|
In arrivo importanti novità in materia di mercato dell'energia elettrica.
L'attuale Esecutivo è infatti al lavoro per emettere un provvedimento in grado di rispettare (seppure con notevole ritardo) i diktateuropei in materia di trattamento dei dati e fornitura dell'energia elettrica, contenuti nella Direttiva 2019/944 del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la Direttiva 2012/27/UE.
Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire tale Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
L'Italia ha mancato l'impegno, guadagnando una procedura di infrazione (n. 2021/0059).
Diversi gli obiettivi assegnati dalla Direttiva gli Stati membri:
Tali obiettivi, riguardano anche il comparto casa, poiché impongono un ripensamento delle attuali politiche di gestione dei dati personali da parte delle società di fornitura e un nuovo modello di regolamentazione dei rapporti con i consumatori fiscali, improntato a una maggiore trasparenza.
In altri termini, questa sfida posta dall'Unione obbliga l'Italia a mettere nuovamente mano in materia di diritti dei consumatori e a mettere a punto nuovi modelli o formulari contenenti condizioni contrattuali eque e trasparenti fra fornitori e consumatori.
Uno degli obiettivi più importanti che gli Stati membri devono realizzare, è rappresentato dalla creazione di un mercato più trasparente attraverso anche la garanzia di maggiori informazioni al consumatore finale.
La bozza del provvedimento sul quale il Governo è impegnato mira a garantire i consumatori a ricevere una comunicazione più rapida, chiara e comprensibile dalle società che gestiscono il servizio, durante tutto il corso del rapporto di fornitura.
Vediamo quali sono le principali novità, seguendo lo schema della bozza trasmessa per l'approvazione, che potrebbe ancora essere suscettibile di modifiche.
In particolare, l'art. 5 della bozza, relativo i diritti contrattuali dei clienti, stabilisce che il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti del cliente finale e delle ulteriori condizioni contrattuali.
Le eventuali limitazioni dei diritti del consumatore devono essere debitamente evidenziate all'interno del documento informativo.
La violazione di tali disposizioni è causa di nullità del contratto di fornitura, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, a favore del cliente.
Nel caso di mutamento delle condizioni contrattuali, disposte unilateralmente dalle società di fornitura, i clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva, ove siano riportate le modalità di esercizio della facoltà di recedere dal contratto.
In caso di modifiche contrattuali, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma.
La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.
In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere informati dei motivi specifici che hanno determinato l'innalzamento dei prezzi e l'entità dell'aumento, nel rispetto di un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento.
I fornitori devono garantire diverse modalità di pagamento.
La scelta di uno o dell'altro metodo non può costituire causa per l'applicazione di condizioni discriminatorie o più o meno vantaggiose.
Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie, proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario.
Nella bozza viene inoltre stabilito che i clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitiva dal fornitore entro sei settimane dall'avvenuto cambio di fornitore.
Precise indicazioni sono fornite per la predisposizione delle bollette di fornitura dell'energia elettrica.
Ai sensi dell'art. 6, le nuove bollette dovranno contenere informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori.
In caso di dubbi, i clienti potranno ricevere, in via gratuita, informazioni e spiegazioni dai fornitori sul modo in cui una determinata bolletta è stata compilata.
Tali chiarimenti possono essere ricevuti dal consumatore finale, su richiesta, in formato elettronico, anche tramite posta elettronica ordinaria.
Nello specifico per conoscere come sarà predisposto il nuovo modello di bollette, inviate ai clienti, per l'energia elettrica, occorrerà attendere un apposito provvedimento di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente), che dovrà essere emesso entro mesi 6 dall'entrata in vigore della versione definitiva del Decreto.
La bozza del Decreto in merito all'esercizio del diritto di cambiare fornitore stabilisce che il passaggio deve avvenire nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta senza discriminazione di costi, oneri e tempi.
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, Arera dovrà avviare una consultazione con gli operatori attivi sul mercato dell'energia elettrica e delle associazioni dei consumatori al fine di adottare misure atte a garantire al più tardi a far data dal 1 gennaio 2026, il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta.
|
||