Viene compresa tra le opere agevolabili al 50% la sostituzione della porta blindata optando per la scelta dello sconto in fattura o per la cessione del credito.
Detrazione al 50% per sostituzione porta blindata
Considerata la sostituzione della porta blindata come un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente con detrazione al 50%.
Un contribuente richiede se la sostituzione di un porticino di ingresso in legno con una porta blindata consente di poter beneficiare dello sconto in fattura, comprese le spese di muratura necessarie per l'istallazione e, se occorre come titolo edilizio abilitativo una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) oppure una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Dalla tabella riassuntiva delle opere agevolabili, presente nella guida delle ristrutturazioni edilizie delle agevolazioni fiscali, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, la sostituzione della porta blindata esterna della singola unità immobiliare viene inclusa nell'ambito delle attività agevolabili al 50%, come recupero del patrimonio edilizio esistente e per questo qualificabile come manutenzione straordinaria.
Dal Testo unico edilizia, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e di risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Sempre secondo il Testo unico edilizia, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici, purchè non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Quindi, in caso di sostituzione della porta blindata, è possibile beneficiare dell'opzione dello sconto in fattura oppure della cessione del credito, per le spese sostenute entro il 31/12/2021. Mentre, per quanto riguarda, l'iter di comunicazione o di autorizzazione edilizia che deve essere avviato, è opportuno verificare con l'ufficio comunale competente, in base alla propria disciplina urbanistica, l'eventuale titolo edilizio abilitativo, ovvero CILA o SCIA, che risulta essere necessario.