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Amministratore e passaggio di consegne

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, la n. 967 del 17 marzo 2010, ci permette di chiarire, allo stato attuale, quali siano gli strumenti a disposizione
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Una recente sentenza del Tribunale di Bari, la n. 967 del 17 marzo 2010, ci permette di chiarire, allo stato attuale, quali siano gli strumenti a disposizione del condominio nel sempre delicato passaggio di consegne al momento del cambio dell'amministratore.AmministratoreQuali sono gli obblighi dell'amministratore uscente?Quali sono i poteri del nuovo legale rappresentante?Quali le azioni a tutela dei diritti del condominio?In primo luogo è utile evidenziare come sull'amministratore uscente, è questo il cuore della decisione del giudice barese, gravi un obbligo di restituzione di tutto ciò che egli aveva ricevuto, dal condominio, per l'espletamento dell'incarico.I documenti utili alla gestione, la cassa condominiale, le chiavi dei locali comuni: sono le cose che in linea di massima l'amministratore detiene e che, cessato il suo incarico, deve riconsegnare a chi competono (vale a dire il nuovo amministratore).Il Tribunale del capoluogo pugliese, aderendo all'orientamento prevalente in seno alla Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che è noto che l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio (vd. Cass., sez. 2, sent. n. 10815 del 16/08/2000) (così Trib. Bari 17 marzo 2010 n. 967).Chiarito ciò, è naturale conseguenza comprendere come, nel caso d'inadempimento a questo obbligo, il nuovo amministratore possa tutelare i diritti del condominio.Innanzitutto è utile sottolineare che, nel caso di mancata consegna a seguito di tentativi di addivenirvi bonariamente, l'amministratore in carica è legittimato ad agire in giudizio, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.AmministratoreCiò , come sottolineato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, perchà la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui appunto il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.Trattasi, invero, di documentazione che l'amministratore detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del condominio mandante, da rimettere perciò in adempimento del generale obbligo di restituzione postulato dall'art. 1713, comma 1°, c.c. (Trib. Salerno 3 ottobre 2006, in senso conf. Cass. n. 13504/99).Le azioni esperibili a tutela della compagine condominiale sono, sostanzialmente, due.In primis il ricorso d'urgenza (anche come noto come ricorso ex art. 700 c.p.c.) affinchà, a seguito degli infruttuosi tentativi bonari, il Tribunale ordini all'amministratore uscente l'immediata riconsegna di tutte le cose, di pertinenza condominiale, in suo possesso.Successivamente l'instaurazione di un giudizio ordinario per ottenere il risarcimento del danno subito.Quest'ultimo, naturalmente, potrà essere iniziato solamente se il condominio sia nelle condizioni di dimostrare che l'inadempimento del mandatario revocato gli abbia effettivamente provocato delle conseguenze dannose.
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