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Assemblea e autorità giudiziaria

L'assemblea è sovrana! Quante volte, di fronte ad una decisione assunta in sede di riunione, alcune sentenze specificano che le decisioni dell?assise sono obbligatorie per tutti i condomini, assenti e dissenzienti inclusi.
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AssembleaL'assemblea è sovrana!
Quante volte, di fronte ad una decisione assunta in sede di riunione, ci si è sentiti rispondere in questo modo?
D'altronde lo stesso codice civile (art. 1137, primo comma, c.c.) specifica che le decisioni dell'assise sono obbligatorie per tutti i condomini (assenti e dissenzienti inclusi).

Ad ogni modo l'art. 1137 c.c. consente di impugnare le decisioni contrarie alla legge e/o al regolamento di condominio.
In questo contesto, pertanto, qual è il significato d'attribuire alla locuzione sovranità dell'assemblea?
La risposta, conforme al consolidato convincimento espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è stata fornita da una recente pronuncia del Tribunale di Salerno.

Nel caso di specie i condomini impugnanti lamentavano il fatto che l'assemblea condominiale, nell'affidamento dell'incarico per l'esecuzione di interventi manutentivi sulle parti comuni dell'edificio, avesse scelto un'impresa piuttosto che un'altra.
Il giudice salernitano, chiamato a pronunciarsi in merito alla sospensione dell'esecutività della deliberazione, ha respinto tale doglianza.
Nel fare ciò ha specificato che:
"sulle delibere dell'assemblea di condominio edilizio il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si estende anche al riguardo dell'eccesso di potere, ravvisabile soltanto quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d'essere; di tal che l'esame delle delibere qui impugnate va limitato al riscontro della legittimità delle stesse, avendosi riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, essendo l'assemblea organo sovrano della volontà dei condomini, i quali sono padroni, ove esprimano una valida maggioranza, ad Assembleaesempio, di scegliere questa o quell'impresa esecutrice dei lavori di manutenzione dell'edificio, questo o quel tecnico incaricato della progettazione e della direzione dei lavori edilizi, di stipulare questo o quel contratto, di addivenire a questa o quella transazione, ovviamente sempre nei limiti della gestione degli interessi condominiali, senza che il Tribunale possa essere chiamato a valutare la convenienza dell'affare"
(Trib. Salerno 12 aprile 2011).

In sostanza, è questo il principio che viene ribadito, nel prendere le proprie decisioni l'assemblea deve rispettare le norme procedurali e sostanziali dettate in relazione ad ogni singolo argomento sul quale è chiamata a pronunciarsi.
Fatto ciò la deliberazione deve considerarsi pienamente valida ed efficace, sicché la discrezionalità nelle scelte effettuate non può essere sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.
A chi non è d'accordo, quindi, non resta che adeguarsi.

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