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Detrazione al 110% anche per l'installazione di ascensori e montacarichi.
La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), inserisce, fra le spese detraibili, i costi finalizzati all'installazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favoriscono l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si tratta, in particolare, di opere finalizzate a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
Fra tali costi, vi rientrano anche le spese per ascensori e montacarichi.
Al riguardo, è importante precisare che alcuni aspetti di carattere interpretativo e anche operativo del bonus sono, a oggi, ancora poco chiari e dovranno essere certamente chiariti da prossimi interventi ufficiali, in particolare, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il tanto atteso e sperato emendamento alla Legge di Bilancio è stato approvato.
Ciò significa che, nel rispetto di determinate condizioni, alcune delle quali, giova ribadire, devono essere ancora chiarite, l'installazione dell'ascensore o di un montacarichi può usufruire dell'agevolazione fiscale pari al 110%.
È importante partire dalla lettura della Legge di Bilancio, per capire cosa si deve fare per ottenere tale incentivo.
Il nuovo art. 119, secondo comma, Decreto Rilancio prevede che l'aliquota del 110% si applica anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventitrainanti.
La possibilità di accedere alla detrazione fiscale prevista per il bonus ascensori è subordinata al rispetto di precise condizioni.
In primis, occorre che gli interventi siano finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-bis, comma 1, lettera e), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
In altri termini, per usufruire del bonus occorre che l'intervento che riguarda l'ascensore garantisca una più agevole mobilità interna ed esterna all'abitazione.
A esempio, rientrano in tale categoria interventi di ampliamento delle misure ascensore (dimensioni minime ascensore condominiale, ingombro minimo ascensore) o lavori che consentano il rispetto delle specifiche norme previste in materia di dimensioni ascensore per disabili.
Altra importante condizione, richiesta dalla norma per usufruire del bonus per gli ascensori, riguarda la necessaria esecuzione congiunta con un intervento trainante.
Stiamo parlando di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate,interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti anche su edifici unifamiliari o plurifamiliari, interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, primo comma, lett. d, D.P.R. 380/2001).
Per completezza, si precisa che un intervento trainato si considera eseguito congiuntamente a un intervento trainante se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Guida, 24 luglio 2020, Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E).
Come accennato, sono molte le questioni interpretative che devono a oggi essere chiarite.
In particolare, prima perplessità riguarda l'applicabilità della detrazione fiscale al 110% per i soli casi in cui gli ascensori o montacarichi siano installati in condominio laddove siano presenti persone disabili o se invece sia fruibile dalla totalità dei soggetti non affetti da handicap grave.
Al riguardo, si segnalano diversi orientamenti interpretativi della norma.
Sulla base della formulazione letterale sembrerebbe dovere propendere a favore di una applicabilità dell'agevolazione al 110% nei soli casi in cui vi siano persone affette da disabilità.
In molti hanno sottolineato come sia, in tutti gli altri casi, possibile portare in detrazione al 50% le spese per l'ascensore.
Come sovente accade, soprattutto in materia tributaria e segnatamente per le norme agevolative, un importante ruolo è assolto dall'Amministrazione finanziaria, alla quale spetta il compito di dipanare dubbi non solo di ordine principalmente operativo ma anche interpretativo.
E altrettanto spesso si verifica la situazione in cui primi interventi restrittivi siano superati da una lettura della norma meno rigorosa e favorevole a considerare ammessi al beneficio fiscale interventi che in un primo momento era stati esclusi.
Per completezza si segnala che, se l'intervento rientra fra le opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%.
Come noto il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA prevede che siano assoggettate all'aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi a oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Il più favorevole trattamento impositivo è diretto a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici rispetto alle prescrizioni contenute nella legge n. 13 del 1989.
Ulteriori chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'Iva agevolata è stata confermata anche dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 13 gennaio 2020, n. 3.
L'Agenzia ha chiarito come la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla Legge.
Per chi è alla ricerca di ascensori e montacarichi da installare in condominio o in un'abitazione unifamiliare, usufruendo del bonus ascensori al 110%, se congiuntamente agli interventi trainanti del superbonus, oppure del 50% per la sola eliminazione delle barriere archiettoniche, è bene rivolgersi a professionisti del settore.
Questi sapranno guidarmi nella scelta delle soluzioni migliori e più appropriate, anche in base allo spazio a disposizione e al tipo di incentivo fiscale di cui si può nel caso specifico usufruire.
Aziende con KONE Spa e Vimec Srl sono garanzia di esperienza e affidabilità.
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