Un appartamento,in comunione,ubicato in condominio dà diritto a tutti i comproprietari di ricevere l'avviso di convocazione dell'assemblea?

Il condominio negli edifici, dal punto di vista della gestione, è
un'organizzazione collettiva il cui scopo è quello di curare la conservazione e l'uso delle parti comuni dello stabile.
Organi deputati a ciò sono: a) l'
amministratore, figura obbligatoria se i partecipanti alla compagine sono più di quattro (
art. 1129 c.c.); b) l'
assemblea, organo indefettibile anche se il condominio si compone di due soli partecipanti. All'assemblea devono partecipare
tutti i condomini; con questo termine s'intende fare riferimento ai proprietari delle unità immobiliari e ai titolari di altri diritti reali sulle medesime (es. usufruttuario).
L'inquilino non è condomino ma deve partecipare in ben specifiche ipotesi individuate dalla legge (cfr. l. n. 392/78). Il codice civile, nello specifico il
penultimo comma dell'art. 1136 c.c., chiarisce l'assemblea non può deliberare se non si verifica che tutti i condomini siano stati regolarmente invitati. La
Corte di Cassazione ha sancito che
la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullita', ma l'annullabilita' della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (
Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806). Ciò detto,
per entrare nello specifico dell'argomento di questo articolo, è utile domandarsi: che cosa accade se l'appartamento in condominio è altresì in comunione? Si pensi, per chiarezza, all'ipotesi classica: quella della casa in
comunione tra i coniugi. Ai sensi del
secondo comma dell'art. 67 disp. att. c.c.
qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
Che cosa accade se uno dei due comproprietari non viene convocato? Si pensi all'
avviso di convocazione indirizzato solamente a Tizia e non anche a Caio, altro proprietario.

Stando a quello che ci dice
una recente sentenza del Tribunale di Monza non dovrebbe accadere nulla: insomma la deliberazione dovrebbe considerarsi pienamente valida ed efficace.
Il condizionale è d'obbligo visto che si parla sulla base di pronunce giurisprudenziali. Nella pronuncia citata, riguardante il caso di due comproprietari non conviventi, il
magistrato adito ha specificato che deve
presumersi, sino a prova contraria, nella specie non fornita, che, in ragione dello stretto vincolo di parentela, pur trattandosi di familiari non conviventi, la madre le abbia comunque informate dell'assemblea e, nel delegare alla partecipazione il signor (à�€�), abbia agito anche per conto delle stesse e con il loro implicito assenso (cfr. Cass. n. 1830/2000, secondo cui per la comunicazione della convocazione tra comproprietari ed il conferimento del potere di rappresentanza non sono richieste particolari formalità, presumendosi esistenti fino a prova contraria, gravante a carico del condomino impugnante) (
Trib. Monza 12 marzo 2012). Insomma
se la convocazione è inviata solamente alla moglie ed il marito è convivente, è difficile poter dimostrare che non è venuto a conoscenza dello svolgimento dell'assemblea.