L?assemblea, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1135 e 1136 c.c. è competente a deliberare sui lavori straordinari relativi alle parti
L'assemblea, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 1135 e 1136 c.c. è competente a deliberare sui lavori straordinari relativi alle parti comuni dell'edificio.In particolare, questo è ciò che recita il
quarto comma dell'art. 1136 c.c., se gli interventi di straordinaria manutenzione sono molto dispendiosi (è questo il senso del concetto di notevole entità citato nella norma) è necessario che la deliberazione venga adottata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea in rappresentanza di almeno 500 millesimi.In questo contesto, comunque,
l'amministratore non è sprovvisto di poteri in merito alla possibilità di ordinare simili opere.È chiaro in tal senso
il secondo comma dell'art. 1135 c.c. a mente del quale
l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.Sul significato della norma e più nello specifico sulla
relazione tra poteri dell'amministratore e funzione della successiva verifica assembleare è più volte intervenuta la Suprema Corte di Cassazione.In particolare,
gli ermellini hanno avuto modo di evidenziare che
il citato art. 1135, u.c., cod. civ. abilita espressamente l'amministratore ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, imponendogli soltanto l'obbligo di riferirne alla prima assemblea dei condomini, obbligo che non può in alcun modo confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante dal mandato, rientrando, invece, sia pure con carattere particolare, nell'obbligo generale che incombe all'amministratore di rendere conto della sua gestione ai condomini. Nè l'inosservanza di detto obbligo preclude il suo diritto al rimborso delle spese riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate (così,
ex multis,
Cass. 19 novembre 1996 n. 10144).Come dire, ricorrendo
il requisito dell'urgenza per l'effettuazione dell'intervento, l'obbligo di riferire all'assemblea ha pura funzione informativa ben potendo l'amministratore, nel caso di diniego da parte dell'assise, farsi riconoscere giudizialmente il diritto al rimborso delle spese.Dello stesso avviso il
Tribunale di Salerno che, in una sentenza resa lo scorso 10 ottobre, ha ribadito che per gli interventi urgenti possono essere disposti dal mandatario dei condomini sulla base dei propri poteri, che trovano riscontro nel
secondo comma dell'art. 1135 c.c. e che sono del tutto indipendenti da quelli dell'assise condominiale.Nel caso di specie, tra le altre, cose
gli interventi oggetto di contestazione erano stati deliberati dall'assemblea sicchà, di fatto, non v'era nemmeno motivo di discutere se gli stessi rivestissero quel carattere dell'urgenza che legittima l'amministratore a chiedere il rimborso per le anticipazioni effettuate.