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Con la risposta a interpello n. 287 del 28 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate risponde che sì, il bonus facciate è ammesso anche per l'intervento di rifacimento completo del rivestimento esterno in vetromattone delle facciate lato strada.
Vediamo quindi l'iter percorso dall'Ufficio nel fornire la risposta in questione: prima però concediamoci un breve ripasso delle norme che riguardano la detrazione del bonus facciata ed in particolare vediamo quali interventi sulla facciata sono agevolabili con la misura in parola.
Ricordiamo che essa è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2020 (la legge n. 160/2019) che, in particolare, se ne occupa ai commi da 219 a 224 dell'art. 1.
Si tratta di una detrazione dall'imposta lorda del 90%, senza limiti di spesa, da effettuarsi sulle spese sostenute per interventi sulla facciata e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo nell'anno in cui sono sostenute le spese ed in quelli successivi.
Secondo le attuali previsioni sono agevolabili le spese sostenute nel 2020.
L'intervento può riguardare solo edifici posti nelle zone comunali A e B (secondo la individuazione del D.M. n. 1444/1968).
Dunque, per tornare alla domanda circa quali sono gli interventi ammessi alla detrazione ricordiamo le norme in primis si riferiscono:
agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti Legge n. 160/2020
Qualora i lavori di rifacimento, laddove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
In tali casi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i co. 3-bis e 3-ter dell'art. 14 D.L. n. 63/2013. Ricrodiamo in proposito la pubblicazione in G.U. del 5 ottobre del decreto per i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Si applicano le norme del regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Sono ammessi alla detrazione solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Con la Circ. n. del 14 febbraio 2020 sono stati poi forniti chiarimenti sulla detrazione in parola.
In particolare, il quesito attiene ai lavori di sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate di un condominio degli anni Settanta: la facciata, a parte il piano terreno rialzato, è rivestita interamente in vetrocemento; pertanto, osserva l'istante, nell'edificio non sono presenti parti di involucro opaco verticale intonacate.
Non sono previsti lavori di efficientamento energetico.
Aggiunge l'istante che non sarebbe possibile realizzare un intervento di isolamento termico a cappotto ma solo un intervento di coibentazione della facciata tramite insufflaggio della cassavuota.
Dunque, l'istante chiede se la sola esecuzione del rifacimento del rivestimento in tessere di mosaico rientri nel bonus facciate e se, ove sia necessario a tal fine effettuare il predetto intervento di coibentazione tramite insufflaggio della cassavuota, si debbano rispettare i “requisiti minimi” del decreto ministeriale 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza indicati nel decreto ministeriale 11 marzo 2008.
Secondo l'istante l'intervento di rifacimento del rivestimento in vetromattone rientra nell'agevolazione dal momento che la norma si riferisce al rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio; egli ritiene inoltre l'intervento non influente dal punto di vista termico in quanto non interesserebbe più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente.
Richiama, in proposito quanto asserito nello specifico, dalla Circ. n. 2/E del 2020 e cioè che:
se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente Circ. 2E/2020
In questo caso, conclude l'istante, essendo l'edificio interamente ricoperto da mosaico, tale rapporto sarebbe pari a zero.
Vediamo ora cosa risponde l'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio, dal canto suo, dopo una breve carrellata delle norme, ricorda che (oltre a quanto già menzionato fin d'ora da chi scrive) da un punto di vista degli interventi ammessi per gli aspetti che qui rilevano, la detrazione si applica agli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e, in particolare, diretti al recupero o restauro della facciata esterna e riguardanti solo le strutture opache della facciata, balconi o ornamenti e fregi.
Ricorda ancora l'AdE che sono ammessi al bonus gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, e cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, che sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, quelli sugli elementi della facciata che rientrano nella struttura opaca verticale.
Quanto agli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, questi devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previste per tali interventi.
Parliamo dei requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, il decreto requisiti minimi, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, compreso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari.
Definisce altresì i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
Ai fini del bonus facciate, occorre comunque che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 requisiti minimi.
Il calcolo della percentuale del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Come rammentato dall'istante, anche l'Agenzia ricorda che nella Circ. n. 2E del 2020 è stato precisato che:
se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente Circ. 2E/2020
Passando al caso concreto, l'AdE precisa che il richiamo (nel co. 220) alle prescrizioni del decreto requisiti minimi non introduce un diverso e ulteriore adempimento da porre in essere previsto ai soli fini dell'applicazione del bonus facciate, ma piuttosto, ribadisce gli obblighi imposti dal decreto che deve essere applicato a prescindere dalla scelta del contribuente di fruire di specifiche agevolazioni fiscali.
Il citato D.M. 26 giugno 2015, infatti, rammenta l'AdE - nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 192/ 2005 - si applica agli edifici pubblici e privati, nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
In particolare, rileva l'AdE, secondo l'art.8 del detto D.Lgs. n.192/2005, il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal decreto nella relazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
La relazione tecnica dev'essere depositata dal proprietario dell'edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, insieme con la dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.
Inoltre, sempre ai sensi dell'art.8, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica, e l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori al comune di competenza cui è demandata la definizione delle modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del detto decreto.
Inoltre, l'AdE aggiunge che con il D.M. 26 giugno 2015 sono stati definiti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
In conformità alla detta normativa, nella Circ. n. 2/E del 2020, si è precisato che il decreto “requisiti minimi” ed il D.M. 11 marzo 2008 non si applicano nei soli casi di esclusione previsti dallo stesso D. Lgs. n. 192 del 2005 (art. 3 co.3), e cioè, per quel che qui interessa, per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, co. 1, lett.b) e c), del D.Lgs. n. 42/2004 (il Codice dei beni culturali e del paesaggio), e cioè:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza D.Lgs n. 42/2004
Il successivo co. 3-bis. dell'art. 136 cit. prevede poi che gli immobili di notevole interesse pubblico sono esclusi dall'applicazione del predetto decreto legislativo solo se, previo giudizio dell'autorità (competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004), il rispetto delle prescrizioni implichi:
un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici D.Lgs. n. 42/2004
Premesso ciò, l'Agenzia ritiene che il caso di rifacimento completo del rivestimento esterno in vetromattone delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientri nell'ambito di applicativo del bonus facciate.
Tuttavia, dal momento che l'intervento non sembra rientrare nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata – la qual cosa comporterebbe in linea di principio, l'obbligo di applicazione delle prescrizioni del decreto “requisiti minimi” e del decreto 11 marzo 2008 - va valutato se sussistono quegli impedimenti tecnici che, come indicato nella Circ. n. 2/E del 2020, non rendono possibile realizzare sull'edificio interventi influenti dal punto di vista termico se non mutandone completamente l'aspetto.
La verifica della sussistenza dell'obbligo di applicare il decreto "requisiti minimi" e il decreto 11 marzo 2008, in base alle disposizioni che regolano l'osservanza del predetto decreto - da cui si prescinde esclusivamente nei casi di interventi ininfluenti dal punto di vista termico, quali quelli di mera ripulitura o tinteggiature nonché quelli di rifacimento di una piccola parte di intonaco (nelle percentuali definite sopra) - nonché degli impedimenti che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, presuppone tuttavia, competenze tecniche eaccertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello.
In conclusione, ai fini dell'applicazione del bonus facciate, spetterà all'istante dotarsi dell'adeguata dimostrazione del fatto che l'intervento non è soggetto all'obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio, atteso che, in base a quanto sopra chiarito, le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa di esclusione dall'applicazione del predetto decreto che opera automaticamente.
L'Agenzia evidenzia anche che nel caso in cui l'intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna della struttura oggetto dell'intervento ma, come prospettato dall'Istante, mediante insufflaggio della cassavuota risultando, quindi, irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere ammesse al bonus facciate.
Per tale intervento, i condomini potranno, eventualmente, fruire della detrazione per l'efficientamento energetico, nota ai più come ecobonus che tra i vari casi agevola gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, effettuando gli adempimenti specificamente previsti per tale detrazione.
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