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Con l'espressione beni di valore significativo s'intendono quei beni costituenti una parte significativa del valore delle forniture effettuate negli interventi di recupero del patrimonio edilizio su edifici con prevalente destinazione abitativa.
Dunque, la significatività attiene al valore dei detti beni rispetto al valore complessivo della prestazione. Per tali beni esiste un particolare regime IVA: si applica cioè l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, considerato al netto del valore dei detti beni; dunque, l'IVA al 10% si applica sulla differenza tra i due valori.
I beni significativi sono previsti dall'art. 7), co. 1, lett. b, L. n. 488 del 1999, ed elencati dal Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n.306-serie generale).
A fine 2017 è stata emanata sull'argomento una norma di interpretazione autentica (con l'art. 1, co. 19, L. n. 205/2017, che è la legge di Bilancio per il 2018): in particolare, la nuova norma si occupa dei criteri per la regolamentazione dell'IVA con riferimento all'individuazione delle parti staccate dei beni significativi, determinazione del valore dei beni significativi e fatturazione.
A seguire, alla luce della nuova norma, l'Agenzia delle Entrate ha a sua volta emanato una circolare (n. 15/E del 2018), la quale ha peraltro il pregio di fornire una serie di chiarimenti in materia.
Ai sensi del citato decreto ministeriale sono dunque beni di valore significativo:
Per i beni non rientranti nell'elenco vale il principio generale per cui vanno considerati parte indistinta della prestazione di servizi e dunque sono soggetti all'IVA del 10%.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'elenco è tassativo ma i termini sono utilizzati in maniera non tecnica (ad es. la stufa a pellet dev'essere assimilata alla caldaia se è utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria).
Gli interventi interessati dalle norme sono quelli di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti all'articolo 3 del Testo Unico in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001), i quali sono generalmente soggetti all'applicazione dell'aliquota Iva al 10%.
Nel caso in cui siano installati beni di valore significativo qualcosa cambia.
Bisogna innanzitutto avere ben chiaro in che contesto di lavori questi beni vengono installati, ossia bisogna capire se rientriamo in una manutenzione ordinaria, straordinaria oppure in un restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Di solito l'inquadramento della tipologia di intervento è desumibile dalla pratica edilizia presentata in Comune o, nel dubbio, diventa opportuno chiedere delucidazioni al tecnico di fiducia che sta seguendo i lavori oppure ancora all'ufficio tecnico del Comune.
Qualora i beni di valore significativo siano installati nell'ambito di un restauro, di un risanamento conservativo o di una ristrutturazione edilizia, l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% è sempre valida, sia su tutto l'importo di fornitura dei beni che su tutta la manodopera necessaria per installarli.
Ciò è valido sia nel caso in cui i beni siano forniti e installati dalla medesima ditta, sia nel caso in cui l'acquisto sia fatto direttamente dal committente e la ditta ne esegua solo l'installazione.
Ciò in quanto, con riferimento a restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia trovano applicazione le norme di maggior favore di cui agli artt. 127-terdecies (cessioni di prodotti finiti, cioè non materie prime e semi-lavorate) e quaterdecies (servizi dipendenti da contratti di appalto su qualsiasi tipologia di immobile) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Quando invece ricadiamo in una manutenzione ordinaria o straordinaria l'applicazione dell'IVA diventa un po' più complessa.
Dobbiamo prima di tutto fare distinzione fra la situazione in cui i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che li installa (ad esempio se il committente acquista direttamente i beni e li fa posare a un installatore) e la situazione in cui la medesima ditta fornisce e installa i beni.
Nella prima situazione l'IVA da applicare sulla fornitura dei beni acquistati direttamente dal committente è al 22%. L'IVA da applicare sulla posa fatta dall'installatore è invece al 10%.
Nella seconda situazione, in cui la medesima ditta fornisce e installa i beni di valore significativo l'applicazione dell'IVA in fattura va fatta separando in modo chiaro le spese per la prestazione di servizi di installazione (manodopera) e la spesa per la mera fornitura del bene.
Il concetto, già affermato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 71E/2000, è stato ora previsto dalla legge (la legge di Bilancio 2018, appunto).
Per la manodopera è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%, così come per tutte le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente.
Per quanto concerne invece la fornitura del bene di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. In particolare:
il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione.
Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l'aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l'aliquota nella misura ordinaria (v. Circ. 15/E del 2018).
Le parti staccate dei beni significativi sono soggette al regime dei beni significativi o al regime degli altri beni?
La norma di interpretazione autentica di cui alla legge di bilancio 2018 si occupa della questione stabilendo che la rilevanza della parte staccata rispetto al bene significativo dipende dall'autonomia funzionale che detta parte ha rispetto al bene significativo medesimo.
Dunque, il valore della parte staccata va sommato a quello del bene significativo ai fini dell'individuazione della quota non soggetta all'IVA al 10%, a seconda della sua autonomia funzionale. Se si tratta di sostituire solo la parte staccata non è necessaria alcuna valutazione.
La circolare del 2018 si occupa anche di alcuni casi specifici e cioè:
- tapparelle, scuri e veneziane (ritenute funzionalmente autonome a meno che non siano strutturalmente integrate negli infissi);
- zanzariere (ritenute funzionalmente autonome a meno che non siano strutturalmente integrate negli infissi);
- inferriate o grate di sicurezza (non sono considerate parti separate ad alcun bene significativo, ma beni diversi e indipendenti).
La norma di interpretazione autentica della legge di bilancio per il 2018 è intervenuta anche a proposito di determinazione del valore dei detti beni stabilendo che nella determinazione del valore bene si deve assumere
quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi (v. Circ. 15E/2018).
In sintesi (si rinvia alla lettura della circolare per ulteriori chiarimenti), se il bene è prodotto dal prestatore dell'intervento, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA, il valore sarà dato dal costo di produzione.
Se invece il prodotto è acquistato dal prestatore, il valore del bene, sempre ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, non può essere inferiore al suo valore di acquisto.
Una precisazione finale: il discorso riguardante l'IVA agevolata è distinto da quello delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico. Le norme possono trovare o non trovare congiuntamente applicazione.
Ciò che rileva, ai fini dell'IVA agevolata, è il collegamento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio individuati dall'art. 3, D.P.R. n. 380/2001.
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