per le lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e congelatori.

A titolo esemplificativo, rientrano nel bonus mobili i seguenti acquisti:

letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscano un necessario complemento d'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono ammesse: porte interne, pavimentazioni (ad esempio parquet), tende e tendaggi e tutti gli altri complementi d'arredo.

Per quanto concerne il bonus elettrodomestici possiamo citare: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

La spesa può essere detratta anche qualora essa riguardi ambienti differenti rispetto a quelli nei quali siano stati eseguiti i lavori edili.

Attenzione
: le spese per acquistare i mobili e i grandi elettrodomestici devono essere sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione e non è necessario che detti lavori siano già stati pagati.

riproduzione riservata
Bonus mobili 2024: ultimo aggiornamento dell'Agenzia delle Entrate
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Alert Commenti
  • Giuseppe79
    Giuseppe79
    Giovedì 29 Febbraio 2024, alle ore 10:58
    Ho realizzato dei lavori di ristrutturazione solo nel garage (pertinente all'appartamento).
    Visto che devo anche acquiatre dei nuovi mobili ed elettrodomestici, posso usufruire dei bonus indicati anche se non ho realizzato i lavori nell'appartamento ma solo nel garage?
    rispondi al commento
    • Manuelamargilio
      Manuelamargilio Giuseppe79
      Giovedì 29 Febbraio 2024, alle ore 16:40
      Si, si può usufruire del bonus mobili anche per lavori di ristrutturazione eseguiti nelle pertinenze dell'immobile.
      rispondi al commento
      • Geom.russo
        Geom.russo Manuelamargilio
        Giovedì 29 Febbraio 2024, alle ore 17:09
        Però devono essere lavori straordinari e non di normale manutenzione.
        rispondi al commento
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