Approvato il DL blocca cessioni: cosa c'è di nuovo

Convertito il Decreto blocca cessioni, con nuove modifiche in materia di bonus fiscali, con particolare riferimento alle cessione del credito e sconto in fattura
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Quali sono le novità sulla cessione del credito


In tempi rapidissimi, l'attuale Esecutivo ha convertito in legge il decreto 16 febbraio 2023, n. 11, più noto come Decreto blocca cessioni, con il quale è stato bloccato a partire dal giorno successivo (17 febbraio 2023) la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione diretta, spettanti in ragione dell'esecuzione di interventi edilizi, ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Cessione credito bonus edilizi
Il Decreto, inviato in aula al Senato soltanto martedì, qualche giorno prima rispetto alla scadenza prevista (17 aprile 2023), mercoledì ha incassato la fiducia.

Numerose e non di poco conto sono le modifiche rispetto alla prima versione del decreto: nuove eccezioni, e nuovi termini soprattutto per gli interventi eseguiti dai proprietari di villette.


Superbonus, villette e cessione del credito


Ancora un'altra proroga a favore di proprietari di villette e unifamiliari.
Il nuovo Decreto blocca cessione crediti concede ancora più tempo per completare gli interventi eseguiti sulle villette.

Cessione credito banche villette
C'è tempo, infatti, fino al 30 settembre 2023 per concludere i lavori in corso sugli edifici unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonomi.

È bene precisare che si tratta di una proroga prevista per i lavori in corso e, dunque, in fase di completamento per quanti già lo scorso settembre avevano realizzato il 30% dei lavori e che a causa dei ritardi accumulati in queste ultime settimane, avevano visto un rallentamento e, in alcuni casi, uno stop dei cantieri e per consentire loro di concludere gli interventi.


Cessione crediti garantita se conclusa entro marzo 2023


Altra importante novità introdotta con il nuovo Decreto blocca cessioni riguarda la c.d. remissione in bonis, di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012.

In linea generale, si tratta di un istituto che consente di recuperare l'accesso a un beneficio che per espressa previsione normativa trova applicazione anche in materia di bonus fiscali.

La citata norma prevede espressamente una ultima possibilità per accedere a benefici fiscali, subordinati alla presentazione di una comunicazione, obbligo o adempimento, non eseguiti nei termini di legge, mediante il pagamento, in questo caso, di una sanzione pari a euro 250,00 (circ. 6 ottobre 2022 n. 33).

Tale ultima chances è prevista nei casi in cui vi siano i presupposti e nei casi in cui non siano state riscontrate violazioni mediante accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il beneficiario abbia avuto formale conoscenza.

Con specifico riferimento ai bonus fiscali, la remissione in bonis, consente a coloro che abbiano già concluso un accordo di cessione credito con un terzo cessionario credito, ma non abbiano rispettato la scadenza, di rimediare entro il 30 novembre 2023, mediante l'istituto della remissione in bonis.

Per fruire di tale ultimo rimedio, occorre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative.


Cessione del credito banche tardiva


In extremis
è stato inserito un emendamento al D.L. n. 11/2023, votato in Commissione Finanze della Camera, che consente di salvare anche la cessione crediti bonus edilizi per le spese sostenute nel 2022, per le quali alla data del 31 marzo 2023, non sia stato concluso un contratto di cessione dei crediti.

Cessione credito banche superbonus
Questa remissione in bonis è tuttavia riservata ai soli casi in cui si proceda nei confronti delle banche cessione crediti, ovverosia verso i soggetti qualificati, i quali saranno in grado di procedere all'acquisto dei crediti.

Anche in questi casi si avrà tempo fino al 30 novembre 2023.

Ne consegue che non fruirà di tale prolungamento la cessione del credito privati.


Confermata la cessione del credito per le barriere architettoniche


Il Decreto blocca cessioni introduce anche l'esclusione dal blocco per la cessione crediti per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Tali interventi, come noto, consentono di avere accesso a una detrazione delle spese IRPEF/IRES del 75%, per le sostenute per le opere finalizzare alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Per tali opere sarà, dunque, ancora possibile optare per la cessione del credito.


Detrazione spese superbonus 110 più lunga


Altra importante novità introdotta nel Decreto blocca cessione dei crediti fiscali, riguarda l'allungamento del periodo di detrazione, ovverosia del periodo durante il quale è possibile portare in detrazione le spese sostenute a riduzione dell'imposta lorda (IRES e IRPEF) dovuta.

In linea generale, i costi superbonus, devono essere portati in detrazione in:

  • 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;

  • 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.

Per effetto delle novità, introdotte dal nuovo Decreto, a tale impianto normativo sono state apportate importanti modifiche, che riguardano principalmente le spese sostenute nel 2022 per gli interventi Superbonus.

È stata introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché in 4 anni.


Si tratta di una misura finalizzata a consentire o, in ogni caso, agevolare la fruibilità del vantaggio fiscale derivante dall'agevolazione fiscale anche in tutti i casi di persistente incapienza.


Cessione credito bonus edilizi e variazione del titolo abilitativo


Il Decreto blocca cessioni credito fornisce un importante chiarimento nelle ipotesi in cui nel corso dei lavori si rendano necessari ulteriori interventi in precedenza non preventivati e, dunque, non previsti nel titolo abilitativo.

Come noto, con specifico riferimento al Superbonus, occorre avere riguardo alla data del 17 febbraio.

Nel caso in cui tale titolo abilitativo sia stato presentato nei termini di legge, l'eventuale modifica all'originario titolo che comportano la presentazione di una variante in una data successiva a quella stabilita, tale revisione non inficia la possibilità di considerare tempestivo, titolo abilitativo originario con la conseguenza che deve ritenersi possibile optare per la cessione del credito.

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Approvato il Dl cessioni: ecco cosa c'è da sapere
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