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Con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) anche per il Bonus Facciate, come per molti bonus casa, è possibile accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
Prima dell'operatività della nuova normativa, per fruire del bonus in caso di interventi di recupero della facciata degli edifici, la detrazione nella dichiarazione dei redditi era la sola modalità di fruizione dell'incentivo fiscale.
C'è di più perché a fronte dei chiarimenti resi noti dall'Agenzia dell'Entrate, la cessione del credito sarà possibile anche per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Vediamo più nel dettaglio come funziona.
Prima di parlare della cessione del credito in riferimento al Bonus facciate, chiariamo brevemente in cosa consiste questa tipologia di agevolazione fiscale che ha avuto il suo esordio il 1° gennaio 2020.
Siamo in presenza dell'agevolazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di recupero/restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Il Bonus facciate si aggiunge alle altre detrazioni già esistenti (Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili) e riguarda gli interventi che finalizzati al decoro architettonico in quanto volti a migliorare e ad abbellire la facciata degli immobili. Sono ammessi tutti gli edifici privati, situati in zona A e B.
La Legge di Bilancio recentemente varata ne ha previsto la proroga per tutto il 2021 insieme agli altri bonus casa.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus 110% è stata introdotta un'importante novità per molti bonus legati ai lavori in caso, tra i quali il bonus facciate.
A partire da maggio 2020 il contribuente ha l'opportunità di optare per due diverse modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale, in alternativa alla detrazione: un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte del fornitore dei lavori, oppure la cessione del credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante.
Alla detrazione con un'aliquota pari al 90%, senza alcun tetto di spesa (aspetto che è importante sottolineare) si aggiunge dunque la possibilità di poter effettuare i lavori senza dover anticipare alcun esborso economico.
Per ciò che concerne la cessione del credito si precisa che quest'ultimo potrà essere ceduto a terzi soggetti, tra i quali figurano gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Evidente l'intento del legislatore di far fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fortemente coinvolto il settore edile.
L'indiscussa convenienza dell'operazione è volta a far aumentare la domanda e contribuire al rilancio dell'economia e del settore dell'edilizia messo a dura prova dalla pandemia.
Da quando sarà possibile beneficiare della cessione del credito qualora si voglia intraprendere lavori finalizzati al recupero della facciata di un edificio?
Nonostante l'entrata in vigore del Decreto Rilancio sia avvenuta a maggio 2020, la possibilità di beneficiare della cessione del credito d'imposta riguarda anche i lavori già avviati.
Il contribuente potrà infatti avvalersi di questa modalità di fruizione per interventi che abbiano avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2020 e, grazie alla proroga avvenuta con la Legge Finanziaria, che terminino entro il 31 dicembre 2021.
Le novità sul bonus facciate non finiscono qua. Con Decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77) è stata prevista anche la possibilità di applicare, per la detrazione fiscale, un'aliquota pari al 110% della spesa sostenuta.
In quali casi?
Qualora insieme ai lavori che consentono di accedere al bonus facciate si dovessero effettuare interventi di isolamento termico dell'edificio per almeno il 25% della superficie dell'immobile, si potrà beneficiare dell'agevolazione maggiorata.
Ricordiamo che nel campo di applicazione del bonus facciate, a parte gli interventi sugli ornamenti, fregi e balconi, sono ammessi soltanto lavori relativi alla sistemazione degli intonaci.
Per poter beneficiare dell'aliquota pari al 110% è necessario che venga realizzato uno degli interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio, come il cosiddetto cappotto termico.
L'intervento avente a oggetto il cappotto termico permetterà di effettuare il recupero della facciata a un costo pari a zero e beneficiando della maggioranza semplificata in sede di approvazione assembleare dei lavori.
All'interno del condominio a chi spetta la scelta tra il Superbonus 110% e il Bonus Facciate 90%?
Un chiarimento sul punto è fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020. Secondo quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria spetterà al singolo condomino stabilire a quale beneficio fiscale voler accedere in caso di intervento di isolamento termico.
Condizione necessaria è che vengano rispettati i requisiti e gli adempimenti propri dell'agevolazione prescelta.
Nella decisione possono influire alcuni elementi: con il bonus facciate si avrà un'aliquota inferiore ma non ci saranno limiti di spesa da tenere in considerazione nè sarà necessario conseguire il miglioramento di due classi energetiche richiesto invece con il Superbonus.
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