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Con le riposte a interpelli nn. 179 e 182 dell'11 giugno e n. 185 del 12 giugno l'Agenzia delle Entrate dà una serie di chiarimenti su svariate questioni attinenti al bonus facciate, l'agevolazione introdotta con la legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019, art. 1 co. 219-224).
Entriamo nel dettaglio ma, anche per agevolare il lettore, prima diamo una breve rispolverata all'istituto del bonus facciate.
Ricordiamo brevemente quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 che ha introdotto il bonus.
Si tratta di una detrazione dall'imposta lorda è del 90% - non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile - sui lavori, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968. Le spese devono essere state sostenute nel 2020.
Nel caso in cui detti lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventiinfluenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono rispettare i requisiti stabiliti dal D.M. 26 giugno 2015 (pubblicato nella G.U. n. 162/2015) in materia di prestazioni energetiche, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i valori limite normativi (previsti dalla tabella 2 dell'allegato B del D.M. 11 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 66/2008). In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano le norme previste per le riqualificazioni energetiche (in particolare, la legge meziona le norme previste dall'art. 14, co.3-bis e ter, D.L n. 63/2013).
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi all'agevolazione solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al D.M. 41/1998 in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Come capita solitamente, le nuove norme pongono una serie di interrogativi, le cui risposte, quando si tratta di agevolazioni fiscali, sono fornite il più delle volte all'Agenzia delle Entrate.
Un importante apporto nel caso del bonus facciate è dato dalla Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, il primo atto con cui l'Agenzia ha chiarito molteplici aspetti del bonus e al quale si rifà moltissimo lo stesso Ufficio nelle risposte di cui parliamo nel presente articolo.
Passiamo quindi a vedere in sintesi il contenuto degli atti menzionati.
L'interpello, con risposta n 179, chiede all'Agenzia se l'agevolazione si applichi a tutte le tipologie di edifici (residenziali e non), a tutte le tipologie di contribuenti soggetti all'imposta sul reddito, ivi comprese le persone giuridiche e alle spese sostenute per la realizzazione dell'isolamento termico degli edifici.
In realtà le risposte a dette domande sono nella stessa legge n. 160 o nella circ. n. 2/2020 cit.
La stessa Agenzia, infatti, nella risposta n. 179 richiama la Circolare n.2.
In sostanza: l'agevolazione è ammessa per tutti gli edifici, residenziali e no, per tutte le tipologie di reddito, comprese anche le persone giuridiche; certamente è ammessa per i lavori sugli involucri, alle condizioni previste.
L'Agenzia chiarisce, infine, che qualora lo stesso intervento rientri in più di una previsione agevolativa, e cioè, oltre al bonus facciate, anche nelle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio, sarà possibile avvalersi, per le stesse spese, di una sola agevolazione, nel rispetto delle norme specificamente previsto per ciascuna.
L'interpello di cui alla Risposta n. 182 riguarda la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi su immobili situati nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici.
Infatti, le norme riservano l'agevolazione agli immobili posti nelle aree comunali individuate come zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
L'utente si chiede quindi se e come l'agevolazione si può applicare laddove il comune non ha provveduto a tale individuazione non essendo provvisto di strumenti urbanistici.
Anche sotto tale aspetto l'Agenzia rinvia alla lettura della Circolare n. 2 del 2020.
In particolare rileva che in quell'occasione è stato precisato che la detrazione è fruibile anche per le zone assimilabili alle zone A e B citate in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Con tale affermazione, spiega l'Ade, si tiene conto del fatto che la ripartizione operata dal D.M. del 1968 è per:
zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, Risposta ad interpello n. 182/2020
e viene richiamata dalle norme sul bonus facciate solo per offrire un parametro di riferimento uniforme per tutto il territorio nazionale.
Il decreto, però, prosegue l'Agenzia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici, non impone ai Comuni di applicare nei propri territori la suddivisione nelle dette zone.
Pertanto, l'Ufficio conclude affermando che il bonus facciate può riguardare edifici che si trovino in zone che a prescindere dalla denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal decreto n. 1444/1968.
L'Agenzia rileva poi che già la Circolare n. 2 aveva anche affermato che l'assimilazione in questione deve risultare, sempre ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti; dunque non può, come ipotizza l'istante, risultare da un'attestazione di un ingegnere o architetto iscritto sull'albo del relativo ordine.
L'interpello, di cui alla risposta n. 185, riguarda dei lavori in condominio:
di restauro della facciata esterna e dei balconi e, in particolare, interventi di rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie esterna e trattamento dei ferri dell'armatura, interventi sul balcone, comprensivi di rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone, del frontalino, della pavimentazione e verniciatura della ringhiera metallica Risposta ad interpello n. 185
L'interpello riguarda poi altri due immobili, di cui uno rurale, su cui sarebbero da effettuarsi per uno, lavori sulla pavimentazione del terrazzo a livello nonché di tinteggiatura della relativa recinzione metallica e, per l'altro lavori di rifacimento della copertura.
I dubbi esposti sono:
per lavori di restauro facciata ai sensi dell'art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019. Risposta ad interpello n. 185.
Anche in questo caso l'Agenzia richiama la Circolare n. 2.
Quanto ai quesiti 1 e 2 si afferma che le spese per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie e per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi sono ammesse al bonus.
Deve in ogni caso trattarsi di interventi effettuati sulla parte dell'involucro esterno visibile (infatti restando esclusi effettuati sulle facciate interne (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Se poi l'intervento sia influente dal punto di vista termico o interessi l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio, trovano applicazione anche le disposizioni in materia di risparmio energetico e vanno effettuati gli adempimenti su descritti e riportati dalla citata circolare n. 2/E del 2020.
Quanto ai balconi, rientrano nel bonus anche i lavori per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino, essendo interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Quanto al quesito 3, osserva l'Agenzia che, pur costituendo il terrazzo a livello, analogamente al balcone, una proiezione all'aperto dell'abitazione, è però destinato, come il lastrico solare:
a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente parte integrante.
In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una copertura è solo la funzione di tale parte dell'edificio essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio Risposta ad interpello n. 185.
La differente funzione, però, incide su un aspetto, quello della natura strutturale del terrazzo di parete orizzontale, che lo fa escludere dal bonus.
Analoghe conclusioni sovvengono quanto al quesito 4, in merito al quale si aggiunge la necessità di verifica che il fabbricato rurale sia collocato nelle zone territoriali omogenee A e B o assimilate.
Precisa però l'Agenzia che tali spese potrebbero invece fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o dell'Ecobonus, ovviamente rispettando gli adempimenti specificamente previsti dalle norme per ciascuna agevolazione ove l'intervento sia riconducibile a diverse agevolazioni:
essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, sia interventi sulle facciate interne o di isolamento della restante parte dell'involucro quali, come nel caso prospettato dall'istante, superfici orizzontali, esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o al cd. ecobonus - il contribuente potrà fruire delle relative agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione Risposta ad interpello n. 185.
Quanto, infine, al quesito 5, riguardante le modalità di compilazione del bonifico necessario per il pagamento delle spese, l'Agenzia ricorda (anche qui la Circ. n. 2 si era già espressa) che il bonifico deve essere compilato in modo tale da non impedire il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto (attualmente pari all'8 per cento) a carico del beneficiario del pagamento, prevista dall'art. 25 D.L. n. 78/2010, riportando tutti i dati necessari a tal fine (e cioè il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
Ricorda che possono essere utilizzati, anche per il bonus facciate, i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell'Ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019 Risposta a interpello n. 185
Laddove, invece, ciò non sia possibile (ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell'Ecobonus), e purchè non sia pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta.
Per ulteriori dettagli rimandiamo alla lettura integrale dei testi.
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