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Come noto, la Finanziaria 2020 ha introdotto un'importante agevolazione fiscale che riguarda le spese sostenute per il rifacimento e il recupero delle facciate esterne di condomini e unità abitative unifamiliari.
Atteso come il bonus più importante del 2020, è stato in qualche modo offuscato dalla successiva agevolazione fiscale meglio nota come Superbonus.
In realtà, nonostante una minore percentuale detraibile, il beneficio fiscale che si potrebbe potenzialmente ottenere nel caso di lavori ammessi nel bonus facciate è certamente di non poco conto.
A partire dal 1° gennaio 2020 e per tutto il periodo di imposta 2021 è prevista una agevolazione fiscale pari al 90% per le spese documentate sostenute per gli interventi finalizzati alla manutenzione e al rifacimento delle facciate esterne degli edifici.
Per poter beneficiare del bonus facciate 90%, gli interventi devono essere eseguiti su edifici:
Per completezza, si precisa che, ai sensi del citato Decreto Ministeriale, sono considerate:
zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Come noto, in materia di agevolazioni fiscali, un importante ruolo è assolto dall'amministrazione finanziaria, la quale fornisce, a volte, dirimenti chiarimenti di carattere interpretativo e pratico.
Ultimo chiarimento in ordine di tempo in materia di bonus facciate è stato reso dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 8 gennaio 2021, n. 23, con la quale si espressa sul requisito territoriale per l'accesso all'agevolazione.
Un condominio ha chiesto all'amministrazione finanziaria di pronunciarsi in merito alla possibilità di accedere al beneficio fiscale del bonus facciate per interventi di rinnovamento e consolidamento su uno stabile che ricade, in parte, in zona di completamento B3 (per circa 1.100 mq, su un totale di 2.800 mq) e in parte in zona attività terziarie.
Ulteriore chiarimento posto dall'istante, nel caso specifico rappresentato da un condominio, riguarda la possibilità di accedere alle modalità alternative di fruizione dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate, nel richiamare quanto già in parte affermato con il precedente provvedimento di prassi, circolare n. 2 del14 febbraio 2020, ha meglio chiarito la facoltà di usufruire del bonus facciate anche nelle ipotesi di interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone assimilabili ad A e B, previste dal DM 2.4.68 n. 1444.
La posizione dell'amministrazione è chiarissima:
circa la possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati in parte in zona attività terziarie, su un immobile che presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d'uso di quelle presenti nella adiacente (ed in cui parzialmente ricade) zona di completamento B3 - si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
In tali casi, però, serve un adempimento in più.
Posto che ogni singolo Comune può regolamentare in modo diverso l'inquadramento delle varie zone, al fine di accedere alla detrazione fiscale per le facciate per gli interventi effettuati su zone assimilabili alle zone A e B, occorre che l'assimilazione sia attestata da apposita certificazione urbanistica rilasciata da enti competenti.
Diversamente, precisa l'Agenzia, allorquando tale assimilazione non sia attestata da formale certificazione,
l'agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell'edificio insistente sulla zona di completamento B3.
In subordine, il condominio, con l'istanza di interpello in commento, chiede all'Agenzia delle Entrate conferma in ordine alla possibilità di poter optare, in luogo della detrazione diretta, per le modalità alternative di fruizione del beneficio, ovverosia per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
L'Agenzia, dopo aver chiarito l'operatività del bonus facciate anche per gli interventi eseguiti su edifici ubicati fuori dalle zone A e B ma a esse comunque assimilabili, ha confermato la facoltà per i singoli condomini di scegliere anziché la detrazione diretta, ripartibile in 10 quote annuali costanti, di pari importo, lo sconto in fattura e/o la cessione del credito.
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