Asilo nido: può essere vietato dal regolamento condominiale?

Per la Corte di Cassazione il divieto di asili nido di un regolamento condominiale degli anni settanta va legittimamente applicato anche al caso del micronido.
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Asilo nido in condominio


MicronidoGli asili nido possono disturbare a tal punto da indurre i condòmini a decidere con una clausola regolamentare di vietarne l'apertura nel condominio?

E ciò vale anche per i micronido?

La risposta alle due domande è sì, o perlomeno, nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16384 del 2018 che stiamo per commentare.

Con tale sentenza, certamente inusuale quanto all'argomento, la Corte di Cassazione è di recente intervenuta circa l'interpretazione di una clausola di un regolamento condominiale contenente il divieto di destinare ad asili di infanzia i locali situati all'interno del condominio, confermando così la sentenza che in secondo grado aveva ritenuto la clausola applicabile anche ai micronido.


Asilo nido e legittimità del divieto del regolamento condominiale contrattuale


Ricordiamo in premessa che il regolamento condominiale contrattuale (cioè approvato all'unanimità) può contenere (tra gli altri) divieti o limitazioni in relazione all'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, quali quelli riguardanti, per quanto qui interessa, l'esercizio di determinate attività commercialli, professionali, etc.

A tal fine, quanto al contenuto dei divieti in generale, condizione importante perché essi siano validi è che non siano menomati i diritti di ogni condòmino

quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni (art. 1138 c.c.)


e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, co. 2 c.c. (irrinunciabiltà al diritto sulle parti comuni), 1119 c.c. (indivisibilità delle parti comuni

a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio) (art. 1119 c.c.) 1120 c.c. (innovazioni), 1129 c.c. (nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore), 1131 c.c. (rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore), 1132 c.c. (dissenso dei condòmini rispetto alle liti), 1136 c.c. (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) e 1137 (impugnazioni delle deliberazioni assembleari).

Inoltre, il regolamento non può vietare di possedere o detenere animali domestici (v. art. 1138 c.c.). Entro tali paletti l'autonomia privata può dunque liberamente esplicarsi, ferma restando la necessità della presenza dell'interesse del condominio o di una sua parte a detta limitazione, in altre parole non c'è spazio per l'arbitrio (in tal senso v. Cass. n. 10335/1998).


Divieto di asilo nido e di micronido


Asilo nido in condominio e rumorePer quanto possa sembrare strano ai più, un regolamento condominiale può legittimamente contenere anche il divieto di aprire e gestire un asilo nido.

Ma, tale clausola vale anche per i micronido?

Non secondo un condòmino, ricorrente in cassazione nel giudizio in commento, nonché titolare dell'attività incriminata, posta appunto all'interno del condominio.

Egli afferma che tra asilo nido e micronido vi sia una sostanziale differenza che impedisce l'applicazione della clausola regolamentare: tale differenza consiste nel fatto che i micronidi non possono arrecare quel disturbo posto alla base del divieto di asili nido.

La Corte d'appello avrebbe dunque errato - e qui la ragione in sostanza del ricorso - nel parificare i micronidi agli asili di infanzia, perché i primi non producono il fastidio dei secondi (dai quali si distinguono in sostanza per le dimensioni).

A sostegno della sua tesi, il ricorrente richiama anche i principi di cui agli artt. 3 (uguaglianza), 29 e 31 (tutela della famiglia) e 37 (diritti della donna lavoratrice) Cost., nonché l'art. 23 (su parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed evidenzia il ruolo svolto dai cosiddetti micro-nidi, istituiti dalla L. n. 448/2001, e nel caso concreto regolati da Delibera Giunta Regionale Lombardia.

Bambini all'asilo nido, spazi esterni e vicinato

Se, dunque, questa è la tesi del ricorrente, di contrario avviso è invece il condominio, il quale ha fatto valere, con successo nel giudizio, l'applicazione della clausola regolamentare anche ai micronido.

Tale ultima posizione è infatti quella accolta in ogni grado di giudizio.

In particolare, la Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello che ha ritenuto che il regolamento condominiale in questione, redatto nel 1971, certo non poteva conoscere la varietà di soluzioni educative per l'infanzia che sono successivamente sorte e che oggi sono presenti nella nostra società; dunque, deve concludersi che con l'espressione asili d'infanzia, allora esistevano solo quelli, chi redasse e approvò il regolamento in questione intendesse riferirsi in generale alle soluzioni educative pensate per i bambini di quella certa fascia di età, e che la clausola regolamentare in questione era senza dubbio finalizzata ad evitare che nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva poste all'interno del condominio fosse, allora, e sia, anche oggi,

esercitata un'attività di custodia e assistenza a infanti (Cass. n. 16384/2018).


Infine, la Corte riafferma il principio per cui in grado di legittimità il sindacato circa l'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale contrattuale è esercitabile solo con riferimento alla violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (cioè di interpretazione del contratto), ovvero per l'omesso esame di fatto storico ai sensi dell'art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c. (con ciò cita Cass.n. 14460/2011; Cass. n. 17893/2009; Cass. n. 1406/2007; Cass. n. 9355/2000; Cass. n. 5393/1999).

Nel caso di specie, tale sindacato non rivela la violazione delle dette regole: in particolare, si aggiunge

l'interpretazione di una clausola del regolamento di condominio, contenente il divieto di destinare gli appartamenti, tra l'altro ad "asili di infanzia", come preclusiva altresì dell'attività di micronido (la quale effettivamente si differenzia da quella dell'asilo soltanto per le dimensioni strutturali di recettività, e non invece per il comune carattere assistenziale ed educativo dei suoi servizi resi a minori di tenerissima età) non risulta nè contrastante con il significato lessicale delle espressioni adoperate nel testo negoziale, nè confliggente con l'intenzione comune dei condomini ricostruita dai giudici del merito, nè contraria a logica o incongrua, rimanendo comunque sottratta al sindacato di legittimità l'interpretazione degli atti di autonomia privata quando il ricorrente si limiti a lamentare che quella prescelta nella sentenza impugnata non sia l'unica possibile, nè la migliore in astratto (Cass. n. 16384/2018).



Asilo nido, rumore e abitazioni vicine


D'altronde non è così raro che un istituto dedicato alla cura ed all'educazione di bimbi o adolescenti arrechi disturbo ai condomìni o a singole abitazioni posti nelle vicinanze, a tal punto che la questione finisca in tribunale.

Come è facile immaginare, tale disturbo è prevalentemente arrecato dalle emissioni sonore.

Non sono altresì trascurabili un inquinamento di tipo diverso, quale quello atmosferico, causato dal via vai di veicoli e e l'intralcio al traffico e al parcheggio; ma sicuramente il gran vociare, ad alcune orecchie un po' più sensibili, diciamo così, può arrecare parecchio disturbo.

Sicché, ad esempio, può succedere che il responsabile di una società dedicata i corsi scolastici sia chiamato a rispondere, e poi condannato, del reato di disturbo delle occupazioni o del risposo delle persone (di cui all'art. 659 c.p.), come è andata nel giudizio deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 1746/2016.

In un altro caso, il proprietario di una villetta indipendente situata nei pressi di un complesso scolastico (formato da una scuola elementare e una scuola dell'infanzia), dopo avere citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'ente comunale per il rumore proveniente dall'Istituto scolastico, otteneva la riduzione del rumore emesso mediante la limitazione dell'uscita dei ragazzi negli spazi esterni della scuola in determinate fasce orarie della giornata.

In tal senso hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20571/2013, in seguito al rilievo del superamento dei limiti di legge operato tramite strumenti fonometrici dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del giudizio.

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Asilo nido vietato dal regolamento condominiale
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