|
Con la risposta all'interpello n. 482 del 15 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sull'ambito di operatività del bonus facciate.
Ha definito quelle che sono le condizioni affinché l'installazione di luci nei balconi o il rifacimento dei parapetti possano essere ammessi alla detrazione fiscale prevista per la sistemazione delle facciate esterne degli edifici.
In particolare l'Amministrazione Finanziaria ha stabilito che gli interventi sui parapetti, intendendosi per tali le ringhiere in metallo o eventuali parti in vetro, sono riconducibili al bonus facciate.
Per ciò che concerne l'installazione di corpi illuminanti che vengano inseriti sul soffitto o sulle pareti occorre invece il rispetto di alcuni requisiti come vedremo meglio più avanti.
Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, in caso di installazione di corpi di illuminazione, siamo di fronte a interventi accessori rispetto a quelli essenziali che hanno dato luogo alla detrazione pari al 90% e come tali devono essere giustificati da motivazioni tecniche.
La presenza delle condizioni necessarie dovrà essere accertata caso per caso sulla base delle prove che verranno fornite dal contribuente.
Ricordiamo brevemente che il bonus facciate è la detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute, la quale, senza l'applicazione di alcun limite, viene riconosciuta in caso di interventi volti al recupero o restauro delle facciate esterne di abitazioni o condomini.
Il bonus facciate è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2020 e le spese che possono essere portate in detrazione devono essere effettuate a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31/12/2021.
Gli edifici sui quali si interviene dovranno essere ubicati in zona A o B o assimilabili e dovranno essere realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi, su ornamenti e fregi.
Appurato in cosa consista il bonus facciate analizziamo più nel dettaglio i punti trattati dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello.
L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 482 del 15 luglio 2021, afferma che i lavori sui parapetti possono sempre rientrare nel bonus facciate.
È proprio questo il primo quesito posto dal contribuente che, a fronte di lavori eseguiti sulle ringhiere, manifestava il dubbio in merito alla possibilità di accedere al bonus facciate. Il secondo aspetto concerneva invece l'installazione di punti di illuminazione.
Il caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione Finanziaria vede come protagonista una società proprietaria di un hotel. I lavori da realizzare hanno ad oggetto la sistemazione dei parapetti, intendendosi per tali le ringhiere in metallo e le componenti in vetro.
Nelle intenzioni della società vi era anche quella di installare dei punti di illuminazione su soffitto e pareti finalizzati al miglioramento dell'estetica dell'edificio.
L'obiettivo sarebbe stato quello di sostituire la parte di vetro dei parapetti per aumentarla e dare più risalto con le luci nei balconi alla facciata dell'edificio.
La proprietaria intendeva, infatti, rendere gradevole la vista e dare risalto all'architettura dell'edificio, soprattutto nelle ore più buie.
Di fronte al quesito del contribuente l'Agenzia delle Entrate specifica in primo luogo che potranno accedere al bonus facciate gli interventi:
Gli interventi in questione dovranno essere eseguiti sulla superficie visibile della facciata dell'edificio, intendendosi per tale quella frontale, anteriore e le facciate laterali del fabbricato.
Nel caso in cui i parapetti siano parte della facciata dell'edificio gli interventi eseguiti su di essi potranno comportare il riconoscimento del beneficio fiscale. Non ci sono dubbi dunque circa l'agevolabilità dei predetti lavori.
Il secondo quesito posto all'Agenzia delle Entrate dal contribuente concerne la possibilità di installazione di corpi di illuminazione. La questione non si presta a una risposta certa e netta perché la situazione varia a seconda delle fattispecie considerate.
Solo in determinati casi l'inclusione delle luci su soffitto o pareti del balcone potranno essere ammessi al bonus facciate.
È necessario che la loro installazione soddisfi esigenze ben precise di carattere tecnico. Viene esclusa infatti l'installazione che abbia una finalità meramente decorativa e estetica. Deve ravvisarsi un'esigenza funzionale rispetto allo svolgimento del lavoro primario di sistemazione della facciata.
Le caratteristiche del lavoro eseguito si possono evincere dalla documentazione progettuale concernente il lavoro principale. In poche parole i punti luce inseriti devono essere funzionali al lavoro di sistemazione della facciata esterna.
In conclusione, con la risposta all'interpello 482 del 15 luglio si dà il via libera ai lavori sui parapetti la cui riconducibilità al bonus facciate era già stata evidenziata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 2/E del 2020.
Con riferimento ai corpi illuminanti, in quanto opere accessorie e di completamento dell'intervento principale, il bonus facciate spetta solo in presenza di comprovati motivi tecnici, come si può evincere dai documenti prodotti.
Nella fattispecie esaminata il Fisco conclude che siamo di fronte a un elemento fattuale la cui valutazione non può essere demandata all'Agenzia delle Entrate in sede di interpello.
|
||