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In questo articolo vedremo insieme cos'è il bonus facciate, una delle novità previste dalla legge di bilancio per il 2020, la L. n. 160/2019 nella sua versione definitiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019.
Come vedremo, non si tratta di una novità assoluta, ma in qualche modo di un miglioramento di qualcosa che già esisteva.
Le norme della legge di bilancio, salvo eccezioni espresse, sono entrate in vigore l'1 gennaio 2020.
Come tutte le signore, soprattutto se di una certa età, l'Italia ha bisogno di rifarsi il trucco e ha deciso di non perdere tempo!
Effettivamente, gli anni sono un po' e di trascuratezza ce ne'è stata abbastanza.
Ogni strada di questa nostra Italia mostra i segni del tempo; i suo palazzi, sopratutto quelli sorti come funghi nel novecento, mostrano impietosamente la loro età.
Son invecchiati come i loro proprietari che, per la scarsità di soldi o l'abbondanza di anni sulle proprie spalle, sono spesso restii a sostenere la spesa e l'impegno che un intervento edilizio porta con sé.
E così, guardarsi intorno, soprattutto per chi si muove a piedi, è uno sconforto; se poi qualcuno ci passa sotto, è un rischio per lui e un potenziale costo per i responsabili (principalmente, a vario titolo, i proprietari, il sistema sanitario, assicurativo, etc.): eh sì, non dimentichiamo che da quelle facciate malconce possono anche staccarsi pezzi, il che può comportare danni a cose e persone, e responsabilità da un punto di vista legale.
E chi viene in visita nel nostro Paese e poi pensa anche di sostenervi investimenti certo non è ben invogliato da tale visione di decadenza e pericolo.
Quali che siano state le considerazioni in base alle quali il Governo ha introdotto il bonus facciate, certo è che si è deciso di dare una spinta importante verso gli interventi in questione.
Ricordiamo che già fino ad oggi era possibile usufruire delle detrazioni fiscali per rifare le facciate di condomini e in parte di edifici singoli residenziali.
Vediamo quindi cosa c'è di nuovo.
Come vedremo, si tratta di una misura estesa, sia come ambito di applicazione, che come percentuale di detrazione, e che le ipotesi normate sono varie.
La misura vale per le spese che verranno sostenute nel 2020 e relative a tutti gli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che siano diretti:
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 L. Bilancio 2020
Ricordiamo che, tra l'altro, il D.M. n. 1444/1968 suddivide i territori comunali in zone omogenee; tra queste, le zone a) e b) sono:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. D.M. n. 1444/1968
La norma dunque delimita l'agevolazione a determinate (ma rilevanti) parti del territorio, in sostanza quelle di importanza storica, artistica etc. e quelle più densamente abitate.
Non distingue però tra edifici condominali e non: tutti possono fruire dell'agevolazione, a differenza della detrazione per ristrutturazioni, dove il rifacimento della facciata per le singole abitazioni è detraibile solo se si tratta di manutenzione straordinaria e non anche per manutenzione ordinaria, come può essere ad esempio la ritinteggiatura se non si cambia colore.
Inoltre, la misura non è circoscritta alle sole abitazioni: stando al testo delle norme, purché rientrino nelle aree indicate (zona a e b) possono godere dell'agevolazione tutti gli edifici privati.
La detrazione poi ammonta al 90% e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno in cui sono sostenute le spese e in quelli successivi.
Anche in questo caso assistiamo a un'estensione, visto che le detrazioni già esistenti sono più basse.
Peraltro, non è indicato alcun limite di spesa, come invece avviene per le altre detrazioni in materia. Questa è la previsione generale prevista dalla legge di bilancio all'art. 1 co. 219, 221 e 222.
Il Legislatore però non ha dimenticato un'altra importantissima questione, cioè quella della riqualificazione degli edifici da un punto di vista del risparmio energetico.
Sappiamo che sull'inquinamento incide molto la prestazione energetica dei nostri edifici e che molto si può fare per migliorare quella degli edifici più vecchi.
Infatti, erano già previste le detrazioni per le riqualificazione energetica degli edifici e sono state sostanzialmente confermate anche per il 2020.
A tale questione è dedicato il successivo comma, il n. 220.
Ed ecco quindi che, dove non si tratti solo di interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, ma di:
interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 Legge di bilancio 2020
Con tali riferimenti normativi assistiamo a un importante allineamento alle norme sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
Al successivo co. 221 è poi previsto che, ferme le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Per strutture opache dobbiamo intendere le pareti (v. Guida AdE per le detrazioni per il risparmio energetico per il 2019 pag. 13).
Infine (ai co. 223 e 224), è previsto che al bonus facciate si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, intitolato:
Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia D.M. n. 41/1998
È previsto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307), è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.
Attendiamo ora i chiarimenti che interverranno sicuramente nel corso dell'anno, in particolare dell'Agenzia delle Entrate.
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