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Il Bonus facciate 2022 è l'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d'imposta pari, a partire dal 1° gennaio 2022, al 60% delle spese sostenute per interventi volti al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.
Per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 la detrazione era pari al 90% ma, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022 l'aliquota è stata ridotta al 60% fino al 31 dicembre 2022.
La detrazione è ammessa purché le spese siano documentate ed effettuate tramite bonifico bancario o postale e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Il Bonus facciate 2022 viene riconosciuto su edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, inclusi gli immobili strumentali.
Condizione fondamentale è che gli edifici siano situati nelle zone A e B, come da articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a esse assimilabili in conformità alle normative della Regione e ai regolamenti edilizi comunali.
Altri requisiti sono richiesti per i lavori che influiscano dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie lorda disperdente complessiva dell'edificio (interventi dunque non di sola pulitura o tinteggiatura).
In tali casi è necessario che siano accertati i requisiti di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015 nonché quelli relativi ai valori di trasmittanza termica di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Mise del 11 marzo 2008. Sarà l'Enea, nella fattispecie, a dover effettuare, secondo precise procedure, i controlli circa la sussistenza delle condizioni richieste.
Sono ammessi all'agevolazione fiscale gli interventi di rinnovamento e consolidamento:
Sono compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Sono comprese anche spese correlate agli interventi principali quali:
Non sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi eseguiti sulla facciata interna dell'edificio, eccezion fatta per il caso in cui la facciata risulti visibile dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Possono beneficiare della detrazione al 60% tutti i contribuenti (residenti e non residenti) nel territorio dello Stato che possiedano (a qualsiasi titolo) l'immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi.
I beneficiari sono soggetti Irpef o soggetti passivi Ires e la detrazione non è dovuta a chi è titolare esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Possono beneficiarne dunque proprietari o inquilini, così come persone fisiche o imprese. Deve essere necessario un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, se anteriore.
Abbiamo visto che il bonus facciate può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi poiché consiste in un rimborso in quote annuali di pari importo per la durata di 10 anni. La detrazione si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei successivi nove periodi di imposta.
Questa non è l'unica modalità di utilizzo poiché, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio 2020, sono previste anche due modalità alternative:
La scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate in via telematica e avvalendosi di apposito modello entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Oltre alla riduzione dell'aliquota, che passa dal 90% al 60% per il 2022, la Legge di Bilancio 2022 ha portato con sé ulteriori novità.
Sono stati, infatti, recepiti i contenuti del Decreto Antifrode in base al quale chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà presentare il visto di conformità e l'asseverazione della congruità dei prezzi applicati.
Ricordiamo che se la Legge di Bilancio ha escluso tali certificazione per i lavori in edilizia libera e per quelli di importo inferiore ai 10.000 euro, bisogna tener presente che il bonus facciate non ammette deroghe, non rientrando tra i bonus per i quali è stata prevista la semplificazione.
In caso di rifacimento della facciata, dunque, le certificazioni saranno sempre necessarie.
Altra novità recentissima arriva con l'approvazione della bozza del Decreto Sostegni ter e si tratta della stretta sulle cessioni del credito.
L'articolo 26 del provvedimento prevede infatti il blocco della cessione del credito multipla e, a partire dal 7 febbraio 2022, i contratti che saranno sottoscritti in violazione delle disposizioni saranno considerati nulli.
In pratica il credito d'imposta sarà cedibile una sola volta.
Ecco che l'ennesima modifica finalizzata a contrastare le frodi sui bonus casa potrebbe bloccare le imprese e la realizzazione dei lavori.
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