Attività di affittacamere e regolamento condominiale contrattuale: è legittimo esercitarla se il regolamento non vieta specificamente quella destinazione?
Alzi la mano chi non ha mai letto in un regolamento condominiale contrattuale la seguente clausola:
È vietato l'uso delle unità immobiliari diverso di quello per civile abitazione o studio professionale privato.
Davanti a questa norma potrebbe sorgere un dubbio: è lecito esercitare attività di affittacamere in un condominio il cui regolamento prevede ciò?
La riposta è si, almeno secondo la Corte d'appello di Roma, che, lo scorso 19 dicembre, ha dato ragione ad un condomino che nella propria abitazione svolgeva tale attività.
Prima del giudice di secondo grado, però, il Tribunale capitolino aveva dato ragione alla compagine che chiedeva la cessazione di quella attività.
Secondo il magistrato di prime cure, infatti, siccome il regolamento condominiale, pacificamente contrattuale, vietava di destinare le unità immobiliari ad usi diversi da quelli specificati in una clausola e siccome l'attività di affittacamere non rientrava nel novero delle utilizzazioni consentite, il condomino doveva cessare quella particolare destinazione.
Da qui l'appello dell'affittacamere che veniva ritenuto fondato per due motivi:
a) uno relativo alla concreta applicazione della clausola medesima;
b) uno di ordine strettamente connesso all'interpretazione di quella clausola.
Si legge nella sentenza che l'interpretazione del regolamento fornita dal Tribunale non può essere condivisa innanzitutto perché non autorizzata dalla lettera della norma contrattuale che si limita a far riferimento alla formale destinazione d'uso delle unità immobiliari e poi nemmeno da una interpretazione logica e/o sistematica dell'art. (*) del regolamento condominiale che sarebbe da un lato inammissibile, perché non può essere consentita alcuna limitazione del diritto di proprietà dei singoli condomini se non in forza di espressa previsione ed analitica specificazione dei limiti che si intendono porre, e dall'altro in contrasto con la lettura della norma costantemente data dai condomini nella sua concreta e costante applicazione (Corte appello Roma 19 dicembre 2012 n. 6390).
Infatti, si continua a leggere nella sentenza, basta osservare che è stata pacificamente consentita nelle unità immobiliari del complesso condominiale, tra le altre, l'attività di una scuola, quella di altra attività para-alberghiera, la presenza di attività commerciali o di agenzie di assicurazione e tollerata per circa cinque anni la stessa attività dell'odierna appellante (*), attività tutte, ad eccezione di quella di affittacamere, riferite un uso diverso da quello consentito dall'art. 6 del regolamento condominiale e che comportano l'assidua frequentazione dello stabile condominiale da parte di terzi estranei, con le ovvie conseguenze anche in relazione all'uso dei beni comuni, ascensore compreso (Corte appello Roma 19 dicembre 2012 n. 6390).
Come dire: perché l'attività para-alberghiera si e quella di affittacamere no?È quindi evidente che la lettera dell'art. (*) del regolamento condominiale fa riferimento solo alla formale destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, che non è consentita alcuna interpretazione estensiva della norma e che la sua concreta applicazione da parte dei condomini è addirittura più permissiva di quanto implicherebbe la sua stretta interpretazione letterale.
Ne discende che l'attività di affittacamere esercitata dalle odierne appellanti nelle loro unità immobiliari, avendo mantenuto la destinazione d'uso per civile abitazione, è formalmente rispettosa dell'art. (*) del regolamento condominiale e che la stessa è del tutto ammissibile anche e soprattutto alla luce della concreta interpretazione ed applicazione della norma regolamentare costantemente data dagli altri condomini, in nulla aggravando in termini di maggior uso delle cose comuni e/o della sicurezza del contesto condominiale la situazione già da tempo determinatasi col pieno assenso di tutti gli aventi diritto (Corte appello Roma 19 dicembre 2012 n. 6390).
Insomma: poiché l'attività di affittacamere non comporta il mutamento di destinazione d'uso (che dev'essere quello di civile abitazione), dato che non è espressamente vietata (come dovrebbe essere per invocarne la chiusura) e considerato che il quel condominio si esercitano attività simili ed anche più invasive (es. attività commerciali), essa può continuare tranquillamente.
Una sentenza che, siamo sicuri, farà comodo a chi è in contrasto con il proprio condominio per situazioni analoghe.