La Risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che i bonus fiscali del 36% e del 55% possono essere richiesti anche per alcuni interventi previsti dal Piano Casa.
Sono state pubblicate ieri, 4 gennaio, ben tre risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate con le quali viene chiarito, in particolare con la Risoluzione n. 4/E, che i bonus fiscali del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per lavori di riqualificazione energetica possono essere richiesti anche per alcuni interventi di ampliamento realizzati grazie al Piano Casa.
Questo perché l'art. 3 del Testo Unico per l'edilizia, D.P.R/2001, nel definire gli interventi edilizi precedentemente individuati dall'art. 31 della legge n. 457 del 5.8.1978, include, al comma 1, lett. d), tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; mentre, alla lett. e), definisce gli interventi di nuova costruzione quelli di costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.
Appare chiaro, quindi, che gli interventi di demolizione e ricostruzione senza variazione di sagoma possono essere considerati quali interventi di ristrutturazione, mentre quelli di solo ampliamento del 20% permessi dal Piano Casa possono essere interessati dia bonus solo per la parte già esistente, in quanto quella in ampliamento è da considerarsi quale nuova costruzione.
Il bonus del 55% può essere richiesto per quegli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino aumenti volumetrici del 30% o del 35% (se realizzati con tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile), purchè la ricostruzione dell'edificio sia fedele, quindi non resta valido per nuove costruzioni. La detrazione riguarda, però, solo le spese per la ricostruzione della parte già esistente.
Con la Risoluzione n. 2/E, invece, l'Agenzia ha risposto ad un quesito inerente la ritenuta del 10% che Banche e Poste devono effettuare sui bonifici relativi alle spese effettuate per il lavori detraibili.
In proposito è stato chiarito che i consorzi di imprese, con attività esterna e senza finalità di lucro, possono trasferire le residue ritenute alla fonte del 10% alle ditte consorziate che hanno materialmente realizzato i lavori.
La Risoluzione n. 3/E, infine, fornisce chiarimenti relativi al pagamento degli oneri di urbanizzazione e della Tosap (la tassa per l'occupazione di suolo pubblico dovuta per l'installazione di ponteggi, materiali e attrezzature), che sono dovuti per la maggior parte degli interventi di ristrutturazione, e che rientrano nelle spese detraibili per il 36%.
Per evitare che i comuni subiscano la ritenuta del 10% si precisa che, solo queste spese, possono non essere effettuate tramite bonifico, o nel caso in cui venga utilizzato questo mezzo, deve essere specificato il Comune come destinatario e non vanno usati i moduli specifici usati dagli istituti di credito per i bonus fiscali.