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Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l'articolo 34 ha reintrodotto l'art. 43 del D.Lgs. 327/2001 nel Testo Unico degli Espropri.
L'articolo è stato rinominato 42 bis Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.
L'espropriazione per pubblica utilità è un atto con il quale la Pubblica Amministrazione può sottrarre una proprietà privata previo un indennizzo, essa dovrebbe essere realizzata a seguito dell'emissione di un valido ed efficace e specifico provvedimento.
L'articolo 43 era stato precedentemente dichiarato incostituzionale, con il beneplacito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, attraverso il D.P.R. n. 293 del 4 ottobre 2010; ciò perché offriva alla Pubblica amministrazione la possibilità di riacquisire il bene una seconda volta pur non avendo realizzato le opere che avevano indotto il primo esproprio o in caso di incertezze nel procedimento di esproprio, violando in tal modo uno dei principi base della legalità.
Il nuovo art. 42 bis del D.Lgs. 327/2001, a fronte di una espropriazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione, viziata nella forma o senza un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ha introdotto la possibilità che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale; in generale, quello patrimoniale è correlato alla valutazione economica del bene secondo parametri oggettivi, mentre quello non patrimoniale non è della stessa immediata valutazione, di quello patrimoniale, essendo legato alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti e non valutabili con parametri oggettivi.
In teoria il nuovo articolo 42 bis dovrebbe soddisfare da un lato le esigenze della Pubblica Amministrazione, attraverso il recupero di un bene e dall'altro lato compensare o ristorare il privato per l'illegittimità subita; il pregiudizio non patrimoniale dovrebbe essere compensato forfettariamente con un extra indennizzo pari al 10% del valore venale del bene, mentre il pregiudizio patrimoniale dovrebbe essere, comunque, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene in questione e secondo le indicazioni di base fornite dal Testo Unico sugli espropri legate alla natura del bene.
Inoltre a titolo risarcitorio, al privato, in caso di mancanza di prove per una diversa entità del danno, andrebbe comunque corrisposto un risarcimento pari all'interesse del 5% del valore del bene, calcolato su base annua, a partire dal momento in cui è stato commesso l'illecito.
I provvedimenti descritti dal nuovo articolo dovrebbero essere, inoltre, adottati solo: se è accertata l'impossibilità di perseguire accordi alternativi tra la Pubblica amministrazione ed il privato; dopo aver valutato e comparato approfonditamente le esigenze dell'una e dell'altra parte; indicando chiaramente l'indennizzo di cui è disposto il pagamento entro 30 giorni, dall'adozione dei provvedimenti, con conguaglio delle eventuali somme già erogate dalla Pubblica amministrazione.
L'articolo l'art. 43 del D.Lgs. 327/2001 nel Testo Unico degli Espropri, rinominato articolo 42 bis reintrodotto dall'articolo 34 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, è destinato a sollevare le attenzioni della Corte Costituzionalecirca la sua costituzionalità e quelle della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , CEDU.
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