Se l'immobile è inagibile e non utilizzato l'Imu da pagare sarà ridotta del 50%. A tal fine basterà un'autocertificazione come spiegato dalla Corte di Cassazione
Autocertificazione per riduzione Imu: quando è possibile?
Qualora si possieda un immobile inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato ci si potrà rivolgere al Comune dove lo stesso è situato per poter beneficiare della riduzione dell'Imu. La tassa sulla casa verrà versata solo al 50% per tutto il tempo in cui permarranno le condizioni di non utilizzo.
Come fare per ottenere l'agevolazione? La questione è stata trattata dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata in merito, con la recente sentenza n. 1263 del 21 gennaio 2021.
In primo luogo è necessario rivolgersi al Comune dove è situato l'immobile.
L'ufficio tecnico comunale potrà accertare la condizione di inagibilità tramite perizia di un esperto in materia, con oneri a carico del proprietario dell'immobile.
Tuttavia, in alternativa a tale accertamento, il proprietario contribuente avrà altresì facoltà di presentare un'autocertificazione nella forma di dichiarazione sostitutiva volta ad attestare l'inabitabilità dell'immobile, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Dunque, al posto della perizia rilasciata dal tecnico comunale, si potrà presentare un'autocertificazione in merito allo stato dell'immobile.
La pronuncia della Corte di Cassazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale costante in materia di ICI ed esprime alcuni principi consolidati sull'argomento.
I Giudici Supremi sottolineano che la riduzione del 50% dell'ammontare dell'imposta perdura per tutto il tempo in cui le condizioni di inabilità e inutilizzabilità, accertate o autodichiarate che siano, dovessero perdurare.
C'è di più. Qualora lo stato di fatto in cui si trova l'immobile sia già noto al Comune, non vi sarà nemmeno la necessità di un'ulteriore autocertificazione per poter fruire del pagamento ridotto. Quanto affermato si basa sui principi di collaborazione e buona fede, imposti dallo Statuto del contribuente e concernenti i rapporti tra il contribuente e l'ente impositore (si veda l'articolo 10, legge 212 del 2000). In virtù delle regole di buona fede il contribuente non è tenuto a ribadire informazioni di cui il Comune è già a conoscenza.