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Bonus facciate, ecobonus e superbonus 110%: quali differenze?

Quali le differenze e quali i punti in comune tra bonus facciate, ecobonus e superbonus? Vediamolo qui, con una prima analisi delle norme del Decreto Rilancio.
Pubblicato il

Bonus facciate, ecobonus e super ecobonus


Bonus facciate, ecobonus e superbonus: in cosa si differenziano e in che rapporto sono le tre figure?

Lavori su facciata
In effetti, tutte e tre possono trovare applicazione ai lavori sulla facciata; in questo articolo cercheremo di individuare in sintesi le principali differenze, riguardo alle condizioni richieste, all'agevolazione e all'ambito di interventi e soggetti ammessi.

Prima di entrare nel dettaglio ricordiamo che il nuovo arrivato, il c.d. superbonus o anche detto super ecobonus, è una delle misure introdotte con il Decreto Rilancio, il D.L. n. 34/2020 pubblicato il 19 maggio 2020 (un'informazione utile per semplificare la vita di chi vorrà andare e leggere il lunghissimo testo del D.L.: l'articolo è il n. 119).

Partiamo dunque.


Bonus facciate


Vediamo quali sono gli interventi ricompresi nelle tre misure con riferimento ai lavori sulla facciata.

Il bonus facciate (D.L. n. 160/2019, la Legge di Bilancio per il 2020) è previsto per le spese sostenute nel 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 90%.

Bonus facciate
La Circolare dell'Ade n. 2 del febbraio 2020 ha chiarito molti dubbi sul bonus facciata.

Osserviamo che: l'intervento oggetto di agevolazione è effettuato sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi sulle facciate interne dell'edificio eccetto quelle visibili esternamente cioè dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Ad esempio, sono escluse le parti confinanti con i cortili interni, salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (Circ. 2/2020).

Inoltre, l'intervento agevolato deve avere un obiettivo estetico, ovvero, dev'essere diretto al recupero o restauro e l'edificio dev'essere collocato nelle zone A o B.

Tali zone, specificate nell'articolo dedicato al bonus facciate, sono sostanzialmente quelle maggiormente abitate.

Osserviamo che la detrazione è particolarmente vantaggiosa non solo perché, com'è evidente, è del 90%, ma anche perché non è previsto un tetto massimo di spesa né un limite massimo di detrazione.

Le norme, inoltre, specificano che:

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio … esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi L. n. 160/2019.


Sono escluse, ad esempio, le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli (v. Circ. 2/2020).

Sono comprese tutte le categorie catastali, anche i beni strumentali.

Sempre la Circolare n. 20/2020 ha chiarito che l'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, D.P.R. n. 380/2001.

Le stesse norme prevedono poi che qualora l'intervento di rifacimento della facciata, ove non sia di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardi interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, deve soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 162/2015), il c.d. “decreto requisiti minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i valori limite delle strutture componenti l'involucro edilizio (indicati nella tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 66/2008, e successivamente modificato dal decreto ministeriale 26 gennaio 2010.).

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applica quanto previsto (dai co. 3-bis e 3-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013) per gli interventi di riqualificazione energetica.

Ha precisato la Circolare n. 2/2020 che:

occorre comunque che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro Come indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 requisiti minimi Cir. 2/2020.


In sostanza, qualora l'intervento sia influente dal punto di vista termico o interessi oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, affinché si possa fruire della detrazione, deve rispettare i requisiti su riportati.

Bonus facciate, ecobonus, superbonus
Abbiamo qui un ibrido: il bonus facciate assume un po' le sembianze dell'ecobonus.

Osserviamo che il bonus facciate è utilizzabile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari.

Trattandosi di detrazione dall'imposta lorda, restano esclusi coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (ad es. sono esclusi i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario) (v. Circ. 2/2020).

Fruiscono della misura, quindi:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) (Circ. 2/2020).


Ecobonus e facciata condominiale


L'ecobonus comprende una serie di casi molto diversi tra loro e con altrettanto differenti previsioni agevolative. Il principale articolo di riferimento è l'art. 14, D.L. n. 63/2013.

Qui, una norma di particolare favore per gli involucri condominiali prevede che:

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento (art. 14, D.L. n. 63/2013 co. 2-quater).


Dette detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Vi è poi un'ulteriore previsione, ancora più vantaggiosa per i casi in cui l'intervento è effettuato in una zona sismica (1, 2 e 3) e consenta il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore; nel primo caso la detrazione è dell'80% e nel secondo è dell'85%, con tetto di spesa di 136.000 euro per unità immobiliare (in alternativa alla misura appena citata e a quella sul sismabonus).
Classi energetiche ed ecobonus
Tali detrazioni sono ripartite per dieci quote annuali di pari importo.

Questa specifica agevolazione ha un'estensione temporale maggiore del bonus facciata: infatti, mentre questo vale al momento solo per il 2020, l'altro, qualora riguardi, come a noi interessa, l'involucro dell'edificio, è previsto per le spese le spese sostenute (dal 1º gennaio 2017) fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, la detrazione, per quanto alta, non arriva al 90% e deve comunque rispettare un tetto di spesa.


Ecobonus su superfici opache verticali


Esiste poi anche la detrazione per lavori di riqualificazione energetica anche non condominiali riguardanti strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi e la sostituzione dei portoni d'ingresso (a condizione che delimitino l'involucro riscaldato); in tal caso la detrazione dall'imposta lorda (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2020), è pari al 65%, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.

La detrazione va ripartita in dieci anni con quote di pari importo.

Aggiungiamo che dal 1° gennaio 2018 la percentuale di detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi è stata ridotta dal 65% al 50%.

L'ecobonus è utilizzabile dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che le imprese possono usufruirne solo con rifermento ai beni strumenali e non anche a i beni merce (v. ad es. risposta n. 313/2019).

Per completezza aggiungiamo che esiste anche la misura dell'ecobonus per la complessiva riqualificazione energetica dell'edificio: per tale agevolazione la detrazione è del 65% con un massimo (di detrazione) di 100.000 euro.


Superbonus nel Decreto Rilancio e lavori sulla facciata


E arriviamo dunque al superbonus, che tanto fa parlare in questi giorni.
Le ipotesi previste sono molteplici, noi qui focalizzeremo la nostra attenzione sui lavori della facciata.

Dette norme prevedono agevolazioni fiscali particolarmente favorevoli per coloro che effettuano interventi di riqualificazione energetica, ma a determinate condizioni.

In sintesi, e per quanto riguarda il nostro discorso, si prevede la detrazione del 110 per cento su un ammontare complessivo di spesa di 60.000 euro (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Deve trattarsi di:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. D.L. n. 34/2020


Superbonus 110% e lavori su facciata esterna
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, (pubblicato sulla G.U. n. 259/2017 e riguardante i Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Inoltre, è previsto che l'aliquota si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi selezionati dal D.L. Rilancio, tra cui quindi anche gli interventi in parola.

Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi in parola devono rispettare i requisiti minimi (previsti dai decreti di cui all'art. 14 co.3 ter D.L. n. 63/2013).

Inoltre, nel complesso gli interventi devono consentire il passaggio di due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, quello alla classe energetica più alta (condizioni non previste per l'ecobonus), da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato mediante dichiarazione asseverata.


Sismabonus nel Decreto Rilancio


Ulteriori vantaggi sono previsti quando l'intervento sia volto all'adozione di misure antisismiche (ai sensi degli artt. 1bis-1septies, art. 16 D.L. n. 63/2013) l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In tali casi è poi previsto che se viene ceduto il credito a un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione (prevista nell'art. 15, co.1, lett. f-bis, D.P.R. n. 917/1986) spetta nella misura del 90%.

Le disposizioni di favore per il sismabonus non si applicano agli edifici in zona sismica 4.


Soggetti ammessi al superbonus


Rileviamo però che l'agevolazione del superbonus è destinata a un ambito di soggetti più ristretto rispetto alle altre due.

Infatti, l'agevolazione è in sintesi ammessa per: condomini, persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, ma se l'abitazione è unifamiliare, solo quando è abitazione principale; istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.


Opzione tra cessione del credito e sconto in fattura


Inoltre, è previsto per il contribuente l'opzione tra cessione del credito d'imposta e sconto in fattura (art. 121); opzione per la quale sarà necessario il visto di conformità e una dichiarazione asseverata.

Rileviamo che su tale ultimo punto, quello dell'opzione tra credito d'imposta e sconto, l'applicazione è attualmente estesa per bonus facciate, ecobonus e superbonus (oltre che per sismabonus, detrazioni per ristrutturazioni etc.); sul punto si dovrà attendere la decretazione prevista.

Concludiamo osservando che la scelta tra le vari misure agevolative, che a seconda dei casi può coinvolgere anche altre opzioni, come quella delle ristrutturazioni etc., richiede una valutazione complessiva della situazione concreta da parte di un esperto.

Le variabili sono davvero tante, ma certamente ce n'è (se non per tutti) per molti gusti.

Infine, attendiamo l'emissione della decretazione attuativa, laddove prevista, e dei vari documenti che solitamente l'Agenzia delle Entrate emette in materia per chiarire le norme.

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Bonus facciate, ecobonus e superbonus 110%
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Pinogiano
    Pinogiano
    Domenica 14 Giugno 2020, alle ore 00:29
    Buongiorno, vorrei sostituire gli infissi e caldaia  possibilmente sfruttando la detrazione del 110% .Abito in un condominio e mi par di capire che per i singoli proprietari non ci sono (al momento) possibilità se non agganciandosi a lavori “trainanti” effettuati sull’intero stabile condominiale,… detto questo ho pensato a questa idea e mi piacerebbe leggere un vostro parere.il condominio dove abito è già provvisto di cappotto termico (eccezion fatta per il tetto che non è coibentato) realizzato in fase di costruzione nel 1990 e quindi con alcune zone ammalorate, mi chiedevo se il rifacimento delle zone ammalorate con contestuale isolamento del tetto, applicando ulteriore isolamento a tutte le facciate con il metodo dell’insufflaggio darebbe diritto ad usufruire del supoerbonus al 110% con inserimento a cascata delle altre agevolazioni per i singoli condomini, vale a dire sostituzione degli infissi/tende e caldaie a condensazione con valvole termostatiche.Inoltre… volevo sapere se qualora in questo modo si rientrasse nell'agevolazione, la sostituzione di infissi o caldaie deve riguardare obbligatoriamente tutti i proprietari o può farlo solo chi ne avesse necessità? Grazie molte.Giuseppe
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Pinogiano
      Martedì 30 Giugno 2020, alle ore 22:30
      Ciao, non sono un’esperta e non so dirti se l’intervento sull’involucro che tu descrivi potrebbe usufruire della detrazione al 110; ti posso dire che per fruire del superbonus (110) l’intervento sull’involucro deve “avere  un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio”, rispettare determinati requisiti normativi e da solo o con gli altri indicati deve consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio di due classi ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Gli interventi abbinabili nelle abitazioni dei singoli condomini, da quanto leggo, non è esplicitato che devono essere fatti su tutte, quindi lo eslcuderei; attenderei però che il decreto venisse convertito in legge (con eventuali modifiche ) e che fossero emanate le norme applicative.
      rispondi al commento
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