Approvazione delle tabelle millesimali e conferme dalla Cassazione

L'approvazione delle tabelle millesimali,se conformi ai criteri legali di ripartizione delle spese,può avvenire con votazione a maggioranza.
Pubblicato il
Indice dei Contenuti

Approvazione delle tabelle millesimaliL'approvazione delle tabelle millesimali è un tema che ha appassionato nel passato e che continua a far consumare inchiostro (o byte se si guarda a questo blog).

Il problema almeno fino al 2010, anno in cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno reso la sentenza n. 18477, ha riguardato le maggioranze necessarie per l'adozione delle tabelle millesimali.

Sono un negozio di accertamento e come tale la loro approvazione necessita del consenso di tutti i condomini, diceva l'orientamento più antico e consolidato.



No!Le tabelle servono solo alla gestione del condominio, sono un allegato al regolamento e quindi basta la maggioranza che serve ad approvare quest'atto.

Nella sentenza citata gli ermellini chiarirono che la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti:l'atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali (così Cass. SS. UU. 9 agosto 2010 n. 18477).

E poi, proseguendo nel loro ragionamento dissero che se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio (Cass. ult. cit.).

In sostanza, questo è stato il fulcro della pronuncia, le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1138 c.c., comma 2, c.c. (così Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477).

La sentenza è stata depositata in cancelleria nell'agosto del 2010. Fino ad allora il numero di cause aventi ad oggetto le tabelle millesimali non era trascurabile.

Ma la consistenza numerica del contenzioso in materia non è importante se non nei limiti in cui dà maggiore risalto al seguente problema: posto questo principio di diritto, ossia quello dell'approvazione a maggioranza, esso si applica solo per il futuro o anche per le cause in corso?

Bella domanda! direbbe qualcuno.
Tabelle millesimali e conferme dalla CassazioneIl quesito o meglio, la questione dell'applicazione del principio alle cause ancora in corso o decise prima ma non ancora giunte al terzo e definitivo grado di giudizio (quello in Cassazione), è stato oggetto di una specifica pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 10702 del 27 giugno 2012).

Nella sostanza una Corte d'appello, prima dell'agosto 2010, aveva sancito l'illegittimità della delibera di modificazione delle tabelle perché non adottata con il consenso di tutti i condomini.

Il condominio ricorreva in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza d'appello dato che nel frattempo era stata resa la pronuncia n. 18477 delle Sezioni Unite.

Insomma per la compagine quella sentenza era illogica rispetto al nuovo principio che dettato dalla Cassazione.

Gli stessi ermellini hanno accolto questa tesi: le tabelle conformi ai criteri legali possono essere approvate e modificate a maggioranza e di ciò si deve tener conto in tutte le cause, anche quelle precedenti alla sentenza n. 18477/10.

riproduzione riservata
Approvazione delle tabelle millesimali e conferme dalla Cassazione
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 1 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.658 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI