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È possibile fruire delle agevolazioni prima casa in caso di riacquisto di un posto auto o altra pertinenza?
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito posto da un contribuente.
Il caso sottoposto all'attenzione del Fisco riguarda un cittadino che aveva acquistato un immobile comprensivo di pertinenze avvalendosi delle Agevolazioni prima casa.
Successivamente egli procedeva con la vendita di una pertinenza che era stata oggetto di benefici fiscali per poi riacquistare un garage nuovo.
Il dubbio sollevato dal cittadino concerneva la possibilità di poter fruire del credito di imposta di cui all'articolo 7 della legge 448/1998 in caso di vendita di una pertinenza dell'abitazione agevolata e successivo riacquisto, entro il termine di un anno, di un nuovo garage sempre posto a pertinenza dello stesso immobile.
Il riacquisto entro l'anno dovrebbe impedire la decadenza dall'agevolazione fiscale ma, come meglio vedremo, questo vale solo per la prima casa e non per le sue pertinenze.
Andiamo con ordine e spieghiamo innanzitutto come funziona il Bonus prima casa.
Per Bonus prima casa si intende quell'insieme di agevolazioni fiscali che sono previste nel momento in cui si acquista un immobile da destinare a prima casa.
Si potrà fruire di una riduzione delle imposte legate alla conclusione della compravendita.
L'imposta di registro è fissata al 2% mentre le imposte ipotecarie e catastali sono stabilite nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Se l'immobile viene acquistato dal costruttore soggetto a IVA, si potrà beneficiare di un'IVA ridotta pari al 4% e si pagheranno imposte ipotecarie e catastali pari a 200 euro.
Sono dunque evidenti i vantaggi in termini economici collegati all'acquisto di un immobile da destinare a prima casa.
Per poter fruire di queste agevolazioni è necessario che sussistano determinate condizioni in assenza delle quali non ci si potrà avvalere dei benefici o si perderà il bonus concesso.
Abbiamo visto che acquistando un immobile prima casa è possibile fruire di imposte ridotte purché si tratti di un'abitazione non di lusso e vi siano determinate condizioni.
Le agevolazioni prima casa spettano anche per le pertinenze che vengono poste a servizio della prima casa.
Ricordiamo che le pertinenze, come descritte dal codice civile, sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
Le pertinenze della prima casa, se costituiscono unità immobiliari autonome, cioè con una propria iscrizione al Catasto urbano e hanno una propria rendita catastale, possono fruire delle medesime agevolazioni applicate all'immobile principale tenendo conto del limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale.
Ci si potrà avvalere del bonus prima casa per effettuare l'acquisto delle seguenti pertinenze:
La questione che qui ci interessa verte sulle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa ed è volta a verificare se la fattispecie descritta opera anche in riferimento alle pertinenze.
Sono due le fattispecie di decadenza dalle agevolazioni prima casa:
Unica deroga alla regola è che l'acquirente provveda entro il termine di un anno a riacquistare, anche a titolo gratuito, un altro immobile da destinare a prima casa.
Qualora si decade dal bonus prima casa le imposte di registro, ipotecaria e catastale o l'iva saranno dovute nella misura ordinaria unitamente a una sanzione pari al 30% delle imposte stesse.
L'operazione di cessione dell'immobile, comprensivo di pertinenze, e del successivo riacquisto della prima casa entro l'anno produce un credito di imposta corrispondente fino a concorrenza dell'IVA (imposta sul valore aggiunto) o all'imposta di registro versata per il primo acquisto agevolato.
Il credito sarà utilizzabile in diminuzione dell'imposta che dovrà essere pagata al momento del secondo acquisto.
Attenzione! Tale credito non è comunque rimborsabile. Occorre a questo punto domandarsi se tale meccanismo trova applicazione anche in caso di sola cessione e riacquisto di una pertinenza.
Ritornando alla fattispecie descritta all'inizio dell'articolo, dobbiamo asserire che nel caso delle pertinenze non si ha diritto al credito di imposta per vendita e successivo riacquisto in quanto non opera il principio della decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30 del 1 febbraio 2008 cui si rimanda il contribuente che vende un garage pertinenziale acquisito con le agevolazioni prima casa e che, successivamente, riacquista, entro un anno dalla vendita, un altro garage con sempre con il bonus prima casa, non ha diritto al credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge n. 448/1998”.
L'eventuale credito sarà riconosciuto solo in caso di cessione e successivo acquisto dell'abitazione agevolata.
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