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Al fine di godere della detrazione IRPEF del 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ecc.) di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/86 (TUIR), come ben noto, è necessario che il pagamento dell'onere sia effettuato con bonifico bancario o postale (anche on line), da cui risultino:
È questo il c.d. bonifico parlante. Nel caso in cui l'ordinante del bonifico sia persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo.
Ciò lo ha precisato tempo fa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.
Tuttavia, è possibile pagare con altre modalità diverse dal bonifico quelle spese come ad esempio oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, ecc., per le quali in genere sono previste specifiche modalità di assolvimento (come il bollettino di c/c postale).
Si tenga altresì presente che laddove vi siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio e che per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Fermo restando le regole sopracitate anche per la detrazione spettante in merito alle spese di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus), ai fini di tale beneficio, le regole di pagamento dell'onere sono diverse a seconda che il contribuente sia titolare o meno di reddito d'impresa.
Nel dettaglio per chi non è titolare di reddito di impresa, il pagamento deve essere effettuato anche in tal caso con bonifico parlante (anche on line), da cui risultino: a) la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; b) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite la predetta modalità, salvo che determinano il reddito applicando il principio di cassa (Risposta Agenzia delle Entrate n. 46 del 2018).
Infatti, per chi determina il reddito d'impresa secondo il regime ordinario (e non di cassa), il momento dell'effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito, poiché vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.
Restano validi, sia ai fini del bonus ristrutturazioni che dell'ecobonus, anche i bonifici parlanti effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento.
In questi casi, però, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter godere del beneficio, è necessario che l'istituto, in qualità di sostituto d'imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d'acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).
Con riferimento alla ritenuta d'acconto si ricorda, infatti, che al momento del pagamento con bonifico parlante da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche, Poste Italiane Spa e gli altri istituti di pagamento devono operare una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva. Nessuna ritenuta è operata, invece, in caso di pagamento con modalità diverse dal bonifico.
Spesso può accadere che per distrazione oppure per confusione o ancora per scarsa conoscenza delle disposizioni normative previste, nel predisporre il bonifico parlante si indichi una causale errata. Ad esempio si riporta la causale prevista per la detrazione riguardante le spese di recupero del patrimonio edilizio quando in realtà l'intervento è inquadrabile come di riqualificazione energetica oppure viceversa.
Il contribuente, tuttavia, può stare tranquillo in questo caso poiché, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste non perderà il diritto al beneficio. Infatti, come si apprende anche dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, quando sul bonifico sono stati riportati, per mero errore materiale, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare n. 11/E del 2014).
Ciò in quanto, comunque, il comportamento del contribuente non inficia sulla corretta applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca/posta. Inoltre dalla stessa guida si apprende anche che se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello dedicato (quindi è stato eseguito un bonifico ordinario) o non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico stesso, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (Circolare n. 43/2016).
In sede di controllo, comunque, l'Amministrazione finanziaria verificherà se il comportamento risulta posto in essere per eludere il rispetto della normativa sull'applicazione della ritenuta.
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