|
Negli ultimi anni, i numerosi accadimenti naturali che hanno colpito il nostro Paese e, in particolare, alcune Regioni, hanno posto l'attenzione sulla necessità di intervenire sul patrimonio immobiliare, in alcuni casi, anche con importanti interventi strutturali.
Tali eventi calamitosi ci hanno messo di fronte a una dura verità: gran parte dei nostri immobili non soddisfa i requisiti di efficienza energetica e di sicurezza richiesti dalle più recenti normative in vigore.
Il Governo, nell'ultimo decennio, al fine di porre rimedio a tale situazione, ha intrapreso una massiccia politica di risanamento, premiando l'impegno a rinnovare i nostri immobili, attraverso la previsione di importanti e soprattutto numerose misure agevolative e sconti fiscali.
A oggi è infatti possibile intervenire sulla propria casa con ampie possibilità di scelta: è previsto un bonus fiscale per (quasi) tutti i lavori realizzabili sugli immobili (bonus ristrutturazione, energetico, messa in sicurezza, nonché anche per riqualificare gli spazi verdi di complessi condominiali).
La detrazione fiscale, come noto, costituisce essenzialmente l'ammontare (determinato in percentuale o in misura fissa) delle spese che il contribuente può detrarre dall'imposta lorda, al fine di ridurre il debito nei confronti dell'Erario.
Le numerose detrazioni fiscali, previste dall'ordinamento tributario, sono elencate e disciplinate dall'art. 12 all'art. 16 bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR).
Nell'ambito di tali oneri detraibili rientrano anche le spese documentate e sostenute per gli interventi sugli immobili.
In linea generale, le modalità per beneficiare dei vantaggi previsti dalle agevolazioni fiscali del comparto casa, possono essere suddivise in due macrocategorie: utilizzo diretto della detrazione fiscale o, in alternativa, cessione del credito e sconto in fattura.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito rappresentano modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale, cioè strumenti che consentono al soggetto beneficiario delle norme agevolative, il quale non può portare in detrazione le spese sostenute, perché, a esempio incapiente, di optare per forme diverse di utilizzo dello sconto fiscale.
Come rilevato, la prima modalità per usufruire dell'agevolazione fiscale, è la detrazione diretta.
Il soggetto che esegue l'intervento e che beneficia della detrazione può portare in detrazione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) l'ammontare complessivo delle spese sostenute e documentate per eseguire i lavori agevolabili, ripartendolo in quote costanti, generalmente considerando il periodo di imposta di sostenimento della spesa.
Per la maggior parte delle detrazioni fiscali, il beneficio fiscale deve essere portato in detrazione dalle imposte sui redditi per i successivi dieci anni (es. bonus facciate), in altri casi, per gli interventi rientranti nell'ormai noto Superbonus, il periodo durante il quale portare in detrazione i relativi costi è pari a cinque anni.
Un esempio relativo alla detrazione fiscale per interventi relativi al bonus facciate:
Lo sconto in fattura è un contributo fino a un importo massimo pari alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore o dall'impresa che esegue gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito fiscale ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Legge di Bilancio 2020, aveva posto un importante limite all'utilizzabilità dello sconto in fattura: di fatto, lo sconto immediato in fattura, praticato dal fornitore o dall'impresa, doveva essere uguale al valore nominale della detrazione prevista dalla norma agevolativa.
Ciò significa che, se uno specifico intervento riconosce il diritto a una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, lo sconto doveva essere pari a tale percentuale detraibile.
Con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, tale limite è venuto meno.
Lo sconto in fattura può, dunque, prevedere uno sconto fino a un importo massimo pari alla detrazione spettante.
Stante l'eliminazione di tale limite, le situazioni che possono verificarsi sono sostanzialmente due, da adattare chiaramente allo specifico caso concreto.
Facciamo qualche esempio, supponendo di eseguire questa volta lavori rientranti nel Superbonus:
L'altra modalità alternativa di fruizione del beneficio fiscale è rappresentata dalla cessione del credito o, più precisamente, dalla cessione detrazione fiscale.
Preliminarmente occorre precisare che il contratto di cessione del credito è un istituto contrattuale, disciplinato dall'art. 1260 c.c., in forza del quale il creditore originario (cedente) trasferisce la titolarità del proprio diritto ad altro soggetto (cessionario).
In ambito fiscale, la cessione del credito consente al contribuente beneficiario che ha eseguito interventi agevolabili di cedere l'importo corrispondente alla detrazione spettante.
In altri più specifici termini, l'importo complessivo detraibile si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Soggetti interessati all'acquisto del credito derivante dagli interventi agevolati, sono certamente ma non esclusivamente gli istituti di credito. Ciò significa che, allorquando si intenda optare per la cessione della detrazione, occorre procedere preventivamente alla stipula di un contratto, ad esempio con una Banca.
Negli ultimi mesi diversi sono i prodotti finanziari, emanati dai principali istituti di credito (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si richiamano le proposte formulate da Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Carige).
Ognuno di tali prodotti prevede specifiche condizioni, anche in considerazione dell'intervento agevolabile che si vuole eseguire (Superbonus 110% o altre detrazioni fiscali) e diversi obblighi dichiarativi per il contribuente cedente e anche diverse condizioni soprattutto economiche.
Il recente Legislatore fiscale, al fine di agevolare il ricorso alle modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale, ha previsto ampia flessibilità nell'utilizzo della cessione del credito e sconto in fattura.
In particolare, soprattutto con riferimento a interventi agevolabili al 110%, è possibile ricorrere alla cessione del credito anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori a condizione che:
Tale ampia facoltà di utilizzo, è stata ribadita dall'Amministrazione finanziaria, la quale con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, ha stabilito l'individualità del diritto di opzione.
Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ogni singolo soggetto beneficiario della detrazione può scegliere se usufruire direttamente della detrazione o, in alternativa, esercitare le opzioni previste dello sconto in fattura o della cessione del credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli fruitori dell'agevolazione.
Ciò comporta che, soprattutto in contesti condominiali, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non occorre che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Ogni singolo condomino ha ampia possibilità di scelta.
Sarà onere dell'amministratore effettuare il riparto millesimale delle spese per le quote degli inquilini interessati.
|
||